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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421. La procedura di controllo elettronico attuata in regime di arresti domiciliari non costituisce una misura cautelare autonoma ma soltanto una diversa modalità di esecuzione degli arresti domiciliari sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il braccialetto elettronico postula che la presunzione cautelare, in punto di adeguatezza della misura, sia già vinta e che quindi gli arresti domiciliari, unitamente all'attivazione della procedura di controllo elettronico, siano in grado di assicurare la soddisfazione dei bisogni cautelari. In altri termini, occorre che – attraverso elementi specifici che devono essere valutati in relazione alla concretezza di ogni singolo caso – le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria. È dunque necessario che la situazione cautelare soggetta ad una disciplina eccezionale (quale è quella prevista per i reati che rientrano nella lista di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. limitatamente a quelli che siano soggetti alla presunzione relativa, giammai a quella assoluta, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere) sia riportata nell'ambito della disciplina cautelare ordinaria in modo che il giudice cautelare possa formulare, secondo i normali criteri, la prognosi di adeguatezza che, se positiva per la concessione degli arresti domiciliari, può prevedere, come ulteriore e certamente rilevante modalità esecutiva più rassicurante per la tutela cautelare, la sottoposizione dell'imputato alle procedure di controllo elettronico attraverso l'uso del cosiddetto braccialetto.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2015, n. 7421 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale della libertà di Bologna ha respinto l’appello cautelare proposto nell’interesse di F.M. avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello della stessa città, con la quale era stata rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 febbraio 2015, n. 7914. A fronte di una specifica, dettagliata e motivata richiesta di concessione delle attenuanti generiche, il giudice non può dare per scontata o presunta la non meritevolezza delle medesime, ma deve esaminare le circostanze che possono essere rilevanti in tal senso, soprattutto quelle evidenziate dall’imputato, e fornire adeguata motivazione nel caso in cui decida di non concederle

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  23 febbraio 2015, n. 7914 Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Messina concesse l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., rideterminò la pena in anni uno di reclusione e confermò nel resto la sentenza emessa il 17 dicembre 2009 dal...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 7763. Nel reato di cui all'articolo 600 ter c.p., l'elemento soggettivo è rappresentato dalla volontà consapevole di divulgare, volontà che deve emergere in forza di specifici elementi

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  20 febbraio 2015, n. 7763 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 18 febbraio 2014 la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da V. W. avverso sentenza del 19 luglio 2013 con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di due anni...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5664. Dal divieto assoluto di avvicinamento e comunicazione alla persona offesa all'”individuazione” precisa dei luoghi cui non deve avvicinarsi: il giudice che applichi a un indagato per stalking la misura cautelare deve specificare quale sia il comportamento da adottare, questo per consentire l'effettività della misura e per meglio tutelare la vittima

  Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 6 febbraio 2015, n. 5664 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silvan – Consigliere Dott. SETTEMBRE A – rel. Consigliere Dott. DE MARZO Giusep –...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 febbraio 2015, n. 5413. In difetto di prova circa la qualificazione della persona giuridica come "schermo" dell'attività della persona fisica per commettere i reati tributari, è illegittimo disporre il sequestro preventivo per equivalente dei beni societari, mancando una relazione di stretta strumentalità della società, quale "apparato fittizio", agli effetti della realizzazione dei reati tributari ad opera del proprio amministratore di fatto o di diritto.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 febbraio 2015, n. 5413 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro – Presidente Dott. BLAIOTTA Rocco M – Consigliere Dott. VITELLI CASELLA Lu – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7644. Il riconoscimento dei vizio parziale di mente è pienamente compatibile con la sussistenza del dolo, poichè l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, costituiscono nozioni autonome ed operanti su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda. Con la conseguenza che non vi è contrasto logico tra la seminfermità e la sussistenza della prova della coscienza e volontà del fatto, ancorchè diminuite,e la capacità di intendere e di volere sia pure scemata per il vizio parziale di mente non postula un concetto di dolo diverso da quello delineato dall'art. 43 cod. pen.. Il non esclude ex se la valutazione relativa alla maggiore o minore intensità dei dolo, desumibile anche dalle modalità dei fatto, posta a fondamento del riconoscimento o dei diniego delle circostanze attenuanti generiche, ovvero, dei grado di incidenza delle stesse nella comparazione con altre circostanze e nella dosimetria della pena

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 febbraio 2015, n. 7644 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28.5.2012 il Gup del Tribunale di Ragusa, all’esito dei giudizio abbreviato, condannava F. S., ritenuta la continuazione, esclusa la circostanza aggravante della premeditazione e riconosciuto il vizio parziale di mente, alla pena di anni dodici e...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 febbraio 2015, n. 7706. E' inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno dei difensore trasmessa via telefax, poiché l'art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen. Pur volendo considerare specificamente il principio, secondo il quale la scelta di un mezzo tecnico non previsto dalla legge per il deposito delle istanze non rende queste ultime nulle o inesistenti ed il giudice ha l'obbligo di esaminarle, tuttavia, la conseguenza scaturente da tale scelta espone nel contempo il richiedente al rischio dell'intempestività, nell'ipotesi in cui la stessa istanza non venga portata a conoscenza del giudice, di guisa che l'omessa delibazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo fax, non comporta alcuna violazione dei diritto di difesa

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 19 febbraio 2015, n. 7706 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 13.3.2013 il Tribunale di Sassari confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ozieri, con la quale C. R. era stato condannato alla pena di € 400,00 di multa, previa concessione delle generiche, oltre al risarcimento dei...