cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 19 febbraio 2015, n. 7706

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 13.3.2013 il Tribunale di Sassari confermava la sentenza del Giudice di Pace di Ozieri, con la quale C. R. era stato condannato alla pena di € 400,00 di multa, previa concessione delle generiche, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede, per il reato di cui all’art. 594 c.p. per aver offeso l’onore di L. M..
2. Avverso tale sentenza l’imputato a mezzo del suo difensore ha proposto ricorso per cassazione, con il quale lamenta la ricorrenza dei vizi di cui all’art.606, primo comma, lett. c) ed e) c.p.p. per violazione di dell’art. 420 ter, co. 5, c.p.p., in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., nonchè carenza, contraddittorietà e vizio logico della motivazione con riferimento al rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza; in particolare, il giudizio di primo grado e gli atti successivi sono nulli per violazione dei diritto di assistenza dell’imputato, in quanto, sebbene il difensore dell’imputato avesse chiesto il rinvio dell’udienza del 21 gennaio 2010, per documentato ed assoluto impedimento dovuto ad altro concomitante impegno professionale, il Giudice di Pace di Ozieri ha totalmente omesso l’esame della predetta istanza di differimento; in data 20 gennaio 2010, alle ore 19.02, il difensore, infatti, trasmetteva alla cancelleria del Giudice di Pace di Ozieri, a mezzo fax, istanza di rinvio dell’udienza, corredata dalla necessaria certificazione, ma all’udienza dei 21 gennaio 2010, fissata per l’esame dell’imputato e la discussione, il giudicante rilevava che il difensore di fiducia non aveva fatto pervenire alcuna giustificazione e, pertanto, disponeva d’ufficio la nomina di un “nuovo” difensore; con l’appello veniva chiesta la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per il mancato esame da parte del giudice di pace della richiesta di rinvio del dibattimento per concomitanti impegni professionali ed a sostegno di quanto affermato, la difesa provvedeva a produrre l’istanza di differimento dell’udienza dei 21.01.2010 corredata dalla necessaria certificazione, nonché dalla conferma Tx, attestante l’invio della predetta istanza alla cancelleria del Giudice di Pace in data 20.01.2010 alle ore 19.02; il Tribunale di Sassari ha ritenuto infondato il predetto motivo di appello, in quanto l’attestazione del giudice in ordine al difetto di richiesta proveniente dal difensore di fiducia non può essere surrogata dalla predetta produzione, ma tale motivazione si presenta apparente non esplicando in modo compiuto e lineare le ragioni e gli elementi dai quali trae il proprio convincimento, nonché contraddittorio ed illogico, laddove ritiene, da un lato, che l’istanza per il differimento non sia mai pervenuta nonostante la prodotta certificazione, e, dall’altro, che l’utilizzo del telefax espone il richiedente al rischio di intempestività; costituisce, invece, insegnamento della S.C. quello che, anche se l’istanza che giustifica l’assenza dei difensore per legittimo impedimento viene presentata via fax il giorno stesso dell’udienza, il giudice ha l’obbligo di esaminarla specie ove, come nel caso di specie, sia pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, ed in caso di mancato esame dell’istanza si verifica una violazione del diritto all’assistenza dell’imputato con conseguente nullità dell’ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi.

Considerato in diritto

Il ricorso va respinto.
1.Ed invero, non merita censure la valutazione effettuata dal giudice d’appello secondo cui, a fronte dell’assenza agli atti del processo dell’istanza di rinvio dell’udienza del 21.1.2010 innanzi al Giudice di Pace di Ozieri, per impedimento dei difensore dell’imputato, non appare idonea a dimostrare l’avvenuto inoltro a mezzo fax di tale istanza di differimento, la richiesta allegata in copia all’atto di appello, con distinta e separata conferma, attestante l’invio di un documento non meglio precisato.
2.Il ricorrente in questa sede si limita a ribadire, in maniera alquanto generica, che la documentazione prodotta in appello attesterebbe l’avvenuto inoltro della richiesta di rinvio (conferma Tx), senza confrontarsi, tuttavia, con quanto evidenziato a monte dal giudice d’appello circa l’assenza di elementi che colleghino l’istanza di differimento, la distinta e separata conferma e l’inoltro del documento al fax della cancelleria dei giudice. Né in questa sede il ricorrente ha prodotto la documentazione in questione a confutazione delle valutazioni compiute dal giudice d’appello.
3. Peraltro, giova richiamare i principi affermati da questa Corte, invocati anche nella sentenza impugnata, secondo cui è inammissibile l’istanza di rinvio dell’udienza per concomitante impegno dei difensore trasmessa via telefax, poiché l’art. 121 cod. proc. pen. stabilisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 28244 dei 30/01/2013; Sez. 4, n. 21602 del 23/01/2013; Sez. V 19/11/2010 n. 11787; Cass. 13 giugno 2007 n. 35339; Cass. 12 dicembre 2005 n. 6696/06;Cass. 11 ottobre 2005 n. 38968; Cass. 16 marzo 2005 n. 14574).
4. Pur volendo considerare specificamente il principio, secondo il quale la scelta di un mezzo tecnico non previsto dalla legge per il deposito delle istanze non rende queste ultime nulle o inesistenti ed il giudice ha l’obbligo di esaminarle, tuttavia, la conseguenza scaturente da tale scelta espone nel contempo il richiedente al rischio dell’intempestività, nell’ipotesi in cui la stessa istanza non venga portata a conoscenza del giudice (Sez. II, 08/07/2009, n. 37535), di guisa che l’omessa delibazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo fax, non comporta alcuna violazione dei diritto di difesa (Sez. III, 29/10/2009, n. 9162).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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