Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 5 febbraio 2015, n. 5597

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro – Presidente
Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. POSITANO Gabrie – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 9317/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 09/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Gioacchino Izzo, conclude chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

1. Il difensore di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, in data 9 aprile 2013, che confermava la decisione del 7 maggio 2010 emessa dal Tribunale di Rimini di condanna dell’imputato per il delitto previsto all’articolo 582 c.p. e articolo 583 c.p., comma 2, n. 1, per avere causato alla parte civile, (OMISSIS), una lesione personale gravissima, da cui derivava l’infezione da HIV, tacendone il suo stato di sieropositivita’ ed avendo con lei rapporti sessuali non protetti.

2. L’imputato era stato, altresi’, condannato al risarcimento dei danni, in favore della costituita parte civile, con assegnazione di una provvisionale di euro 250.000.

3. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando:

– violazione dell’articolo 192 codice di rito e articolo 40 c.p., attesa la carenza della prova che la sieropositivita’ contratta dalla persona offesa fosse stata determinata da rapporti sessuali non protetti consumati con l’imputato;

– violazione dell’articolo 192 codice di rito in relazione all’articolo 582 e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Preliminarmente, rileva la Corte che per il reato e’ maturato il termine di prescrizione alla data 30 ottobre 2013, ma l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilita’ di dichiarare le cause di non punibilita’ di cui all’articolo 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimita’. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). La censura, infatti, e’, per il primo motivo manifestamente infondata e ripetitiva delle censure formulate in appello, per il secondo motivo contraria al consolidato orientamento di questa Corte, da ultimo ribadito a Sezioni Unite nella decisione n. 38343/2014.
2. Con il primo motivo la difesa lamenta la violazione dell’articolo 192 codice di rito e articolo 40 c.p., attesa la carenza della prova che la sieropositivita’ contratta dalla persona offesa fosse stata determinata da rapporti sessuali non protetti consumati con l’imputato. Si censura il ragionamento probatorio della Corte territoriale che afferma che, pur non potendosi affermare con certezza che la trasmissione del virus sia avvenuta per opera di rapporti sessuali non protetti, in assenza di ipotesi concrete alternative, tale soluzione appare l’unica modalita’ di contagio possibile. Si tratterebbe di una affermazione che non risponde al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La relazione del consulente afferma l’esistenza di una stretta relazione fra i due virus, compatibile con lo stesso cluster epidemiologico, senza, tuttavia, dimostrare la trasmissione diretta da un paziente all’altro, ne’ la direzione della stessa. Inoltre difetterebbe la prova della modalita’ di trasmissione, atteso che il contagio puo’ avvenire anche mediante contatto del sangue che, in un rapporto di convivenza, potrebbe essersi verificato involontariamente, non potendo l’imputato essere onerato della prova diabolica a discarico. Sotto altro profilo, censura la credibilita’ delle dichiarazioni della parte offesa, in considerazione dell’interesse e del rancore della stessa causa anche la fine della relazione verificatesi nell’anno 2004. Nello stesso modo non appare decisiva la dichiarazione rilasciata dalla sorella della persona offesa, (OMISSIS), riguardo al fatto di essere venuta a conoscenza che l’imputato non avrebbe mai riferito, alla persona offesa, del proprio stato di sieropositivita’. Al contrario assume grande rilievo la circostanza che la cognata dell’imputato, (OMISSIS), abbia dichiarato di essere a conoscenza dello stato di positivita’ del (OMISSIS).
3. Con il primo motivo la difesa prospetta una ricostruzione alternativa fondata su presunti profili di maggiore verosimiglianza, che non si confronta adeguatamente con la ricostruzione recepita dai giudici di merito ed e’ meramente ripetitiva delle ragioni poste a fondamento dell’atto di appello, senza prendere in esame la motivazione del giudice di secondo grado. Conseguentemente il motivo e’ inammissibile.
4. Orbene, nella giurisprudenza di legittimita’ e’ stato affermato che e’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
5. La mancanza di specificita’ del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ conducente, a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’” (in termini, Sez. 4, N. 256/98 – ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV. 193046).
6. Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento, in ordine alla ritenuta colpevolezza con le argomentazioni assolutamente stringenti che non risultano in alcun modo scalfite dalle doglianze del ricorrente (Cassazione penale, sez. 4, 08/11/2007, n. 47170, CED rv 238354), evidenziando, con motivazione coerente e giuridicamente corretta, la sussistenza di una serie di elementi scientifici non contestati: il fatto che (OMISSIS) fosse affetta da virus HIV sintomatico, mentre l’imputato era affetto dalla medesima patologia, asintomatica; l’esistenza di una stretta relazione tra i due virus, con lo stesso cluster epidemiologico; la circostanza che nel novembre 1998 e’ stata accertata la sieropositivita’ al test della persona offesa la quale, in epoca di poco precedente, aveva manifestato sintomi indicativi; il carattere recente dell’infezione della donna, confermato dagli accertamenti effettuati; la sieropositivita’ dell’imputato che, al contrario, risaliva a circa 10 anni prima; l’analisi eseguita dall’Universita’ di Siena che concludeva per una alta probabilita’ della trasmissione diretta dall’uomo alla donna; il grado di credibilita’ razionale dell’approfondimento peritale vicino alla certezza.
7. In definitiva le diverse osservazioni dei ricorrenti non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicita’ della stessa, finendo per risolversi in prospettazioni di diverse interpretazioni del materiale probatorio non proponibili in questa sede.
8. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell’articolo 192 codice di rito, in relazione all’articolo 582 e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, rilevando l’anomalia della circostanza che l’imputato avrebbe reso edotti tutti i suoi familiari del proprio stato di sieropositivita’, senza – invece – comunicare alcunche’ alla propria compagna. Sotto altro profilo censura la qualificazione del fatto, ritenendo prospettabile l’ipotesi del reato colposo, sulla base della giurisprudenza che ha affermato il profilo della colpa nel caso di omicidio determinato da rapporti sessuali, con soggetto affetto da AIDS, ricorrendo la fattispecie della colpa cosciente, nella quale la verificazione dell’evento costituisce una ipotesi solo astratta.
9. Le censure della difesa sono manifestamente infondate perche’ contrastano con il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (decisione n. 38343/2014 relativa al ed caso Thyssenkrupp).
10. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza maggioritaria riguardo alla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, secondo cui, in ossequio al principio di colpevolezza la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuata considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano la attribuzione soggettiva del fatto di reato nelle due fattispecie. Cosi’, come evidenziato dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridicamente corrette, nella colpa cosciente si e’ in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero e’ di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale, anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volonta’ verso l’evento, anche quando e’ prevista la possibilita’ che esso si compia. Correttamente il giudice di appello ha escluso tale profilo nel caso di specie sulla base dei numerosi elementi probatori evidenziati in sentenza. Nel dolo, invece, si e’ in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. Correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che nel dolo eventuale l’atteggiamento interiore, assimilabile alla volizione dell’evento si configura se l’agente prevede, come nel caso di specie, la concreta, significativa possibilita’ di verificazione dell’evento e, cio’ non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi.
11. Il giudice di appello, valutando analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarita’ del fatto, lo sviluppo della condotta illecita e l’esito del processo decisionale, ha diffusamente motivato riguardo alla prova che l’agente, sulla base dei numerosi elementi sopra individuati con riferimento al primo motivo di ricorso ed in particolare per il dimostrato passaggio dai rapporti protetti a quelli non protetti, senza segnalare alcunche’ al proprio partner, si fosse confrontato con la specifica categoria di evento, che si e’ verificata nella fattispecie concreta.
12. Alla pronuncia di inammissibilita’ consegue ex articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende

 

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