Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2015, n. 301 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 16.06.2014, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltagirone applicava nei confronti di M.L. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina impropria aggravata (capo A) e omicidio...
Categoria: Cassazione penale 2015
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 gennaio 2015, n. 302. Quando il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2 legge n.1423 del 1956 (foglio di via obbligatorio) sia motivato con esclusivo riferimento all'attività di prostituzione – esercitata dall'imputata – è doverosa la sua disapplicazione da parte del giudice penale chiamato a pronunziarsi sulla ricorrenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 2 co. 2 l. 1423/'56. Ciò perché la stessa norma dell'art. 2 pone come presupposto dell'ordine di allontanamento non un qualsivoglia comportamento “pericoloso per la sicurezza pubblica” (nozione che aprirebbe il varco a forme incontrollabili di discrezionalità) ma una condotta pericolosa che sia espressione delle riconosciute categorie criminologiche di cui al precedente articolo 1 (n. 1 soggetti abitualmente dediti, sulla base di elementi di fatto, a traffici delittuosi/ n.2 soggetti che per condotta e tenore di vita debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, produttori di proventi derivanti da attività delittuose con cui si sostengono, almeno in parte /n.3 soggetti dediti, sulla base di elementi di fatto, alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, sicurezza o tranquillità pubblica). E' del tutto pacifico che l'esercizio della prostituzione in sé non rientra tra le categorie delle persone pericolose ai sensi della vigente normativa (già in base alla L. n. 327 del 1988 che ebbe ad eliminare il riferimento a coloro che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica ed al buon costume). Né può ritenersi condotta di reato quella consistente in fatti di “adescamento”, stante la depenalizzazione operata con art. 81 della legge n. 689 del 1981 della fattispecie originariamente prevista dall'art. 5 co. 1 legge n.75 del 1958
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 gennaio 2015, n. 302 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2013 la Corte d’Appello di Ancona confermava i contenuti della decisione di primo grado, emessa in data 3 aprile 2012 dal G.M. presso la Sezione Distaccata di S. Elpidio a Mare del...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 475. Condannato un avvocato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000 di multa, al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 8.000, e al rimborso delle spese in favore della parte civile, in quanto ritenuto colpevole del reato di diffamazione in danno del collega, per aver offeso, comunicando con più persone, la sua reputazione, pronunciando, il , le seguenti parole " L'avvocato è un pregiudicato, il titolare del vostro studio è un pregiudicato".In sede di ricorso invocata anche l'esimente dell'esercizio del diritto, a norma degli artt. 21 Cost. e 51 c.p.: esiste il diritto di manifestare il propri pensiero in forma di critica e/o di asserzione di verità, senza distinzione di appartenenza ad una qualsiasi categoria, in presenza dei requisiti della verità del fatto, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza e della continenza formale. Per la Cassazione tale riconoscimento di rimuovere l'antigiuridicità di lesioni ai diritti fondamentali della persona va comunque contemperato con l'esigenza,sancita dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, di evitare che il cittadino che si trovi nella condizione personale e sociale di persona processata e/o condannata divenga, in maniera indenne, perenne bersaglio del discredito dei consociati. Il richiamo all'attenzione dei cittadini di un evento screditante quale è una condanna penale deve razionalmente essere compiuto in un contesto che consenta alla rievocazione di intervenire direttamente nella sincronia degli eventi in corso e di suscitare necessaria e pertinente reazione nei destinatari.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 475 Fatto e diritto Con sentenza 9.12.2011, il tribunale di Roma ha confermato la sentenza 19.7.2010 del giudice di pace della stessa sede, con la quale l’avvocato G.S. è stato condannato,previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000 di multa, al risarcimento...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 gennaio 2015, n. 460. Il reato di ingiuria non si consuma solo attraverso lo scritto o la parola, ma può compiersi anche attraverso "comportamenti", cioè con atti materiali (ingiuria reale), che manifestino un sentimento di disprezzo verso la persona offesa e siano, quindi, tali da offendere il suo onore o il suo decoro. Nel caso di specie, la condotta contestata all'imputato di avere "innaffiato" la parte offesa con la "gomma dell'acqua", non integra in sé il delitto dì cui all'art. 594 c.p., non presentandosi tale gesto oggettivamente idoneo a ledere l'onore e il prestigio della persona offesa. Invero, nel caso in cui la manifestazione di disprezzo non si traduca in "espressioni" offensive, immediatamente lesive dell'onore e del decoro della p.o., ma si realizzi attraverso un "gesto", un atto materiale, occorre che esso palesi in sé la carica ingiuriosa, o comunque, in considerazione di particolari circostanze, dei rapporti tra le parti, dei contesto insomma in cui si è inserito, lasci chiaramente intendere il disprezzo dell'autore nei confronti della vittima nel compiere quel gesto.
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 gennaio 2015, n. 460 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 11.4.2013 il Giudice di Pace di Verona assolveva ai sensi dell’art. 530/2 c.p. S.L. dal reato di cui agli artt. 81 cpv, 594 e 612 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2015, n. 79. La condotta sanzionata dall'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. La deroga prevista dall'art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 gennaio 2015, n. 79 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 6.12.2013, ha assolto (con la formula “perché il fatto non sussiste”) A.P.A. , nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto l’emissione di decreto penale...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 gennaio 2015, n. 520. La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere – con gli arresti domiciliari – l'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale; ciò in quanto il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve (vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione), ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni). Ove il giudice ritenga – come nel caso di specie – che il c.d. braccialetto elettronico sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e che tuttavia tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza del suddetto strumento di controllo da parte della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione, perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza braccialetto dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelare, comunque ascrivibile alla persona dell'indagato.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 gennaio 2015, n. 520 Ritenuto in fatto e diritto 1. B.G. (imputato per il delitto di rapina aggravata commessa ai danni di un’agenzia bancaria e già condannato in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione oltre alla pena pecuniaria) ricorre per cassazione – a mezzo...