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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 7 gennaio 2015, n. 79

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 6.12.2013, ha assolto (con la formula “perché il fatto non sussiste”) A.P.A. , nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto l’emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/06 perché effettuava attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi) in assenza della prescritta iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212 d.lgs. 152/06.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti.
Con un unico motivo di ricorso deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, assumendo che il G.I.P. ha fondato la propria decisione sull’assenza di “professionalità” rilevante ai sensi del d.lgs. 152/06 nella condotta oggetto di contestazione e sulla circostanza che, a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti dei mestieri girovaghi ai sensi dell’art. 121 TULPS, l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante deve ritenersi liberalizzata in quanto non soggetta a specifici provvedimenti autorizzativi.
Secondo il ricorrente la decisione impugnata si pone in contrasto con il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, secondo cui il reato contemplato dall’art. 256, comma primo, d.lgs. 152/06 ha natura di reato comune ed istantaneo.
Per ciò che concerne, inoltre, la lettura dell’art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06 offerta dall’impugnata sentenza, premessa l’analisi della normativa di settore e richiamate le precedenti pronunce di questa Corte in materia, il P.M. ricorrente rileva che la parziale abrogazione dell’art. 121 TULPS non avrebbe di fatto liberalizzato, come ritenuto dal giudice, l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, essendo stata, al contrario, ripristinata la norma generale che impone l’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212 d.lgs. 152/06.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria depositata, ha concluso per l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio al Giudice per le indagini preliminari.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
2. Va premesso che, ai fini della decisione, questa Corte non può tener conto delle argomentazioni di cui alla memoria del P.M. ricorrente, pervenuta in data 13.11.2014, essendo la stessa inammissibile per tardività. Trova, infatti applicazione il disposto degli artt.585, comma quarto, e 611, comma primo, ultimo periodo, cod.proc.pen., secondo i quali le parti possono presentare motivi nuovi e memorie fino a 15 giorni prima dell’udienza. Il mancato rispetto di tale termine comporta decadenza, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma quinto del medesimo art. 585.
3. Va, inoltre, ricordato che, a norma dell’art. 459 comma 3 c.p.p., quando il giudice non accoglie la richiesta di emissione di decreto penale, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art.129, restituisce gli atti al P.M..
Secondo la giurisprudenza di questa Corte il Giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga, prosciogliere la persona nei cui confronti il pubblico ministero abbia richiesto l’emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell’art. 129 c.p.p. e non anche per la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell’art.530 comma 2 stesso codice, alle quali, prima del dibattimento – non essendo stata la prova ancora assunta – l’art.129 non consente si attribuisca valore processuale (Cass. Sez. Un. 25.10.1995 n.18 e di recente Cass. sez. 6 n. 29538 del 27.6.2013 Rv. 256159).
4. Tanto premessoci Pubblico Ministero ricorrente sottopone a questa Corte, sostanzialmente, due questioni: l’una concernente la natura del reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/06 e l’altra l’ambito di operatività della deroga prevista dall’art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06 per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, ritenute entrambe rilevanti per confutare le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato.
5. Il G.I.P. assume, infatti, che l’iscrizione richiesta dall’art. 212 d.lgs. 152/06 riguarda esclusivamente l’attività di gestione di rifiuti svolta in forma imprenditoriale, cosicché la sua mancanza assumerebbe rilievo penale solo in tale ipotesi, restando quindi estranea la condotta di coloro che, come l’imputato, agiscono su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di rifiuti abbandonate o consegnate dai privati.
Osserva, inoltre, che il riferimento, contenuto nell’art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06, ai “soggetti abilitati” allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto in forma ambulante sarebbe frutto di una svista del legislatore o del mancato coordinamento tra norme, non essendosi tenuto conto dell’abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti mestieri girovaghi, cui conseguirebbe l’inevitabile liberalizzazione dell’attività medesima, non potendosi peraltro ritenere ragionevole un’interpretazione che subordini l’operatività della deroga di cui all’art. 266, comma 5, d.lgs. 152/06 al possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina del commercio introdotta con il d.lgs. 114/98, trattandosi di disposizioni il cui ambito di operatività è del tutto diverso da quello delineato per il d.lgs. 152/06.
6. La sentenza impugnata disattende i principi più volte affermati e ribaditi anche di recente in un’articolata pronuncia di questa Sezione (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, Lazzaro, Rv. 2602666), che si intende integralmente richiamata.
Vanno, quindi, riaffermati i seguenti principi di diritto:
“la condotta sanzionata dall’art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità”.
“la deroga prevista dall’art. 266, comma 5 d.lgs. 152/06 per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall’altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio”.
7. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con rinvio al Tribunale di Asti, che si atterrà ai sopraindicati principi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti.

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