Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 8 gennaio 2015, n. 460

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dei 11.4.2013 il Giudice di Pace di Verona assolveva ai sensi dell’art. 530/2 c.p. S.L. dal reato di cui agli artt. 81 cpv, 594 e 612 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, leso il decoro di Malito Rita, minacciando altresì di cagionarle un danno, utilizzando la gomma per innaffiare per bagnarla, gridando “vedrai cosa ti succederà; ti rimando da dove sei venuta!”, perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze processuali, l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione, atteso che essa si fonda sull’erronea premessa che il reato di ingiuria possa essere commesso solo “verbalmente” e che difetti la prova dell’essere avvenuti i reati ascritti; nella parte motiva della sentenza, si legge che il brigadiere dell’Arma dei Carabinieri ha dichiarato di aver visto l’imputato spruzzare acqua contro la parte offesa e tale gesto sicuramente è qualificabile quale “offesa contro la persona”‘; inoltre, completamente destituita di fondamento è risultata la tesi difensiva dell’imputato secondo cui le offese nel caso di specie sarebbero state reciproche.
La difesa del Sartori ha depositato memoria, concludendo per l’infondatezza del ricorso dei P.M., non essendo configurabile il reato di ingiuria nella vicenda in esame

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
1. Deve in primo luogo evidenziarsi che il P.M. non ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace, nella parte in cui ha ritenuto insussistente il reato di minaccia, involgendo le censure svolte con il ricorso esclusivamente la configurabilità del reato di ingiuria.
2.Tanto precisato, si osserva che risulta essere corretta la premessa del ricorso del P.M., secondo cui il Giudice dì Pace è incorso in errore, laddove ha, in sostanza, ritenuto che il reato di cui all’art. 594 c.p. possa essere commesso solo verbalmente e non anche con gesti materiali.
3.11 reato di ingiuria, infatti, non si consuma solo attraverso lo scritto o la parola, ma può compiersi anche attraverso “comportamenti”, cioè con atti materiali (ingiuria reale), che manifestino un sentimento di disprezzo verso la persona offesa e siano, quindi, tali da offendere il suo onore o il suo decoro (Sez. I, 10/08/2001 n. 36297; Cass., sez. V, 18 aprile 2000, Ciardo, rv. 216545; Cass., sez. I, 21 settembre 1999, Chioni, rv. 214423; Sez. III, 17/12/1999).
4.Tuttavia, nel caso di specie, la condotta contestata al Sartori di avere “innaffiato” la Malito con la “gomma dell’acqua”, non integra in sé il delitto dì cui all’art. 594 c.p., non presentandosi tale gesto oggettivamente idoneo a ledere l’onore e il prestigio della persona offesa.
Invero, nel caso in cui la manifestazione di disprezzo non si traduca in “espressioni” offensive, immediatamente lesive dell’onore e del decoro della p.o., ma si realizzi attraverso un “gesto”, un atto materiale, occorre che esso palesi in sé la carica ingiuriosa, o comunque, in considerazione di particolari circostanze, dei rapporti tra le parti, dei contesto insomma in cui si è inserito, lasci chiaramente intendere il disprezzo dell’autore nei confronti della vittima nel compiere quel gesto.
S.Nella sentenza impugnata, tuttavia, difetta dei tutto l’esatta ricostruzione della vicenda che ha determinato l’atto materiale in contestazione ed i rapporti tra i soggetti coinvolti, sicchè in mancanza di una specifica contestualizzazione di tale “gesto”, non avendo in sé l’atto dell’innaffiare portata offensiva, non può ritenersi integrato nel caso in esame la condotta di cui all’art. 594 c.p. ad opera del Sartori.
6. II ricorso del P.M. va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso dei P.M.

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