La natura perentoria di un termine fissato per l’esercizio di un diritto può desumersi anche in via interpretativa
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La natura perentoria di un termine fissato per l’esercizio di un diritto può desumersi anche in via interpretativa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 febbraio 2024| n. 3760.

La natura perentoria di un termine fissato per l'esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purché la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta.

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Assegno di separazione o divorzio versato all’ex e ripetibilità

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 novembre 2022| n. 32914. Assegno di separazione o divorzio versato all’ex e ripetibilità L’assegno (di separazione o divorzio) versato all’ex, qualora venga escluso ab origine e non per fatti sopravvenuti il presupposto del diritto al mantenimento quali, per esempio, lo “stato di bisogno” o l’addebito, può essere ripetibile. Tuttavia, il diritto...

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Giudice del rinvio e regolamentazione delle spese di lite

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2022| n. 32906. Giudice del rinvio e regolamentazione delle spese di lite In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che...

Errore materiale suscettibile di correzione
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Errore materiale suscettibile di correzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 luglio 2022| n. 22730. Errore materiale suscettibile di correzione Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 febbraio 2014, n. 2907. Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione – nel regime intermedio tra il Dlgs n. 40 del 2006 e il Dlgs n. 150 del 2011 – l’appello deve essere proposto con citazione e non con ricorso. E l’erroneo uso del ricorso è suscettibile di sanatoria solo a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte

Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite civile sentenza 10 febbraio 2014, n. 2907     REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 12 dicembre 2013, n. 27846. A norma dell’art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell’impugnazione

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 12 dicembre 2013, n. 27846 Svolgimento del processo 1. Con citazione del 15 dicembre 2009, M..P. citava dinnanzi al Tribunale di Orvieto Banca Intesa san Paolo s.p.a. chiedendo, come titolare del contratto di deposito titoli sul quale era stato effettuato in data 26 febbraio 1999 l’acquisto di obbligazioni...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 novembre 2013, n. 25795. L’avvocato non può divulgare fatti appresi nell’esercizio della professione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 18 novembre 2013, n. 25795   Svolgimento del processo Con esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo in data 16 marzo 2007, il dott. C.G. narrava di essere stato assistito nel 2002 dall’Avvocato T.R. in una causa di lavoro contro le cartiere Paolo Pigna, avente ad...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 dicembre 2013 n. 27493. L’apertura da parte di un magistrato di una scuola per la preparazione al concorso in magistratura, e all’esame per le altre professioni legali, costituisce un illecito disciplinare punito con la sanzione della censura

Il testo integrale[1] aprire il seguente link per scaricare la sentenza  <a href=”/wp-content/uploads/2013/12/corte-di-cassazione-ezioni-unite-sentenza-10-dicembre-2013-n-27493-1.pdf” title=”Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 dicembre 2013, n. 27493″ target=”_blank”></a> I magistrati non sono esseri inanimati o meri burocrati della legge  e non vivono separati dal resto della società civile. Come cittadini e come persone, essi hanno certamente il diritto...