Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621. La convivenza costituisce limite generale, indipendente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal Giudice ecclesiastico: si tratta di vizi accertati nell' "ordine canonico", nonostante la sussistenza dell'elemento essenziale del La convivenza coniugale: in tutti i casi si manifesterebbe una radicale a di tali vizi del matrimonio canonico con l'individuato limite di ordine pubblico. Diversamente opinando, sussisterebbe uno, inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio, riservata dall'accordo di Villa Madama esclusivamente ai Tribunali Ecclesiastici: il giudice italiano,al fine di decidere sulla domanda di delibazione sotto il profilo della applicabilità dei predetto limite generale di ordine pubblico,dovrebbe procedere ad una interpretazione delle singole norme dei codice di diritto canonico, distinguendo tra esse ed eventualmente stabilendo una gerarchia, valicando così in modo inammissibile i confini della giurisdizione dell'ordine civile, a sé riservata dalle statuizioni dell'accordo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  28 gennaio 2015, n. 1621 Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata P.P. conveniva in giudizio A.R. davanti alla Corte di Appello di Perugia per sentir dichiarare l’efficacia nel nostro ordinamento di sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro del 10/03/2010, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2015, n. 752. Le norme sul diritto dei minori di conservare "rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. In altri termini era la prospettiva del minore, e non quella dell'ascendente, a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori. Nel caso di specie, senza entrare nel merito delle reciproche accuse mosse tra le parti circa l'andamento dei rapporti anche precedente alla scomparsa della madre della piccola, restava il fatto certo e comprovato della volontà manifestata dalla bambina in più riprese di non voler vedere la nonna materna, quantomeno allo stato e salva ogni eventuale diversa determinazione della stessa minore che, se del caso, avrebbe dovuto essere recepita e rispettata nell'interesse della medesima, in attuazione del principio di diritto sopra richiamato.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 gennaio 2015, n. 752 Svolgimento del processo Con reclamo alla Corte di appello di Roma M.G. , nonna materna della minore N.C. , nata l'(omissis) da sua figlia B.S. , deceduta per malattia nel (omissis) , chiedeva la riforma del decreto (in data 25.09-4.10.2012) con cui il Tribunale...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27386. La convivenza ripresa dopo la separazione ed idonea ad interromperla, non deve essere caratterizzata dalla temporaneità, dovendosi ricostituire concretamente il preesistente vincolo coniugale, nella sua essenza materiale e spirituale, di certo non realizzabile se l'altro coniuge si trova in carcere. Nella disciplina della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il pregresso stato di separazione tra i coniugi (concretante un vero e proprio requisito dell'azione, ex art. 3 n. 2 della legge n. 898 del 1970) può legittimamente dirsi interrotto nel caso in cui si sia concretamente e durevolmente ricostituito il preesistente nucleo familiare nell'insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali sì da ridar vita al pregresso vincolo coniugale, e non anche quando il riavvicinamento dei coniugi, pur con la ripresa della convivenza e dei rapporti sessuali, rivesta caratteri di temporaneità ed occasionalità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 dicembre 2014, n. 27386 Fatto e diritto “La Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da M. C. M. e F. C., rigettava l’appello promosso dalla M., affermando che – Non vi era alcuna prova della...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 dicembre 2014, n. 27128. Il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell'esclusivo interesse dei figli (art. 155, comma quarto, cod.civ.) e non nell'interesse del coniuge affidatario, che viene meno con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere. Ed invero, la tutela del figlio minore o disabile è assicurata dall'affidamento al coniuge al quale la casa coniugale sia assegnata nonché dall'obbligo di mantenimento, cura ed educazione che è posto a carico di entrambi i genitori. Nel caso in cui, come nella specie, l'immobile sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge affidatario la invalidità di cui sia portatore il figlio e le sue condizioni di vita – che, per quel che si è detto, assumono rilevanza in relazione agli obblighi dei genitori – non possono avere alcuna interferenza sul valore di mercato dell'immobile ovvero sulla determinazione della porzione corrispondente alla quota di comproprietà spettante al condividente. Infatti, ove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustificatamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell'effettivo valore venale del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l'assegnatario in proprietà esclusiva potrebbe ricavare l'intero prezzo di mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 dicembre 2014, n. 27128 Svolgimento del processo 1.- D.S. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il coniuge separato F.A. chiedendo la divisione dell’immobile sito in (omissis) , e dell’appartamento in (omissis) , entrambi acquistati in regime di comunione. Costituitasi in giudizio, la F. si opponeva...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 dicembre 2014, n. 26059. Deve ritenersi insussistente una responsabilità, per violazione dei doveri professionali, in capo all'avvocato il quale segua una strategia processuale consistente nella proposizione di una domanda di divorzio, per mancata consumazione, nei confronti del coniuge dell'assistita, rinviando poi ad un giudizio successivo la proposizione di un assegno per il suo mantenimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 dicembre 2014, n. 26059 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITRONE Ugo – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. NAZZICONE...