CASSAZIONE
 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 26 gennaio 2015, n. 1264

In un procedimento di divorzio tra M. E. A. e A. D., la Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 14/11/2011, confermava la pronuncia del locale Tribunale in data 22/2/2008, che aveva determinato un assegno, a carico del marito, per la moglie e per i due figli, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente, prevedendo che l’assegno divorzile decorresse dalla data della domanda della moglie.
Ricorre per cassazione il marito.
Non svolge attività difensiva la moglie.
Con i primi due motivi, il ricorrente censura la pronuncia impugnata, rispettivamente nella parte in cui ha determinato l’assegno divorzile a favore della moglie e proceduto alla quantificazione di esso, insieme con quello dovuto a titolo di mantenimento dei due figli.
Il ricorrente propone in questa sede valutazioni di merito, che esulano dal giudizio di legittimità. La Corte territoriale si è uniformata al consolidato orientamento giurisprudenziale, per cui l’assegno divorzile compete al coniuge che sia privo di mezzi, tali da potergli permettere il mantenimento di
un tenore di vita analogo a quello tenuto, durante la vita matrimoniale (per tutte, Cass. n. 20582/2010).
Con motivazione congrua ed immune da vizi, la sentenza impugnata, sulla scorta delle indagini di polizia tributaria, ha evidenziato le ingenti disponibilità patrimoniali, di cui il marito già godeva nei primi anni novanta (quando non era ancora intervenuta la separazione), tanto da aver costituito, con un rilevantissimo conferimento, una società di capitali, con un notevole saldo di conto corrente, anche grazie ad una donazione miliardaria del proprio padre, a fronte delle modestissime disponibilità patrimoniali della moglie.
La sentenza dà atto altresì del fatto che, negli anni 2000/2001 (e, dunque, dopo la separazione) il marito aveva movimentato ingenti somme di denaro in due conti correnti e che rimane priva di fondamento l’apodittica censura di errore materiale di battitura, relativamente ai movimenti di uno dei due conti correnti, pur formalmente intestato ad una società terza.
Altrettanto apodittiche e prive di riscontri probatori, secondo la Corte d’appello, le affermazioni, che vengono riproposte in questa sede, con cui si pretende di ascrivere l’elevato tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale e la separazione, esclusivamente agli aiuti economici del padre del ricorrente, nel frattempo deceduto.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte territoriale, con valutazione congrua e non censurabile in sede di legittimità, sulla base della considerazione delle rispettive posizioni economiche delle parti, ha liquidato l’assegno di mantenimento in favore della moglie e dei due figli, confermando sul punto al sentenza di prime cure.
Con il terzo motivo, il marito censura la sentenza della Corte d’appello, là dove, in accoglimento dell’appello incidentale della moglie, aveva disposto la decorrenza dell’assegno divorzile dalla data della sua domanda.
Come è noto, l’art. 4, comma 13, 1. 898/1970, nel consentire la decorrenza dell’assegno divorzile dalla domanda, conferisce al giudice un potere discrezionale (Cass. n. 1613 del 2011). Dal generale contesto motivazionale, emerge la scelta della Corte territoriale che, all’evidenza, ne dispone la decorrenza dalla domanda, tenuto conto della notevolissima disparità di condizioni economiche tra i due coniugi.
Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l. 196/2003, nonché dell’art. 1343 c.c.. 6 della 1, 898/970. Il motivo è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente censura in questa sede il “convincimento” del “primo giudice”, formatosi sulla relazione di una società investigativa. Il motivo non propone, al riguardo, censura alla sentenza impugnata, che, dal canto suo, non fa riferimento alcuno alla relazione di detta società, mentre quanto alle indagini tributarie, si limita ad affermare, del tutto apoditticamente, che esse risultano erronee e lacunose.
Va conclusivamente rigettato il ricorso.
Nulla sulle spese non essendosi costituita l’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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