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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2574. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. Insuscettibili di controllo in sede di Cassazione profili e situazioni di fatto, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Il Giudice a quo ha ravvisato una disparità di posizioni economiche a favore del marito: la moglie, malata, con un'attività lavorativa saltuaria, legata alla stagionale produzione delle mele; il marito che opera con il fratello in un'affermata impresa edile e gode di buona salute, con passatempi costosi, come la caccia e la guida di auto assai potenti; egli dispone altresì di una sua casa e di un patrimonio immobiliare assai più importante di quello della moglie. Il Giudice ha dunque esaminato dati reali senza riferirsi né a presunzioni, né a potenzialità economiche o ad aspettative future.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  10 febbraio 2015, n. 2574 Fatto e diritto In un procedimento di divorzio, tra B. O. e B. A., la Corte d’Appello di Trento, con sentenza in data 17/5/2011, riformava la sentenza del Tribunale di Trento, emessa il 25/3/2010, elevando l’assegno per la moglie ad euro 700,00 mensili....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2015, n. 2164. L'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 febbraio 2015, n. 2164   In un procedimento di divorzio tra G.M. e B.P.R.M., la Corte d’Appello di Palermo con sentenza in data 30/03/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Sciacca, emessa il 31/3/2010, che aveva posto a carico del marito assegno mensile di euro 300,00 per...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621. La convivenza costituisce limite generale, indipendente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal Giudice ecclesiastico: si tratta di vizi accertati nell' "ordine canonico", nonostante la sussistenza dell'elemento essenziale del La convivenza coniugale: in tutti i casi si manifesterebbe una radicale a di tali vizi del matrimonio canonico con l'individuato limite di ordine pubblico. Diversamente opinando, sussisterebbe uno, inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio, riservata dall'accordo di Villa Madama esclusivamente ai Tribunali Ecclesiastici: il giudice italiano,al fine di decidere sulla domanda di delibazione sotto il profilo della applicabilità dei predetto limite generale di ordine pubblico,dovrebbe procedere ad una interpretazione delle singole norme dei codice di diritto canonico, distinguendo tra esse ed eventualmente stabilendo una gerarchia, valicando così in modo inammissibile i confini della giurisdizione dell'ordine civile, a sé riservata dalle statuizioni dell'accordo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  28 gennaio 2015, n. 1621 Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata P.P. conveniva in giudizio A.R. davanti alla Corte di Appello di Perugia per sentir dichiarare l’efficacia nel nostro ordinamento di sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro del 10/03/2010, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307. Addebito della separazione al coniuge che con la propria condotta “impoveriva” il patrimonio familiare e le risorse da dedicare alla famiglia per avere lo stesso effettuato, un’ingente donazione in favore del fratello

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307 Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Precisa il giudice a quo che i comportamenti “vessatori”della moglie non sono affatto provati nè possono identificarsi con le iniziative giudiziarie da essa intraprese (nella specie domanda di interdizione). Quanto alle prove testimoniali...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23088. L'assegno deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, anche se indice del predetto tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. La Corte di Appello ha accertato che il patrimonio stesso forniva redditi estremamente scarsi ( e dunque questi non potevano incidere in modo decisivo sul tenore di vita familiare, mentre i redditi complessivi della moglie erano analoghi a quelli del marito). Le condizioni economiche delle parti vanno considerate in concreto e non sulla base di un apprezzamento soltanto probabilistico ( ad es. la possibilità di un futuro aumento del reddito, nella specie, patrimoniale). Eventuali questioni inerenti alla comunione dei beni tra i coniugi e al suo scioglimento, dovranno evidentemente prospettarsi in separata sede, e non rilevano ai fini di una eventuale determinazione dell'assegno di divorzio che, per quanto si è detto, correttamente il giudice a quo non ha attribuito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 ottobre 2014, n. 23088 In un procedimento di divorzio tra G.M. e K.E., la Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 21/11/20119 confermava la sentenza del 29/12/2009 del locale Tribunale, in punto assegno per la moglie. Ricorre per cassazione la moglie. Resiste con controricorso la madre esercente...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21598. Il diritto all'assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo la morte dell'ex coniuge se avvenuta nel corso del giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21598 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21842. In tema di prova documentale l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi

Suprema Corte di Cassazione sezone I sentenza 15 ottobre 2014, n. 21842 Svolgimento del processo Con citazione, notificata in data 18/01/1995, SIRICEM srl conveniva in giudizio il comune di Siracusa, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi di mora e rivalutazione monetaria, relativi a prestazioni effettuate a favore del Comune stesso, per le quali aveva...