Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21598

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

sul ricorso 22872/2012 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto nel procedimento RG. 1899/08 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 7.3.2012, depositato l’11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

FATTO E DIRITTO
In un procedimento relativo all’attribuzione di quota di pensione, spettante al defunto coniuge divorziato, il Tribunale di Tivoli, con decreto 8/11/2007, rigettava la domanda della ex moglie.
La Corte d’Appello di Roma, con decreto 11/6/2012, in riforma, disponeva che la quota di pensione fosse attribuita alla moglie divorziata per il settanta per cento e alla vedova, per il trenta per cento.
Ricorre per cassazione la (OMISSIS).
Resiste con controricorso la moglie divorziata.
La ricorrente deposita memoria difensiva, che peraltro nulla sostanzialmente aggiunge alle argomentazioni del ricorso.
Va innanzitutto osservato che la presente controversia e’ soggetta a rito camerale, caratterizzato da piu’ ampia liberta’ di forma rispetto a quello contenzioso, purche’ sia rispettato il diritto alla difesa e i principi del giusto processo che, nella specie, non risultano violati.
Ne’ si puo’ parlare di ampliamento del thema decidendum o della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte di merito correttamente ha posto a fondamento della decisione, l’intervenuto riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno divorzile, considerando lo stesso bene della vita, invocato in primo e secondo grado, e cioe’ l’attribuzione di quota della pensione di reversibilita’.
Sulla decisione di merito, le argomentazioni del giudice a quo sono ineccepibili e si fondano sulle risultanze di una consolidata giurisprudenza di questa Corte.
La Legge n. 263 del 2005, articolo 5, precisa che le disposizioni dell’articolo 9, Legge Divorzio, inerenti alla pensione di reversibilita’, si interpretano nel senso che per titolarita’ dell’assegno deve intendersi l’avvenuto riconoscimento di esso da parte del Tribunale. Tale riconoscimento e’ intervenuto, ancorche’ nelle more del presente giudizio, in quanto la moglie divorziata ha riassunto quello interrotto per morte del coniuge (essendo gia’ in giudicato la sentenza di divorzio ed in corso il giudizio per la determinazione dell’assegno), e il Tribunale ha dichiarato il diritto della moglie all’assegno. Questa Corte ha piu’ volte affermato che il diritto all’assegno puo’ essere dichiarato anche dopo il decesso dell’ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l’interesse dell’altro coniuge alla pronuncia (tra le altre, Cass. N. 17041 del 2007).
Non rileva che la pronuncia sull’assegno di divorzio sia stata impugnata: e’ comunque soddisfatto il requisito del riconoscimento giudiziale del diritto all’assegno divorzile, sicuro requisito della fondatezza della presente domanda, e puo’ quindi dichiararsi il diritto della odierna resistente ad una quota della pensione di reversibilita’ dell’ex coniuge.
Va pertanto rigettato il ricorso.
La natura della causa, la posizione delle parti, i contenuti delle attivita’ difensive richiedono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio.

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