Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 22 gennaio 2015, n. 1151

Fatto e diritto

In un procedimento di divorzio tra D. O. e B. F. C.A., la Corte d’appello di Messina con sentenza del 16/6/2011, confermava la pronuncia di primo grado, che aveva posto a carico del marito assegno per la moglie.
Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie.
Con un unico motivo il ricorrente afferma che la Corte territoriale aveva limitato la sua decisione al quantum debetaur, e non all’an, e che comunque aveva omesso l’indicazione dei criteri di quantificazione dell’assegno di cui all’art. 5 c.c..
Eccepisce la moglie l’inammissibilità del ricorso, essendo la sentenza della Corte di merito passata in giudicato, prima della notifica del ricorso del cassazione. Essa produce copia autentica della sentenza impugnata, notificata in data 7.7.2011 al marito, presso l’Avv. C. S., nella sua qualità di difensore, mediante deposito nella cancelleria della Corte d’appello di Messina. Deduce altresì che la predetta Avv. S., interponendo appello avverso la sentenza del tribunale, aveva omesso di eleggere domicilio in Messina, né aveva indicato in atti il proprio indirizzo pec, sicchè il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 7.9.2012, doveva ritenersi tardivo.
Va precisato che la rilevanza della pec, ai fini della notifica, è stata introdotta dalla 1. n. 18312011, successivamente sia alla proposizione dell’appello, che alla notifica della sentenza della Corte territoriale. Valeva comunque, il disposto dell’ari. 82 del r.d. n. 37 del 1934, secondo cui gli avvocati, che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione el giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso; in mancanza la notifica si effettuerà presso la cancelleria del giudice adito.
Questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 10143 del 2012, ha precisato che tale disposizione trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso davanti alla Corte d’appello e l’avvocato risulti iscritto all’ordine presso un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione cade la sede stessa della Corte d’appello, benchè appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Nella specie, dalla sentenza impugnata, emerge che il marito aveva eletto domicilio in Ficarra, presso lo studio dell’Avo. S., nella circoscrizione dei Tribunale di Patti, differente dalla circoscrizione sia del tribunale adito in primo grado (Mistretta), sia del tribunale di Messina, nel cui circondario ha sede la Corte d’appello adita.
Doveva pertanto ritenersi domicilio eletto quello presso la cancelleria della Corte d’appello di Messina.
La notifica della sentenza, effettuata il 7.7.2011, presso la predetta cancelleria, deve ritenersi regolare.
Va dunque dichiarato inammissibile per tardività il presente ricorso per cassazione. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 2.600,00, comprensive di €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

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