Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 19 dicembre 2014, n. 27128

Svolgimento del processo

1.- D.S. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma il coniuge separato F.A. chiedendo la divisione dell’immobile sito in (omissis) , e dell’appartamento in (omissis) , entrambi acquistati in regime di comunione.
Costituitasi in giudizio, la F. si opponeva alla domanda di divisione dell’appartamento in (omissis) , a lei assegnato in sede di separazione.
Con sentenza non definitiva n. 969/1993 il tribunale dichiarava inammissibile la divisione in natura della casa coniugale di via (omissis) e ammissibile la divisione dello stesso immobile mediante vendita (salvo l’ipotesi in cui l’appartamento risultasse comodamente divisibile).
Rimessa la causa in istruttoria si costituiva in giudizio la chiamata in causa, Le Assicurazioni di Roma, alla quale il D. , con atto del 6 aprile 1993, aveva concesso ipoteca per L. 225.000.000 sulla quota indivisa dell’appartamento in (omissis) ; la F. , con atto del 31 luglio 1993, acquistava la restante quota indivisa dell’immobile di (…).
Il tribunale dichiarava lo scioglimento della comunione sull’appartamento in (omissis) che attribuiva alla convenuta, determinando il conguaglio dovuto all’attore, con prelazione a favore del creditore ipotecario, nell’importo di Euro 92.810,42 previa decurtazione del 30% del valore dell’immobile in considerazione del diritto di abitazione a favore della convenuta.
Con sentenza dep. il 5 luglio 2011 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione impugnata dall’attore, determinava nella somma di Euro 500.000,00 il valore del bene assegnato in proprietà esclusiva alla convenuta, con l’obbligo da parte di quest’ultima di versare il conguaglio nella misura del 50% detratto l’importo dalla medesima sostenuto per spese di manutenzione; con gli interessi legali sull’importo dovuto.
I Giudici ritenevano quanto segue:
– erroneamente il tribunale aveva operato la decurtazione del valore della quota di comproprietà dell’immobile spettante all’attore, considerando la facoltà di abitazione attribuita al coniuge affidatario dei figli minori in sede di separazione;
– il valore deve essere determinato con riferimento al valore effettivo dell’immobile, tenuto conto che, secondo quanto affermato dalla S.C., il diritto di abitazione – di natura personale costituito nell’interesse dei figli – viene meno con la assegnazione in proprietà esclusiva della casa al coniuge affidatario;
– in considerazione della natura di debito di valore del conguaglio, la somma determinata dal consulente di ufficio con la stima effettuata nel 1998 andava rivalutata, dovendosi considerare l’innegabile lievitazione dei prezzi del mercato immobiliare, in particolare di quello romano, non apparendo al riguardo sufficiente il ricorso agli indici di svalutazione monetaria;
– pertanto, andavano considerati gli indici c.d. Rendistato accertati anno per anno dalla Banca d’Italia, che tengono conto della media del rendimento dei titoli di Stato, come forma di investimento maggiormente remunerativa su un mercato ordinario.
2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione F.A. sulla base di quattro motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente va dichiarata inammissibile la produzione depositata dalla ricorrente con la nota del 15 ottobre 2014, posto che i documenti in oggetto non rientrano fra quelli previsti dall’art. 372 cod. proc. civ., che concernono l’ammissibilità del ricorso (o del controricorso) e la nullità della sentenza impugnata.
2.- La notificazione dell’impugnazione tempestivamente e validamente effettuata nei confronti di uno dei litisconsorti necessari determina l’idoneità della instaurazione del rapporto processuale anche nei confronti degli altri, dovendo in tal caso il giudice disporre la integrazione nei confronti dei soggetti contro i quali non è stato notificato il gravame: nella specie, il ricorso era stato tempestivamente notificato alla società Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana, litisconsorte necessario (creditore ipotecario), di guisa che appare irrilevante verificare la tempestività o meno della rinnovazione della notifica – effettuata ad iniziativa della ricorrente – nei confronti del D. .
3.1.- Il primo motivo censura la decisione gravata che, nell’applicare i principi formulati dalla S.C., non aveva considerato la peculiarità della fattispecie in, esame – radicalmente diversa da quella oggetto dei casi decisi dalla Cassazione – in cui il figlio dell’affidataria e poi assegnataria dell’immobile è affetto da grave disabilità per cui andavano contemperati i diritti costituzionalmente garantiti del figlio (artt. 30 primo comma, 32 primo comma, 38, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma Cost.) con l’obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione (art. 148 cod. civ.) e con il diritto del D. di vedersi attribuita una quota pari al 50% del valore di mercato dell’immobile. Il provvedimento di assegnazione della casa, pronunciato dal Giudice della separazione e confermato in sede di divorzio, era stato emesso in favore esclusivamente del minore, di cui si occupa stabilmente la madre che lo ospita provvedendo alle sue necessità mentre il padre corrisponde l’assegno mensile di Euro 300,00 oltre rivalutazione ISTAT.
Il diritto a favore dell’invalido era prevalente rispetto a quello del padre, il quale aveva l’obbligo di fornire una adeguata abitazione al figlio in concorso con quello della madre.
3.2. – Il motivo va disatteso.
Va innanzitutto osservato che la questione relativa alla disabilità del figlio della affidataria e poi assegnataria in proprietà esclusiva dell’immobile de quo ha carattere di novità, non essendo stata trattata dalla sentenza impugnata: involgendo anche accertamenti di fatto, è inammissibile in sede di legittimità.
Peraltro, anche volendo prescindere dalla assorbente considerazione che precede, deve rilevarsi l’infondatezza della censura.
Occorre premettere che: il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell’esclusivo interesse dei figli (art. 155, comma quarto, cod.civ.) e non nell’interesse del coniuge affidatario, che viene meno con l’assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere. Ed invero, la tutela del figlio minore o disabile è assicurata dall’affidamento al coniuge al quale la casa coniugale sia assegnata nonché dall’obbligo di mantenimento, cura ed educazione che è posto a carico di entrambi i genitori. Nel caso in cui, come nella specie, l’immobile sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge affidatario la invalidità di cui sia portatore il figlio e le sue condizioni di vita – che, per quel che si è detto, assumono rilevanza in relazione agli obblighi dei genitori – non possono avere alcuna interferenza sul valore di mercato dell’immobile ovvero sulla determinazione della porzione corrispondente alla quota di comproprietà spettante al condividente. Infatti, ove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustificatamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell’effettivo valore venale del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l’assegnatario in proprietà esclusiva potrebbe ricavare l’intero prezzo di mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione.
4. – Il secondo motivo censura la sentenza impugnata che aveva proceduto alla mera rivalutazione del conguaglio determinato dal CTU, senza compiere alcuna indagine volta ad accertare – in base ai prezzi di mercato – se, al momento della pronuncia, effettivamente il valore venale dell’immobile de quo avesse subito aumenti o diminuzioni rispetto alla stima compiuta nel 1998.
5.- Il terzo motivo censura la sentenza che, apoditticamente e di ufficio, aveva dato per scontato l’aumento del valore degli immobili i sul mercato romano, procedendo peraltro alla rivalutazione del conguaglio in base agli indici dei titoli di Stato, senza indicare gli elementi e i criteri in base ai quali avesse compiuto tale accertamento, tenuto conto che il valore dell’immobile era rimasto inalterato rispetto alla stima del 1998.
6.- Il secondo e il terzo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.
Innanzitutto, deve ,escludersi che, come invece sostenuto dalla ricorrente, la mancata impugnazione della statuizione relativa alla assegnazione dell’immobile avrebbe comportato che il valore del conguaglio si fosse era cristallizzato al momento del passaggio in giudicato della decisione del tribunale.
Nel caso di attribuzione al condividente del bene oggetto di divisione sorge a favore dell’altro (o degli altri) il diritto al conguaglio in denaro: la relativa determinazione rientra nelle modalità di attuazione della divisione che hanno la finalità assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote; nessuna efficacia poteva assumere la stima del valore compiuta dal tribunale, attesa l’avvenuta impugnazione da parte dell’attore di quel capo della sentenza.
Ciò posto, va ricordato che in tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche “officio iudicis”, se e nei limiti in cui l’eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene.
La sentenza, pur avendo inizialmente affermato che il valore degli immobili sul mercato nazionale e, in particolare, su quello romano, era fortemente aumentato e che non poteva operarsi il solo adeguamento alla svalutazione intervenuta medio tempore, si è poi, in realtà, limitata ad adeguare all’attualità – in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta nel frattempo verificatosi – l’espressione monetaria del valore del bene determinato dal consulente con la stima compiuta nel 1998: ha calcolato l’importo, prima tenendo conto delle rendite dei titoli di Stato (Euro 401.392,00) e poi, in modo del tutto immotivato, rivalutando tale somma all’attualità in Euro 500.000,00. In sostanza, la stima è stata compiuta prescindendo da qualsiasi indagine su quello che nel periodo considerato sarebbe stato l’andamento del mercato immobiliare, di guisa che non è stato minimamente accertato se vi sia stata o meno la lievitazione o diminuzione dei prezzi di mercato.
4.1.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia che – ove l’importo dovuto fosse rivalutato in base a quanto statuito dalla sentenza impugnata – subirebbe un danno patrimoniale conseguente a un fatto a lei non imputabile costituito dal rinvio della decisione della causa per motivi dell’Ufficio; chiede pertanto che la somma dovuta sia comunque congruamente ridotta.
4.2.- Il motivo va disatteso.
Con la doglianza, formulata ai sensi degli artt. 111 Cost. e 2 della legge n. 89 del 2001,la ricorrente formula una domanda che non solo è nuova ma, concernendo eventualmente il danno da irragionevole durata del processo addebitato all’Ufficio, non può avere alcuna incidenza nella decisione della presente causa in merito all’ammontare della somma dovuta a titolo di conguaglio al condividente non assegnatario dell’immobile : evidentemente sono del tutto estranei al presente giudizio i presupposti della domanda di cui alla L. n. 89 del 2001 (che si propone nei confronti del Ministero della Giustizia e al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata).
La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso rigetta gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

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