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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2014, n. 4934. Nell'interpretazione dei contratti di compravendita immobiliare, ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti circa l'estensione dell'immobile compravenduto, i dati catastali, emergenti dal tipo di frazionamento approvato dai contraenti ed allegato all'atto notarile trascritto, e l'indicazione dei confini risultante dal rogito assurgono al rango di risultanze di pari valore. Le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la "quaestio voluntatis" della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2014, n. 4934 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2003, la sig.ra P.I. , nella qualità di proprietaria in (omissis) di un fabbricato con antistante marciapiede, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pinerolo, i sigg. V.P.A. e Pe.Ma. ,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 dicembre 2013, n. 28419. In tema di compravendita, vizi redibitori e mancanza di qualità (le cui relative azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex articolo 1495 c.c.) si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro allo – che dà luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato articolo 1495 c.c. – , la quale ricorre quando la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualità, consistenza e destinazione di quest’ultima sì da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell’acquirente di effettuare l’acquisto, o che presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle parti (cd. inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 dicembre 2013, n. 28419 Rilevato in fatto 1. – Con due distinti atti di citazione del 18 aprile e del 19 giugno 1990, con il primo dei quali, che, a differenza del secondo, non risulta notificato, V.P. premetteva di aver notificato alla convenuta, in data 5 marzo...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 dicembre 2013, n. 27409. Nulla la compravendita stipulata in presenza della revoca della procura conosciuta alle parti

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 dicembre 2013, n. 27409 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. S.A. ed Al. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la s.a.s. Immobiliare S.N. di Scibetta Salvatore, nonché i sigg. A.V. , B.P. e D.G. chiedendo, in via principale, che venisse...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 novembre 2013, n. 26852. L’azione di risarcimento dei danni proposta, ai sensi dell’art. 1494 cod. civ., dall’acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all’art. 1492 cod. civ., né con l’azione di esatto adempimento. Infatti, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall’inadempimento del venditore, l’azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest’ultimo, consistente nell’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall’acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l’altro, che tale azione si rende ammissibile, in alternativa, ovvero, cumulativamente, con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo

Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 novembre 2013, n. 26852 Svolgimento del processo D.M.A. , con atto di citazione del 28 luglio 2000, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, la società F.lli Villa srl., concessionaria della Peugeot, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita dell’auto Peugeot 306 SW acquistata...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 novembre 2013 n. 26637. In caso di ritardo nella consegna degli immobili venduti il danno è pari al valore locativo che se ne poteva ricavare

Il testo integrale[1] Per i giudici della Cassazione il danno per la mancata disponibilità di un immobile, da parte di un imprenditore commerciale, è ‘in re ipsa’, considerata l’impossibilità per costui di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. Per la determinazione del risarcimento del danno, quindi, ben...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2013, n. 25423. In tema di Vendita franco partenza, se le bottiglie si rompono durante il viaggio il venditore risponde solo della loro integrità al momento della partenza

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  12 novembre 2013, n. 25423 Svolgimento del processo 1. – Con atto di citazione in data 16 aprile 1996, la s.r.l. COVIP propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avezzano, avente ad oggetto il pagamento in favore della s.p.a. Sorgente Santa Croce del saldo di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 ottobre 2013, n. 24132. La falsa rappresentazione della realtà circa la natura (agricola o edificatoria) di un terreno, ricadendo direttamente su di una qualità dell’oggetto, integra l’ipotesi normativa dell’errore di fatto e non di diritto, poiché la inesatta conoscenza della norma che ne preveda la destinazione urbanistica si risolve in una (altrettanto) inesatta conoscenza della circostanza della edificabilità o inedificabilità del suolo, di una circostanza, cioè, inerente ai caratteri reali del bene, differenziandosi un terreno non fabbricabile da un altro utilizzabile a scopi edilizi essenzialmente sotto il profilo dei relativi, possibili impieghi, così che le parti di una compravendita si determinano alla stipula del negozio proprio in relazione alle qualità del terreno ed alle utilità (ed utilizzazioni) da esso ricavabili, incorrendo in errore essenziale in caso di ignoranza della sua vera natura (errore che, per converso, non influirà sulla validità del contratto qualora verta esclusivamente sul valore, attenendo, in tal caso, ai motivi che possano aver indotto le parti alla stipula e che, come tali, non spiegano una incidenza diretta sul processo formativo del volere negoziale)

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 ottobre 2013, n. 24132 Svolgimento del processo T..P. , con atto notificato in data 13.3.1990 conveniva in giudizio avanti al tribunale di Lamezia Terme, i coniugi M.G. e J.J..W. , e, premesso di avere acquistato da questi ultimi un apprezzamento di terreno sito nel comune di (omissis)...