CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  11 febbraio 2014, n. 3021

Svolgimento del processo

Il C. citò in giudizio risarcitorio il B. per avergli venduto un cane senza pedigree. Il primo giudice accolse la domanda con sentenza poi riformata dal Tribunale di Lucca/Viareggio, il quale ritenne che nella specie era da identificarsi una mera responsabilità contrattuale e che l’azione era prescritta a norma dell’art. 1495 c.c..
Propone ricorso per cassazione il C. a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso il B. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare la violazione degli artt. 2043 e 1218 c.c. sostiene che nella specie sarebbe individuabile il concorso dell’azione contrattuale con quella extracontrattuale, con l’applicabilità, dunque, del più lungo termine prescrizionale riferito all’illecito aquiliano.
Con il secondo motivo, lamentando la violazione degli artt. 1495 e 2947 c.c., il ricorrente sostiene che l’azione non sarebbe prescritta, in quanto alla fattispecie sarebbe applicabile il termine prescrizionale quinquennale relativo alla responsabilità da fatto illecito, decorrente non dal momento della notifica dell’atto di citazione, bensì dalla raccomandata del 28 marzo 2002.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Deve essere qui ribadito il principio secondo cui, in materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale (Cass. n. 11410/08).
Nella specie, il giudice del merito ha correttamente escluso l’esistenza della responsabilità extracontrattuale, sul rilievo della mancata doglianza della lesione di interessi sorti al di fuori del contratto ed aventi la consistenza di diritti assoluti, ed ha ricondotto il termine prescrizionale sotto la disciplina dell’art. 1495 c.c. Il terzo motivo (violazione artt. 1490, 1494, 1495 e 2944 c.c.) è inammissibile, in quanto chiede alla Corte di legittimità l’accertamento di fatto relativo al comportamento del venditore successivamente alla vendita.
Altrettanto inammissibile è il quarto motivo (violazione art. 1226 c.c.), diretto a veder affermata la possibilità dell’equitativo apprezzamento del danno, posto che, una volta respinti i motivi concernenti la dichiarata prescrizione, il ricorrente non ha interesse alla relativa delibazione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Il diverso esito dei giudizi di merito consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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