Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9278 Svolgimento del processo Con citazione in data 8/3/1990 M.P. conveniva in giudizio F.G. assumendo: – che con contratto preliminare del 23/6/1989 egli aveva promesso di acquistare dal convenuto un immobile in costruzione libero da oneri e privilegi con contestuale versamento di lire...
Categoria: Compravendita
Vendita con patto di riscatto – dalla nozione sino alle figure affini e vietate
Vendita con patto di riscatto Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf 1) Nozione e la natura giuridica art. 1500 c.c. patto di riscatto Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta (bene mobile o immobile) mediante la restituzione...
Il contratto di compravendita
Il contratto di compravendita Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf La compravendita in pdf – scarica il documento Ultimo aggiornamento – 18 settembre 2022 – non riportato, però, all’interno del pdf 1) Disposizioni generali Libro IV delle obbligazioni – Titolo III dei...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2014, n. 8957. Pur non integrando direttamente un patto commissorio, anche la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può rappresentare un mezzo per sottrarsi al relativo divieto, ogni qualvolta il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l'acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l'obbligo di restituire le somme ricevute
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 17 aprile 2014, n. 8957 Ritenuto in fatto Con atto per notaio Zinni del 5 agosto 1996, i coniugi M.P. , titolare della ditta Mafmi, ed Ma.An. vendettero alla G.M.N. S.r.l. una porzione di villa bifamiliare sita in (omissis) , per il prezzo di Lire 260.000.000, che...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 aprile 2014, n. 8886. Per "spese accessorie" della compravendita devono intendersi solo quelle necessarie alla "conclusione del contratto" e non anche quelle relative ad attività prodromiche che non hanno alcun rapporto di strumentante e causalità per la conclusione del contratto stesso (come, per l'appunto, quelle inerenti alla predisposizione – da parte di un terzo – del preventivo testo del relativo contratto preliminare, il cui incarico, nel caso di specie, era stato conferito dal promittente venditore, che, perciò, rivestiva la qualità di effettivo committente dell'opera professionale compiuta dal professionista, per l'appunto, incaricato)
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 aprile 2014, n. 8886 Svolgimento del processo Il dr. N.B. , commercialista, chiedeva ed otteneva, in data 15 gennaio 2004, dal parte del giudice designato della Sezione distaccata di Merano, l’emissione, in suo favore e contro il dr. R.M. , del decreto ingiuntivo n. 9 del 2004,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 marzo 2014, n. 6175. Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio in caso di mancanza di prova del mutuo, oppure qualora la vendita sia pattuita allo scopo, non gia' di garantire l'adempimento di un'obbligazione con riguardo all'eventualita' non ancora verificatasi che rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto o, infine, quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volonta' del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre. Sicche', va esclusa la sussistenza dei presupposti finalizzati alla configurabilita' del patto commissorio; peraltro, il divieto di tale patto non e' applicabile allorquando la titolarita' del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvedera' all'esatto adempimento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 marzo 2014, n. 6175 RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – DIVIETO DI PATTO COMMISSORIO REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PARZIALE...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 marzo 2014, n. 5605. Un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ove venga superata la ravvisabilità di una duplicità di negozi, di cui uno di adempimento mediante datio in solutum, o, in virtù del criterio dell'assorbimento, l'ipotesi di un unico negozio a causa mista), può realizzare tanto la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo caso, la questione dell'individuazione del negozio in concreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all'equivalenza (o anche prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di denaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo invece essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell'una o dell'altra prestazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all'integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 marzo 2014, n. 5605 Svolgimento del processo D.S.G. conveniva in giudizio la società SACAR e, premesso che in data 4 novembre 1999 stipulavano con la convenuta un contratto per l’acquisto di un veicolo Mercedes C 250, la proposta contrattuale scritta formulata dalla venditrice ed indirizzata ad entrambi...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2858. In tema di vendita e' configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata e' completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando e' assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. Nella specie, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l'immobile era idoneo ad essere usato per la destinazione (negozio) pattuita, seppure per dimensioni ridotte rispetto alla superfice dell'immobile: il che esclude l'assoluta inidoneita' del bene ad essere adibito all'uso per il quale era stato acquistato, essendo nella specie configurabile piuttosto un minore sfruttamento dell'immobile suscettibile eventualmente di azione di risarcimento del danno derivante dalla mancanza delle qualita' promesse (articolo 1497 cod. civ.), che pero' soggiace ai termini di prescrizione e di decadenza prescritti dall'articolo 1495 cod. civ.; addirittura, a stregua di quanto ancora affermato dal ricorrente, e' stato possibile adeguare l'immobile ed ottenere le necessarie licenze per rendere l'immobile utilizzabile per l'intera superficie sfruttabile: gli oneri sostenuti avrebbero potuto assumere rilevanza sempre sotto il profilo risarcitorio di cui si e' detto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 febbraio 2014, n. 2858 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. BIANCHINI Luisa – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2860. In tema di compravendita, l'ipotesi dell'"aliud pro alio" si verifica quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, appartenendo ad un genere diverso e rivelandosi del tutto inidonea ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" dedotta come oggetto del contratto. Nella fattispecie il motociclo compravenduto e consegnato alla ricorrente senza alcun artificio non era cosa completamente diversa da quella contrattata, ne' apparteneva ad un genere diverso, ne' era "privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente o difettato in modo irreversibile" o con numero di telaio diverso rispetto a quello indicato nella carta di circolazione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 febbraio 2014, n. 2860 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere Dott. CARRATO...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3210. Il termine di decadenza di cui all'articolo 1495 c.c. per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non gia' all'individuazione della sua causa, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entita' del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 febbraio 2014, n. 3210 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere Dott. MANNA...