Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 ottobre 2014, n. 23149 Svolgimento del processo Il 25.1.2002, si verificava -in Gela- un sinistro stradale che vedeva coinvolti l’autovettura Fiat Uno -di proprietà di C.P.- condotta da C.F. ed un ciclomotore -di proprietà di B.C.- condotto da B.V.. Quest’ultimo adiva il Tribunale di Gela per ottenere...
Categoria: Assicurazione
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n.15229. Se, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nei confronti del danneggiante assicurato, la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Anche quando il danneggiante-assicurato fondi la propria domanda di mala gestio non già su fatti pregiudizievoli specifici (riconducibili, ad esempio, alla trascuratezza delle difese processuali ovvero al fallimento di convenienti opportunità transattive), ma sul mero ritardo nel pagamento del massimale, la misura della responsabilità dell'assicuratore nei suoi confronti non trova limite nel massimale; il quale integra in realtà un “tetto” risarcitorio valevole solo nei confronti del terzo danneggiato. In altri termini, nei riguardi dell'assicurato, la responsabilità dell'assicuratore per la mora – pur muovendo necessariamente anch'essa dalla capienza o incapienza iniziale del massimale rispetto al danno cagionato, nonché dal ritardo con il quale esso sia stato liquidato a favore del danneggiato – può sussistere (oltre i suddetti pesi finanziari da ritardo) per l'intero danno risarcibile posto a carico del danneggiante; del quale quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 3 luglio 2014, n.15229 Ritenuto in fatto Nel (omissis) V.O. ed i genitori S.G. e V.C. (anche nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore V.E. ) convenivano in giudizio, avanti al tribunale di Ascoli Piceno, T.R. e la compagnia assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, chiedendone la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 giugno 2014, n.14635. Qualora in un sinistro stradale sia coinvolto un veicolo, privo di copertura assicurativa, concesso in locazione finanziaria, è esclusa la responsabilità solidale del proprietario/concedente, con quella del locatario e del conducente, trattandosi, ai sensi dell’art. 91, comma 2, e 196 C.d.S., di ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III sentenza 27 giugno 2014, n.14635 Ritenuto in fatto Con citazione notificata in data 12 e 16 marzo 1996 F.F. conveniva in giudizio P.G. e la Fincom Leasing Spa esponendo che in data (…) intorno alle ore 23, mentre attraversava a piedi viale della (omissis) , era stato investito dall’auto...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 aprile 2014, n. 7697. Nei contratti di assicurazione contro i danni, e, dunque, anche nelle polizze vita e contro gli infortuni, l'indennizzo dovuto dall'assicuratore, ancorché convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura comunque un debito di valore, e non di valuta. Esso, infatti, assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 aprile 2014, n. 7697 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 1 aprile 2014, n. 7531. Se è indubbio che, nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento, ad un collegio di esperti, degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche) è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto, è altrettanto vero che l'obbligo della rinunzia alla tutela giurisdizionale non può non ritenersi cessato quando l'espletamento della perizia non sia più oggettivamente possibile per essere venuto meno, definitivamente, l'oggetto, indispensabile, ai fini dell'accertamento peritale da espletare
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 1 aprile 2014, n. 7531 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 4 marzo 2013, n. 5053. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità della assegnazione del presente ricorso alle sezioni unite della Corte relativamente alla seguente questione: quali siano i limiti e le condizioni di applicabilità del concetto di circolazione stradale garantita dall’assicurazione obbligatoria di cui alla l. n. 990/1969, tanto sotto il profilo statico/logistico quanto sotto quello operativo/funzionale, e quali i limiti e le condizioni di applicabilità del concetto in parola alla sosta di un veicolo sottoposto al regime dell'assicurazione obbligatoria
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III ORDINANZA 4 marzo 2013, n. 5053 Osserva in diritto Il ricorso pone al collegio una questione di diritto che appare oggetto di contrasto (e che comunque parrebbe rientrare nel novero delle questioni di massima di particolare importanza). Viene posto, difatti, il problema dei limiti del concetto di circolazione ai...
In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c.
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2014, n. 4548. In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2014, n. 3622. La clausola claim made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell’assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all’alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell’assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell’assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 17 febbraio 2014, n. 3622 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 9 novembre 1999 la s.r.l. Immobiliare Stella Alpina ha convenuto davanti al Tribunale di Roma Ia.Mi. e M. , in proprio e nella qualità di soci dello studio associato I. , chiedendone la condanna...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 febbraio 2014, n. 3428. Il soccombente deve rispondere anche delle spese legali sostenute dal soggetto chiamato in garanzia della controparte, qualora abbia dato causa alla chiamata ed a prescindere dal fatto che non abbia svolto alcuna domanda nei confronti del chiamato, in ragione del c.d. principio di causalità. Qualora la chiamata venga effettuata all’interno di un giudizio che vede come parte anche la compagnia assicuratrice rimangono a carico dell’assicurato le spese legali che può essere condannato a pagare in seguito al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti dalla sua vettura da lui proposta nei confronti dell’attore, e sostenute dalla compagnia assicuratrice per la rea dell’attore che questi abbia chiamato in causa
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 febbraio 2014, n. 3428 Svolgimento del processo La Vittoria Assicurazioni s.p.a. propone tempestivo ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., avverso la sentenza n. 11119 del 2007 del Tribunale di Milano, depositata il 18.10.2007, notificata il 7.2.2008, nei confronti di P.C. , E.S. , C.E. e Aviva...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 febbraio 2014, n. 3364. La domanda di pagamento del premio relativo al periodo in corso è ontologicamente (anziché solo nominalmente) diversa dalla domanda di pagamento dei premi scaduti, il termine di prescrizione applicabile sarebbe quello di due anni, dovendosi far rientrare il diritto al risarcimento dei danni fra i “diritti diversi” di cui all’art. 2952 2° comma cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 febbraio 2014, n. 3364 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 19-29 marzo 2005 la s.p.a. Il Duomo Assicurazioni ha convenuto davanti al Giudice di pace di Milano J.Z., chiedendone la condanna al pagamento di € 1.329,87, importo di due rate di premio relative a...