In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 febbraio 2014, n. 4548.

In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  26 febbraio 2014, n. 4548

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nel 1995, P.I.R. , premesso che il 19 ottobre 1993, mentre percorreva alla guida di un motociclo la strada da (omissis), era venuto in collisione con un cavallo fuoriuscito dall’azienda di S.M. e, a causa della conseguente caduta, aveva riportato lesioni personali, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cagliari, il S. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
Il convenuto si costituiva e contestava la domanda, deducendo che la responsabilità del fatto doveva essere ascritta alla condotta di guida dell’attore, che procedeva ad eccessiva velocità, e chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la Cattolica di Assicurazioni Società coop. a r.l. che si costituiva in giudizio, eccependo che il rischio non era coperto dalla polizza e che, in ogni caso, il diritto era ormai prescritto.
Il Tribunale adito, con sentenza del 15 giugno 2004, accertava la responsabilità concorrente dell’attore e del convenuto nella collisione, nella misura del 70% a carico del S. e del restante 30% a carico del P. , condannava il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 42.078,50 a titolo di risarcimento dei danni subiti e rigettava la domanda di garanzia proposta nei confronti della chiamata in causa.
Avverso tale decisione il S. proponeva appello, cui resistevano gli appellati che interponevano, a loro volta, appelli incidentali, di cui quello della società assicuratrice era condizionato all’accoglimento della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti dall’appellante principale.
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 13 settembre 2007, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale proposto dal P. .
Avverso la sentenza della Corte di merito il S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso la Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l..
P.I.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. – inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (13 settembre 2007).
2. Con il primo motivo é denunciata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, c.p.c.).
Assume il ricorrente che la Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l’appellante avesse assunto che il decorso del termine di prescrizione fosse stato interrotto dall’invito, rivolto dalla compagnia assicuratrice all’appellato, di sottoporsi ad una visita medica ed inviato il 2 maggio 1994, nonché dalle successive richieste di risarcimento dei danni dal P. inviate in data 10 giugno 1994, 5 luglio 1994 e 13 gennaio 1995. Ad avviso del S. , su tale presupposto e rilevato che, ai sensi dell’art. 2952, quarto comma, c.c., la prescrizione annuale del diritto dell’assicurato ad essere tenuto indenne dall’assicuratore decorre soltanto dal momento in cui il danneggiato abbia rivolto le sue richieste all’assicurato, la Corte di appello ha ritenuto che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, fossero irrilevanti sia le comunicazioni inviate dalla compagnia al danneggiato che le richieste da quest’ultimo formulate all’assicuratore prima della proposizione della domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti dell’assicurato con l’atto di citazione notificato il 21 marzo 1995 e, quindi, ha ritenuto già compiuta la prescrizione allorché in data 26 febbraio 1997 era stato notificato l’atto di citazione per chiamata in causa alla compagnia di assicurazione.
Secondo il ricorrente la motivazione adottata sul punto dai Giudici del secondo grado sarebbe in parte omessa ed in parte inidonea a giustificare la decisione, avendo egli esposto nell’atto di appello che il suo diritto nei confronti dell’assicuratore non poteva ritenersi prescritto non perché fosse stata interrotta la prescrizione ma perché era stato rinviato l’inizio della decorrenza della stessa, stante l’effetto sospensivo della comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato.
Rappresenta il S. che, proprio per dimostrare che l’assicuratore aveva ricevuto la predetta comunicazione in data anteriore al 2 maggio 1994 e comunque prima della proposizione della domanda del danneggiato nei confronti del danneggiale, aveva prodotto la raccomandata del 2 maggio 1994 con cui la predetta società aveva inviato a presentarsi a visita medica il P. nonché le successive raccomandate inviate da questi all’assicurazione, raccomandate che la Corte, omettendo di motivare o non adeguatamente motivando, aveva ritenuto, invece, prodotte per provare l’interruzione della prescrizione che non era stata neppure allegata.
2.1. Il motivo all’esame è inammissibile, non essendo assistito da un distinto momento di sintesi (c.d. quesito di fatto) che metta in luce il fatto controverso ovvero le contraddizioni e le deficienze della motivazione della sentenza impugnata, nel contesto della specifica fattispecie dedotta in giudizio, secondo le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., nella lettura datane dal “diritto vivente” (v., explurimis, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., ord., 18 luglio 2007, n. 16002; Cass. 19 maggio 2011, n. 11019; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22453 e Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).
3. Con il secondo motivo, corredato di quesito di diritto, si denuncia “violazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti la sospensione della prescrizione (in relazione all’art. 2052 [2952], comma 4) e dell’art. 2052 [2952], commi 3 e 4 codice civile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 codice di procedura civile”.
Assume il ricorrente che l’art. 2952 (per evidente lapsus calami indicato nella rubrica come art. 2052 e nell’illustrazione del motivo sia come art. 2052 che come art. 2054 e correttamente nel quesito di diritto formulato), quarto comma, c.c. prevede che la comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale effetto sospensivo si verifica anche se la comunicazione della richiesta risarcitoria provenga dallo stesso danneggiato ovvero da un terzo; evidenzia altresì il S. che detta comunicazione non è soggetta a formalità, che nel caso in cui l’assicuratore riconosca esplicitamente di essere stato informato mediante una comunicazione all’uopo idonea o tale circostanza venga altrimenti provata il corso della prescrizione rimane sospeso dal giorno della comunicazione e che qualora sia stata comunicata la richiesta stragiudiziale del danneggiato non è necessario che venga comunicata anche la domanda giudiziale.
Precisato che la sospensione della prescrizione ha come effetto – a seconda che le relative cause giustificative siano presenti al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere ovvero durante il suo corso – di rinviare l’inizio della decorrenza ovvero di sospenderla, sostiene il ricorrente che la comunicazione all’assicuratore in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziale nei suoi confronti avrebbe impedito che la prescrizione del suo diritto verso l’assicuratore iniziasse a decorrere.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Ed invero in tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall’art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all’art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato (Cass. 22 agosto 2007, n. 17834; Cass. 2 agosto 2001, n. 10598; Cass. 10 agosto 2000, n. 10595; Cass. 17 maggio 1997, n. 4426).
Nella specie risulta che la compagnia assicuratrice ha avuto comunicazione della richiesta del danneggiato ben prima della domanda giudiziale, avendo detta società invitato il P. a sottoporsi a visita medica con nota inviata in data 2 maggio 1994 ed avendo il danneggiato inviato direttamente alla stessa richieste di risarcimento danno in data 10 giugno 1994, 5 luglio 1994 e 13 gennaio 1995; pertanto il corso della prescrizione é stato sospeso – anzi, più precisamente nella specie, per quanto sopra evidenziato, neppure é iniziato a decorrere, in virtù dei predetti atti — fino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato, con la precisazione che, ove la determinazione quantitativa del credito avvenga giudizialmente, tale sospensione si protrae sino a che la sentenza sia passata in giudicato (Cass. 30 gennaio 2006, n. 1872; Cass. 23 novembre 2000, n. 15149).
Va peraltro evidenziato che neppure ha rilevanza il modo di proposizione della controeccezione relativa alla sospensione, essendo la stessa rilevabile d’ufficio a fronte dell’eccezione di parte relativa alla prescrizione; si osserva al riguardo che l’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, ancorché non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un’eccezione in senso stretto è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, sempre che – però – le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo (v. Cass. 15 ottobre 2009, n. 21929 e Cass. 28 febbraio 2012, n. 3042, in motivazione).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
La sentenza impugnata é cassata in relazione alla censura accolta.
La causa è rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che si uniformerà al suddetto principio di diritto.
5. Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

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