passaporto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  27 febbraio 2014, n. 9760

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 30.4.2013 il G.U.P. del Tribunale di Milano applicava ex art. 444 c.p.p. nei confronti di B.P.R. e N.G.L.M. la pena concordata in ordine al delitto di cui agli artt. 110 c.p.- 73 D.P.R. n. 309/90, disponendo la confisca – tra l’altro – dei rispettivi passaporti.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i due imputati, personalmente il B.E. ed a mezzo del difensore la N.G. deducendo:
2.1. Il primo inosservanza e/o erronea applicazione della legge ex art. 16 co. 5 d.leg.vo 286/98 e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla predetta ipotesi normativa con riferimento alla disposta confisca del passaporto giustificata solo con mera clausola di stile e con l’effetto di privare il ricorrente del proprio diritto di avanzare istanza di espulsione quale misura alternativa alla pena.
2.2. La seconda violazione ex art. 606 lett. b) ed e) dell’art. 240 c.p. in ordine al nesso strumentale tra il reato ed il passaporto confiscato in ordine al quale non vi sarebbe motivazione.
3. Con requisitoria scritta il P.G., sul rilievo che nella specie sarebbe stato soltanto apoditticamente affermata l’esistenza del nesso pertinenziale tra il reato ed il passaporto dei prevenuti, ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca dei passaporti.
4. I ricorsi sono fondati.
5. La sentenza gravata ha giustificato la disposta confisca dei passaporti di entrambi i ricorrenti sul ritenuto ma non argomentato nesso pertinenziale dei predetti documenti con il reato.
6. Tuttavia, ben oltre il vizio di motivazione relativo al nesso strumentale tra cosa e reato – la cui giustificazione si rende necessaria anche nel caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. in relazione all’ipotesi di confisca facoltativa (Sez. 6, Sentenza n. 17266 del 16/04/2010 Rv. 247085 Imputato: Trevisan; Sez. 6, Sentenza n. 24756 del 01/03/2007 Rv. 236973 Imputato: Muro Martinez Losa) -, è dirimente la considerazione secondo la quale la confisca dei passaporti, documenti personali rappresentativi del diritto di libera circolazione degli imputati, ha fatto trasmodare l’espropriazione dalla sua natura e funzione sanzionatoria patrimoniale reale conferendo ad essa quella cautelare limitativa “sine die” della libertà dei predetti, ponendosi al di fuori dei casi in cui misure di tale natura, per loro natura temporanee, sono previste e disciplinate dalla legge.
7. La sentenza gravata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dei passaporti dei ricorrenti che vanno dissequestrati e restituiti agli aventi diritto.
8. Devono disporsi, in conseguenza, a mezzo della cancelleria i provvedimenti ex art. 626 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei passaporti dei ricorrenti e ne dispone la restituzione agli aventi diritto. Manda alla cancelleria per i provvedimenti di cui all’art. 626 c.p.p..

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