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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

ORDINANZA 4 marzo 2013, n. 5053

Osserva in diritto

Il ricorso pone al collegio una questione di diritto che appare oggetto di contrasto (e che comunque parrebbe rientrare nel novero delle questioni di massima di particolare importanza).
Viene posto, difatti, il problema dei limiti del concetto di circolazione ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria.
In argomento:
– Da un canto, con le sentenze di questa stessa Corte n.8305 del 2008 e n. 316 del 2009, si è affermato che, a tali fini, deve considerarsi ‘in circolazione’ il veicolo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico e scarico, e che il presupposto dell’operatività dell’obbligo assicurativo e della conseguente copertura consiste nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione ivi compresa anche la sosta (non avendo dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell’uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione: con la conseguenza che, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa, è sufficiente che il veicolo si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un’area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta esso operi o meno quale macchina operatrice);
– Dall’altro, con la sentenza n. 5146 del 1997, era stato affermato il diverso principio secondo il quale, negli autoveicoli ad uso speciale ovvero nelle macchine operatrici, andava distinta l’attività di circolazione (in senso proprio e lato) dall’uso speciale del mezzo da considerarsi estraneo alla circolazione (nella specie, attività di carico e scarico effettuate dall’automezzo nell’area di un impianto di distribuzione di carburante, non costituenti attività riconducibili alla circolazione stradale);
– Con riferimento a quest’ultima pronuncia, la sentenza 6 febbraio 2004, n. 2302, modificandone in parte le conclusioni, affermò che ‘nell’ampio concetto di circolazione stradale (indicato sia dall’art. 2054 c.c., sia dalla L. n. 990 del 1969, art. 1, come possibile fonte di responsabilità) deve essere ricompresa anche la posizione di sosta o di arresto del veicolo su area pubblica, in quanto anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone’, per concludere che ‘deve considerarsi evento relativo alla circolazione l’incendio propagatosi da veicolo in sosta (con conseguente azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa dei terzi’;
– La successiva pronuncia 5 agosto 2004, n. 14998, richiamando la diversità conseguente al fatto che l’incendio sia o meno da ricondurre all’opera dolosa di terzi, pervenne alla conclusione che ‘anche la sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi al solo caso di veicolo in movimento’. Nell’enunciare il relativo principio di diritto, peraltro, la sentenza in esame ebbe cura di precisare che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta risponde anche l’assicuratore ‘a condizione che l’incendio non sia determinato da fatto idoneo ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione, degradandola a mera occasione del danno’;
– Il principio affermato in questa pronuncia si trova poi ribadito nella più successiva sentenza dell’11 febbraio 2010, n. 3108, pur se in relazione alla diversa fattispecie dell’incendio propagatosi da autoveicolo in sosta immediatamente dopo il manifestarsi di alcune avarie al motore;
– Il quadro giurisprudenziale si completa con la recente sentenza n. 5398 del 2013, ove si afferma che la sosta può equipararsi alla circolazione volta che non sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compresa il fortuito) di per sé sufficiente a determinare l’evento (nella specie, è stato escluso il nesso eziologico fra circolazione e danno nell’ipotesi di errata manovra posta in essere dal conducente di una autocisterna ferma per operazioni di rifornimento di gas).
La questione che induce il collegio alla rimessione degli atti alla Prima Presidenza della Corte per le determinazioni che saranno ritenute più opportune è, pertanto, quella dei limiti e delle condizioni di applicabilità del concetto di circolazione stradale tanto sotto il profilo statico/logistico quanto sotto quello operativo/funzionale, e dei limiti e delle condizioni di applicabilità del concetto in parola alla sosta di un veicolo sottoposto al regime dell’assicurazione obbligatoria.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità della assegnazione del presente ricorso alle sezioni unite della Corte.

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