In presenza di marchi di larghissimo uso e incontestata notorietà ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art.474 c.p., non è richiesta la prova della registrazione

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 19 giugno 2018, n. 28166.

La massima estrapolata:

In presenza di marchi di larghissimo uso e incontestata notorietà ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’art.474 c.p., non è richiesta la prova della registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce.

Sentenza 19 giugno 2018, n. 28166

Data udienza 30 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. PRESTIPINO Antonio – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria D. – rel. Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/9/2016 della CORTE APPELLO di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARIA DANIELA BORSELLINO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 4 giugno 2010, confermava il giudizio di responsabilita’ nei confronti dell’imputato per i reati di commercio di diverse calzature con marchi Gucci, Hogan e Nike contraffatti e di ricettazione delle stesse ed, esclusa la contestata recidiva, dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione il reato di contraffazione, rideterminava la pena inflitta per il reato di ricettazione in mesi otto di reclusione ed Euro 600 di multa.
2.Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1) vizio di motivazione poiche’ a pag. 2 della sentenza la corte di appello afferma che “nessuna censura viene mossa in punto di diritto alla sussistenza della contraffazione materiale del marchio e alla condotta materialmente posta in essere dall’appellante”, mentre nell’atto di gravame il difensore lamentava in modo specifico l’assenza di elementi probatori a sostegno della supposta contraffazione e in particolare la carenza di prova circa la registrazione dei marchi reputati contraffatti.
Deduce in particolare il ricorrente che la motivazione della corte sarebbe insufficiente in ordine all’effettivita’ della contraffazione; alla destinazione alla vendita del materiale sequestrato e alla certezza della registrazione del marchio ritenuto contraffatto.
2) Violazione dell’articolo 474 cod. pen. (reato gia’ dichiarato estinto per prescrizione) poiche’ la punibilita’ di tale fattispecie e’ stata subordinata dalla novella del 2009 alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta’ intellettuale o industriale, mentre la corte di appello ha omesso di verificare l’avvenuta formale registrazione dei marchi asseritamente contraffatti, affidandosi alle dichiarazioni del verbalizzante;
3) violazione dell’articolo 157 c.p. e articolo 533 c.p. pen. poiche’ il delitto di ricettazione e’ reato istantaneo e, stante l’incertezza del momento consumativo del reato, la corte di appello avrebbe dovuto individuare il tempus commissi delicti non in data prossima a quello dell’accertamento, ma secondo il maggiore vantaggio per l’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati poiche’ nonostante la frase riportata a pag. 2 e valorizzata dal ricorrente,nella successiva pagina quattro della sentenza, la corte di appello nel respingere la doglianza difensiva fondata sulla presunta carenza probatoria della effettiva contraffazione della merce detenuta dal (OMISSIS) e della preventiva registrazione dei marchi ritenuti contraffatti, ha fornito adeguata motivazione,immune da vizi logici e da contraddizioni, facendo riferimento alla rilevanza del testimoniale acquisito da cui erano emersi diversi elementi specifici e concludenti a riprova della intervenuta contraffazione.
Non va poi trascurato che nella sentenza di primo grado, che si fonde ed integra con la motivazione della corte di appello, si fa riferimento alla testimonianza del maresciallo (OMISSIS), il quale ha precisato che il (OMISSIS) era stato sorpreso mentre esponeva su una bancarella diverse scarpe di marche molto note e non era stato in grado di esibire alcun tipo di documentazione che potesse giustificare l’origine e la provenienza della merce che, in ragione dei materiali utilizzati e della scarsa qualita’ delle rifiniture, risultava all’evidenza contraffatta.
I giudici hanno pertanto fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben puo’ essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtu’ delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attivita’ (Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015 Rv. 264444).
Si tratta in sostanza di motivazione effettiva, logica, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e assolutamente idonea a fondare la dichiarazione di penale responsabilita’ anche in ordine all’articolo 474 c.p., peraltro dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione.
2. Quanto alla prova della registrazione del marchio, deve segnalarsi che la semplice lettura del capo di imputazione evidenzia la presenza di marchi di larghissimo uso e incontestata notorieta’, con la conseguenza che, ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’articolo 474 c.p., proprio perche’ si tratta di marchio di diffusa e incontestata utilizzazione da parte delle relative societa’ produttrici, non e’ richiesta la prova della registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce (Sez. 5, Sentenza n. 5215 del 24/10/2013 Rv. 258673).
Il ricorrente richiama alcune pronunzie della giurisprudenza di legittimita’, le quali hanno affermato, in contrasto con un precedente orientamento, che in seguito alle modifiche recate agli articoli 473 e 474 c.p. dalla L. n. 99 del 2009, e’ stata esplicitamente prevista la condizione di punibilita’ costituita dalla prova del rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali a tutela della proprieta’ industriale ovvero marchio o del logo, e dunque la necessita’ ai fini della configurabilita’ del reato che, prima della sua consumazione, il titolo di privativa sia stato effettivamente conseguito (cfr. Sez. 5, n. 25273 del 12/04/2012, Dellatte, Rv. 252993; Sez. 5, n. 36360 del 13/07/2012, Shao, Rv. 253207; Sez. 5, n. 9340 del 12/12/2012, dep. 2013, Giannico, Rv. 2550881.
Ma anche recentemente questa sezione ha avuto modo di ribadire che “Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall’articolo 474 c.p., allorche’ si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative societa’ produttrici, non e’ richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l’onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce.” (Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017 – dep. 21/07/2017, Barry, Rv. 27114001).
Tale orientamento, che il collegio ritiene di condividere, si pone solo apparentemente in contrasto con quello richiamato dalla difesa, in quanto fa limitato riferimento alla prova della registrazione di marchi di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative societa’ produttrici. In conclusione se e’ vero che ai fini della tutela penale occorre che il marchio contraffatto sia registrato, la prova di tale registrazione non e’ necessaria quando si tratti di marchi notoriamente utilizzati, come nel caso di specie risulta incontestabilmente dalla lettura del capo di imputazione.
2. Anche il terzo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Correttamente la corte di appello ha determinato il tempus commissi delicti della ricettazione in data antecedente e prossima all’accertamento, non essendo emerso dal compendio probatorio un termine piu’ favorevole all’imputato, al quale fare riferimento come epoca in cui il predetto avrebbe ricevuto la merce contraffatta. Il motivo di ricorso e’, peraltro, generico in quanto la difesa si limita a contestare il termine assunto in sentenza, senza allegare circostanze specifiche che possano dimostrare la diversa datazione del reato.
3. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle ammende.

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