La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente
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La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 maggio 2024| n. 14885.

La domanda di reintegra nel possesso di un bene è proponibile anche nei confronti del promissario acquirente di questo che abbia ottenuto la sentenza di cui all' articolo 2932 del codice civile, purché passata in giudicato. Invero tale sentenza essendo costitutiva e avendo efficacia "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato produce gli effetti del contratto preliminare e trasferisce la proprietà del bene, sicché sino a tale data il promittente venditore è proprietario e possessore.

Usucapione interruzione in caso di azione o eccezione petitoria irritualmente proposta nel giudizio possessorio
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Usucapione interruzione in caso di azione o eccezione petitoria irritualmente proposta nel giudizio possessorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 maggio 2024| n. 14829.

Nel giudizio possessorio, sia l'azione che l'eccezione petitoria, ancorché irritualmente esperite o sollevate nonostante il divieto ex art. 705, comma 1, c.p.c., sono idonee, sul piano sostanziale, ad interrompere il termine per l'usucapione in base agli artt. 1165 e 2943 c.c., in quanto esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione, con conseguente insussistenza del grave pregiudizio che ne giustifica l'ammissibilità.

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Nel giudizio di reclamo sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo i fatti esistenti al momento della sua decisione e non quelli sopravvenuti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 maggio 2024| n. 14847.

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne discende che la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione.

Danni causati da animali selvatici trova applicazione la presunzione di responsabilità del danno cagionato da animali
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Danni causati da animali selvatici trova applicazione la presunzione di responsabilità del danno cagionato da animali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 maggio 2024| n. 14555.

In tema di risarcimento per danni causati da animali selvatici trova applicazione la presunzione di responsabilità del danno cagionato da animali, di cui all’art. 2052 c.c. prevista per gli animali domestici, con la conseguente responsabilità per i danni delle specie selvatiche, in quanto proprietà indisponibile dello Stato affidata Regione. Ed in tale ottica, è onere del danneggiato fornire solo la prova che il danno sia stato causato da un animale selvatico.

Prova del pagamento effettuato con assegni o cambiali  ed onere probatorio in capo al debitore
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Prova del pagamento effettuato con assegni o cambiali  ed onere probatorio in capo al debitore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 maggio 2024| n. 14611.

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

La nullità conseguente all’omessa cancellazione della causa dal ruolo a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive
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La nullità conseguente all’omessa cancellazione della causa dal ruolo a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 maggio 2024| n. 14810.

La nullità conseguente all'omessa cancellazione della causa dal ruolo, a seguito della diserzione delle parti a due udienze consecutive dinanzi al giudice istruttore (nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 181 c.p.c. da parte del d.l. n. 112 del 2008, conv. con mod. dalla l. n. 133 del 2008), è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dal successivo compimento di un'attività processuale che manifesti l'intenzione di proseguire il processo e ottenere una decisione nel merito.

La controversia per la stima indennità per i proprietari per l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio
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La controversia per la stima indennità per i proprietari per l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 maggio 2024| n. 14583.

Spetta al giudice ordinario la controversia avente a oggetto la stima dell’indennità dovuta ai proprietari per l’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio (artt. 49, 50 e 54 testo unico espropriazioni), esulando del tutto dall’art. 133, primo comma, lettera g, del D.Lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili anche mediatamente all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (nel caso di specie è stata contestata la stima effettuata dalla Commissione provinciale espropri sulla base dei criteri di cui all’articolo 50 del T.U. espropriazioni che aveva attribuito al bene una vocazione agricola senza considerare l’adibizione del fondo oggetto di occupazione a cava di prestito).

Disinteresse del genitore e la deprivazione del rapporto genitoriale con danno endofamiliare
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Disinteresse del genitore e la deprivazione del rapporto genitoriale con danno endofamiliare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 maggio 2024| n. 14770.

La violazione dei doveri connessi alla genitorialità non trova la sua sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado
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Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 maggio 2024| n. 14788.

Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.

La responsabilità per i danni causati dall’alunno a sé stesso è di tipo contrattuale
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La responsabilità per i danni causati dall’alunno a sé stesso è di tipo contrattuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 maggio 2024| n. 14720.

La responsabilità per i danni causati dall'alunno a sé stesso è di tipo contrattuale con la conseguenza che spetta al convenuto, e quindi al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita anche per presunzioni.