Condominio Ordinaria e straordinaria amministrazione
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Condominio Ordinaria e straordinaria amministrazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza civile n. 15346 del 9 giugno 2025, ha definito il criterio distintivo tra gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria amministrazione nell'ambito del condominio.

La Corte ha stabilito che la discriminante risiede nella "normalità" dell'atto di gestione rispetto all'obiettivo di utilizzo e godimento dei beni comuni. Gli atti di ordinaria amministrazione rientrano nelle funzioni dell'amministratore (art. 1133 c.c.) e sono vincolanti per tutti i condomini. Al contrario, gli atti di straordinaria amministrazione necessitano dell'autorizzazione dell'assemblea per produrre effetti vincolanti, fatte salve le eccezioni urgenti previste dall'art. 1135, comma 2, c.c.

In particolare, gli atti che comportano spese rilevanti per la loro particolarità e consistenza economica – anche se finalizzati a una migliore utilizzazione delle parti comuni o imposti da nuove normative – devono essere qualificati come straordinari e richiedono pertanto una specifica delibera assembleare.

In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto valida una delibera riguardante la "manutenzione generale dei due corpi di fabbrica" condominiali, in quanto era stata adottata senza la maggioranza qualificata richiesta per gli interventi straordinari (nella formulazione del vecchio art. 1136, comma 2, c.c.).

Foro del consumatore prevale su foro speciale avvocato
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Foro del consumatore prevale su foro speciale avvocato

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 15345 del 9 giugno 2025, ha risolto un conflitto di competenza per territorio tra il foro speciale per le controversie in materia di onorari forensi e il foro del consumatore.

La Suprema Corte ha stabilito che, qualora un avvocato agisca con ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle competenze professionali dal proprio cliente (o dall'erede), avvalendosi del foro speciale previsto dall'art. 637, comma 3, c.p.c. e dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2011, tale foro soccombe di fronte al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore (previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u, del D.Lgs. n. 206/2005, Codice del Consumo).

La ragione di tale prevalenza risiede nella natura di competenza esclusiva del foro del consumatore. Questo foro, infatti, prevale su ogni altra previsione di competenza in virtù delle superiori esigenze di tutela che sono alla base dello statuto del consumatore, che trova applicazione anche sul terreno processuale.

La procura  per la richiesta di decisione in Cassazione
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La procura per la richiesta di decisione in Cassazione

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la Sentenza civile n. 14986 del 4 giugno 2025, si è pronunciata sull'applicabilità temporale delle modifiche all'art. 380-bis c.p.c. introdotte dal D.Lgs. n. 164 del 2024, che ha eliminato l'obbligo di rilasciare una nuova procura speciale per la richiesta di decisione in Cassazione. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, in assenza di una specifica norma transitoria (che non è rintracciabile nell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2024 né nell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2022, applicabili solo al primo grado), tale modifica normativa si applica immediatamente anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, a condizione che a quella data non fosse ancora stata fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica. Questa interpretazione è stata preferita per garantire l'uniformità e il coordinamento, evitando di differenziare l'entrata in vigore delle previsioni correttive del D.Lgs. n. 164/2024 rispetto alle analoghe modifiche del giudizio di legittimità già introdotte dal D.Lgs. n. 149 del 2022.

“A prima richiesta” e contratto autonomo di garanzia
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“A prima richiesta” e contratto autonomo di garanzia

Esposizione ampia e chiara
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 14945 del 4 giugno 2025, ha ribadito il criterio interpretativo per distinguere la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia. La Corte ha stabilito che l'inserimento, in un contratto di garanzia, della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" è, di per sé, un elemento idoneo a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. Questa clausola è considerata incompatibile con il principio di accessorietà che è tipico della fideiussione. Tuttavia, questa qualificazione non è automatica. Il giudice è sempre tenuto a interpretare la clausola alla luce dell'intero contenuto della convenzione negoziale per verificare l'effettiva volontà delle parti. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la qualificazione come contratto autonomo di garanzia, supportata non solo dalla clausola "a prima richiesta", ma anche da un'ulteriore previsione che estendeva la garanzia all'obbligo di restituzione delle somme erogate, anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite.

Risarcimento per morte ed il diritto dei congiunti
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Risarcimento per morte ed il diritto dei congiunti

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 14970 del 4 giugno 2025, ha ribadito il principio secondo cui, nell'azione di risarcimento del danno per la morte di una persona causata da fatto illecito altrui, i prossimi congiunti acquistano il diritto al risarcimento iure proprio (cioè in via autonoma) e non iure hereditario (per successione). Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria, i congiunti non sono tenuti a fornire la prova della loro qualità di eredi. L'unica eccezione a questo principio si verifica quando la morte è avvenuta dopo un lasso di tempo significativo e i congiunti avanzano anche la richiesta di risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale (il cosiddetto danno terminale), in quanto queste specifiche voci di danno spettano alla vittima e si trasmettono agli eredi iure hereditario.

Limiti della comparsa conclusionale e le questioni nuove
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Limiti della comparsa conclusionale e le questioni nuove

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 14916 del 4 giugno 2025, ha ribadito la funzione e i limiti della comparsa conclusionale sia nel giudizio di primo grado che in appello (ai sensi dell'art. 190 c.p.c.). La sentenza chiarisce che tale atto ha l'unica funzione di illustrare e specificare le domande e le eccezioni che sono state già ritualmente proposte in precedenza. Ne consegue che, se con la comparsa conclusionale viene sollevata per la prima volta una questione nuova non precedentemente introdotta, il giudice di appello non solo può, ma deve astenersi dal pronunciarsi su tale punto, e tale astensione non costituisce affatto una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). La Suprema Corte ha precisato che, di conseguenza, il motivo di ricorso in Cassazione che lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su una questione nuova sollevata solo in comparsa conclusionale è da considerarsi inammissibile.

Liquidazione Spese legali e parte contumace
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Liquidazione Spese legali e parte contumace

Esposizione ampia e chiara
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 14972 del 4 giugno 2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di liquidazione delle spese processuali. La Suprema Corte ha chiarito che, anche nel caso in cui la parte vittoriosa in giudizio sia rimasta contumace (ossia non si sia costituita e non abbia svolto alcuna attività processuale), il giudice non può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese legali a favore del contumace. La ragione di tale esclusione risiede nel fatto che la parte contumace, proprio per la sua inattività, non ha sostenuto spese processuali che possano essere oggetto di rimborso.

Domanda di riduzione e omessa allegazione relictum
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Domanda di riduzione e omessa allegazione relictum

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 15342 del 9 giugno 2025, si è pronunciata sui requisiti della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie. La Suprema Corte ha chiarito che l'omissione, nell'atto introduttivo del giudizio, dell'allegazione di beni che compongono il "relictum" (il patrimonio lasciato dal defunto) o delle donazioni fatte in vita dal de cuius, non è sufficiente a precludere la decisione sulla domanda di riduzione. Questo vale in particolare quando l'esistenza di tali beni o donazioni emerge comunque dagli atti di causa o è oggetto di specifica contestazione delle controparti, anche ai fini dell'imputazione ex se (il conteggio delle liberalità ricevute dal legittimario). In tale circostanza, il giudice ha il dovere di procedere alle necessarie operazioni di riunione fittizia per verificare l'effettiva lesione della quota di riserva, utilizzando tutte le informazioni disponibili dalle parti, pur nel rispetto delle preclusioni processuali per l'attività di allegazione e prova. Di conseguenza, il rigetto della domanda di riduzione non può avvenire solo perché il ricorrente non ha allegato tali beni o donazioni per un suo convincimento sulla loro inesistenza, ma può avvenire solo se, dopo l'istruttoria, la lesione della quota di riserva non risulta dimostrata.

Caregiver preferito ad amministratore designato
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Caregiver preferito ad amministratore designato

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 15055 del 5 giugno 2025, si è pronunciata sui criteri che guidano la scelta dell'amministratore di sostegno. La Suprema Corte ha stabilito che l'esistenza di una relazione di cura consolidata e prolungata nel tempo tra il beneficiario e il soggetto che lo assiste, come un caregiver, può costituire un grave motivo sufficiente per disattendere una designazione dell'amministratore fatta dal beneficiario stesso anni prima. La Corte ha riconosciuto che tale relazione fiduciaria preesistente, basata sull'assistenza quotidiana, può essere considerata l'indicatore più forte della migliore idoneità del caregiver a tutelare gli interessi e i bisogni del beneficiario, prevalendo sulla precedente designazione formale.

Perdita qualità socio non estingue giudizio in Cassazione
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Perdita qualità socio non estingue giudizio in Cassazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza civile n. 15087 del 5 giugno 2025, ha chiarito l'impatto della perdita della qualità di socio nel corso del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha stabilito che se un socio, dopo aver proposto il ricorso in Cassazione per impugnare una delibera sociale, cede le sue azioni e perde, di conseguenza, la sua qualità di socio, non trova applicazione l'art. 2378, comma 2, c.c. Questo articolo disciplina l'estinzione del giudizio di impugnazione delle delibere in caso di decadenza o recesso del socio prima della proposizione del gravame. La sentenza implica che, una volta incardinato il ricorso per cassazione, l'eventuale successiva perdita della qualità di socio non estingue automaticamente il giudizio.