La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 18494 del 7 luglio 2025, si è pronunciata sugli oneri processuali a carico dei chiamati all'eredità in caso di interruzione del processo dovuta alla morte di una delle parti.
La Suprema Corte ha chiarito che, quando la causa viene riassunta nei confronti dei chiamati all'eredità, questi, pur non acquistando la qualità di eredi per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica, hanno l'onere processuale di costituirsi in giudizio e contestare espressamente l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva. Devono, in sostanza, chiarire la propria posizione e l'eventuale conseguente difetto di legittimazione passiva.
La ragione di ciò risiede nel principio per cui, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva – che non si trasferisce per la mera delazione ereditaria – deve essere individuata dalla parte istante allo stato degli atti. L'istante è legittimato a notificare nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, a meno che non sia a conoscenza, o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza, circostanze che dimostrino la mancanza di tale titolo. In tale contesto, spetta ai chiamati all'eredità, una volta chiamati in causa, chiarire al giudice la propria reale posizione.




