La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 13470 del 20 maggio 2025, ha analizzato i requisiti di determinatezza dell'oggetto di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. La sentenza distingue due scenari:
Conclusione consensuale del contratto definitivo: in questo caso, la determinazione del bene da trasferire può avvenire anche tramite elementi esterni al contratto preliminare, inclusi fatti successivi alla sua stipula.
Pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre): in questo caso, è indispensabile che il contratto preliminare contenga l'esatta identificazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali. La sentenza, infatti, non può attingere i dati necessari da altre documentazioni, ma deve corrispondere esattamente al contenuto del preliminare.
La Corte ha anche ribadito che per la validità di un vincolo contrattuale è necessaria l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non solo quelli essenziali. Se la determinazione degli elementi accessori è rinviata, non si può parlare di un contratto con obbligazioni determinate. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che, in assenza di un'identificazione idonea del bene, aveva escluso la possibilità di un trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c., non ravvisando l'esistenza di un valido contratto preliminare.




