La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 13612 del 21 maggio 2025, ha analizzato la legittimità della duplicazione dei titoli esecutivi. La sentenza ha stabilito che un creditore, pur essendo già in possesso di un titolo esecutivo (come un decreto ingiuntivo), può ottenerne un secondo. Tuttavia, questa possibilità non è assoluta ed è soggetta a tre condizioni fondamentali:
- L’azione non deve essere stata consumata, ovvero non deve essere violato il principio del ne bis in idem (non si può essere giudicati due volte per lo stesso fatto).
- Deve sussistere l’interesse ad agire da parte del creditore, come previsto dall’art. 100 c.p.c.
- Non deve essere riscontrato un abuso del diritto o del processo.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ridotto l’importo di una cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto che il creditore, già in possesso di un decreto ingiuntivo mai eseguito, non avesse un interesse specifico a duplicare i titoli iscrivendo a ruolo una somma identica a quella del provvedimento monitorio.
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 maggio 2025| n. 13612.
Duplicare titoli esecutivi limiti e condizioni
Massima: Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l’azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l’importo della cartella di pagamento)..
Ordinanza|21 maggio 2025| n. 13612. Duplicare titoli esecutivi limiti e condizioni
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interesse ad agire preesistenza di titolo giudiziale – Divieto di duplicazione di titoli esecutivi – Esclusione – Condizioni – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Relatore
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10773/2023 R.G. proposto da
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (OMISSIS) che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
Ma.An., Co.Ti.
– intimate –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
– intimata –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 7017/2022 depositata il 07/11/2022.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/03/2025, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.
Duplicare titoli esecutivi limiti e condizioni
RITENUTO CHE
Co.Ti. e Ma.An. proposero opposizione all’esecuzione avverso una cartella esattoriale, eccependo la nullità del ruolo e della cartella esattoriale;
a fondamento delle loro pretese rappresentarono che
– esse avevano presentato istanza alla Prefettura di Roma per ottenere la concessione di un mutuo senza interesse di durata non superiore al quinquennio, beneficio previsto in favore di esercenti l’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, vittime del delitto di usura e parti offese nel relativo procedimento penale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 108 del 7/03/1996, recante disposizioni per l’istituzione del “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”;
– a seguito di tale istanza, il Commissionario Straordinario del Governo, con decreto n. 1767 del 18.02.2003, aveva disposto, in favore delle richiedenti, la concessione di un mutuo per la somma di Euro 181.000,00;
– in esecuzione di tale decreto era stato dunque stipulato il relativo contratto di mutuo, che prevedeva un piano di ammortamento decennale e il pagamento di rate mensili di vario importo, con erogazione a favore delle mutuatarie la somma complessiva di Euro 180.909,25;
– tuttavia, le mutuatarie si erano rese morose per il pagamento di cinquantadue rate, per cui la Co. Spa, sollecitato inutilmente il pagamento, aveva avviato il procedimento d’ingiunzione avverso le due debitrici, a seguito del quale il Tribunale civile di Roma aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 10168 del 2009, non immediatamente esecutivo, per la somma pari di Euro 72.400,00, che era stato tempestivamente notificato;
tale decreto ingiuntivo, non opposto, non era stato però mai messo in esecuzione dall’Amministrazione, la quale, invece, aveva successivamente iscritto a ruolo la somma di Euro 173.709,25;
in seguito, Equitalia Spa aveva notificato la cartella esattoriale n. (Omissis);
avverso questa cartella le odierne resistenti proposero quindi ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo la nullità del ruolo e della cartella esattoriale;
costituitasi in giudizio, CO. Spa, contestando quanto dedotto dalle opponenti, precisò di avere proceduto – al netto della somma di Euro 7.200, già rimborsata dalle due mutuatarie (oltre l’importo non utilizzato del mutuo di Euro 90,75) – all’iscrizione a ruolo di un importo pari ad Euro 173.709,25, corrispondente alle rate scadute ed insolute e comprendente anche i 72.400,99 Euro di cui al decreto ingiuntivo poiché mai portato ad esecuzione;
con sentenza n. 24371 del 2019 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’opposizione, ridusse l’importo della cartella esattoriale ad Euro 109.392,61, ritenendo che l’inserimento in cartella della somma di Euro 72.400,999, la quale era già stata oggetto del decreto ingiuntivo n. 10168 del 2009, avesse comportato una illegittima parziale duplicazione della medesima pretesa creditoria;
Co. Spa venne condannata, inoltre, in solido con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, al pagamento delle spese processuali di primo grado;
avverso tale sentenza proposero appello con due distinti atti il Ministero dell’Interno e la CO. Spa, entrambe deducendo l’erronea decurtazione della somma;
si costituirono le parti appellate, chiedendo il rigetto dei motivi di appello e la conferma della sentenza di primo grado;
con la sentenza n. 7017 del 7/11/2022 la Corte di appello di Roma rigettò l’appello ritenendo infondato il gravame;
in particolare, la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9132 del 6/06/2003 Rv. 564031 – 01), affermò che al creditore non era consentito iscrivere al ruolo l’intera cifra oggetto del mutuo poiché la somma di Euro 72.400,00 era già stata oggetto di decreto ingiuntivo ritualmente notificato, con conseguente instaurazione della pendenza di lite e passaggio in giudicato dello stesso a seguito della mancata opposizione avverso quest’ultimo;
avverso la detta sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo;
non ha svolto difese nel giudizio di legittimità l’Agenza delle Entrate Riscossione;
parimenti, non hanno svolto difese nel presente giudizio le opponenti Co.Ti. e Ma.An., restando intimate;
è stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ., così argomentata “Il ricorso presenta evidenti profili di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., giacché il ricorrente ha prodotto una copia della sentenza impugnata, in formato pdf, tuttavia priva di attestazione di conformità da parte del difensore erariale”;
a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte del Ministero dell’Interno è stata fissata l’odierna adunanza camerale, per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
all’adunanza camerale del 12/03/2025 Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Duplicare titoli esecutivi limiti e condizioni
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la “violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 640, 641, 644, 646, 647, 648, c.p.c. e dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..”, nella parte in cui la Corte di appello di Roma ha confermato la decurtazione dalla cartella esattoriale della somma di Euro 72.400,00, poiché la stessa era già stata ingiunta al debitore con decreto ingiuntivo n. 10168/2009 (mai opposto);
sostiene parte ricorrente che il giudice di secondo cure abbia applicato erroneamente i principi che regolano il giudicato, in particolare quello derivante dalla mancata opposizione a decreto ingiuntivo, male interpretando le pertinenti disposizioni di legge e facendo, quindi, errata applicazione del principio di diritto affermato da Cass. n. 18725 del 6/09/2007, sebbene richiamata nella sentenza qui impugnata;
la Corte di appello, infatti, avrebbe erroneamente ritenuto che dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 10168 del 2009, per effetto della mancata opposizione da parte di Co.Ti. e Ma.An., derivasse un impedimento ad emettere e portare ad esecuzione una cartella esattoriale formata in parte sul medesimo credito di cui al decreto ingiuntivo;
in via preliminare, il Collegio ritiene che l’originaria improcedibilità, posta a base della proposta di definizione accelerata, sia stata superata dalla produzione (tardiva, ma ammessa dalla giurisprudenza nomofilattica di questa Corte Sez. U n. 8312 del 25/03/2019 Rv. 653597 – 04) di copia asseverata della sentenza impugnata;
ugualmente in via preliminare, deve reputarsi che la mancata evocazione in giudizio della CO. Spa in questa fase di legittimità non rileva, trattandosi, per le ragioni che si vanno a esporre, di ricorso manifestamente infondato cosicché può prescindersi da attività che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (Cass. n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 – 01; Cass. n. 6826 del 22/03/2010 Rv. 612077 – 01);
il Collegio reputa il ricorso manifestamente infondato, in carenza, da parte del Ministero ricorrente, della prospettazione specifica ed argomentata adeguatamente di un interesse alla duplicazione dei titoli esecutivi;
invero pur non esistendo, nel nostro ordinamento, un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecuti, per lo stesso credito e nei confronti dello stesso debitore, la detta duplicazione deve essere ritenuta ammissibile purché l’azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo (Cass. n. 21768 del 28/08/2019 Rv. 655030 – 01);
nella specie, il Ministero dell’Interno non ha, in concreto, addotto alcuna specifica ragione per la richiesta duplicazione dei titoli esecutivi, decreto ingiuntivo e cartella esattoriale (per un importo che pacificamente comprende quello del primo), risultando gli stessi sostanzialmente di pari efficacia e valenza esecutiva e dovendosi, comunque prevenire l’ipotesi di duplicazioni nella fase esecutiva in pregiudizio delle pur inadempienti debitrici, alle quali sarebbe addossato l’onere della prova di avere già corrisposto la somma portata dal decreto monitorio, qualora questo fosse messo in esecuzione, posto che lo stesso è tuttora suscettibile di dare luogo alla procedura esecutiva, al fine di ottenerne lo scomputo dalla somma di cui alla cartella esattoriale, con conseguente dispendio di attività processuale e senza il conseguimento di alcun evidente e concreto beneficio per il creditore pubblico;
Duplicare titoli esecutivi limiti e condizioni
il richiamo della difesa erariale alle norme sull’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo e alla relativa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19113 del 18/07/2018 Rv. 650241 – 01; Cass. n. 15178 del 24/11/2000 Rv. 542121 – 01) è irrilevante, perché è pacifico che il monitorio ha, nella specie, ad oggetto una parte dello stesso credito complessivo di cui a base della cartella esattoriale;
il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale deve, pertanto, essere rigettato;
nulla per le spese di lite, in quanto tutte le controparti sono rimaste intimate;
per esserne istituzionalmente esente il ricorrente Ministero (come affermato da questa Corte fin da Cass. n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550 – 01), non sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis e del comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Leave a Reply