SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA 11 ottobre 2012, n.17320

RITENUTO IN FATTO

Il (omissis), una potente auto Bmw condotta da D.A..T. , con a bordo il giovane ventunenne P..B. , a causa della forte velocità usciva dalla sede stradale finendo contro un albero. La vettura a seguito dell’urto prendeva fuoco e il giovane P. , rimasto intrappolato tra le lamiere, restava carbonizzato.
Con citazione dinanzi al Tribunale di Milano del febbraio 1999 i genitori di B.P. , R. e G..R. , ed il fratello L., convenivano il conducente responsabile, l’assicuratore e il proprietario assicurato Vesmaplast di T.R. , ed agivano per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio ed iure successionis, loro derivati dalla morte del figlio e del fratello. Si costituivano le controparti contestando la responsabilità esclusiva del conducente e la richiesta delle varie voci di danno.
Con sentenza del 9 maggio 2002 il tribunale accertava la responsabilità esclusiva del conducente e condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni: veniva riconosciuto ai parenti il danno non patrimoniale definito morale, iure proprio, al padre il rimborso delle spese mediche e funerarie, non erano invece accolte le pretese iure successionis, il danno biologico vantato iure proprio e il danno patrimoniale futuro, in relazione alla perdita del giovane studente alla (omissis) .
Contro la decisione hanno proposto appello i congiunti di P. chiedendo la migliore liquidazione del danno morale e lo accoglimento di tutte le altre voci di danno richieste, resistevano le controparti e veniva svolto appello incidentale contro la Axa in ordine alla rivalsa di quanto dovuto ai danneggiati.
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 settembre 2007 in parziale accoglimento dello appello principale ed in parziale riforma della sentenza del tribunale ha migliorato la liquidazione degli importi dovuti ai parenti a titolo di danno morale condannando i convenuti a versare le ulteriori somme, confermava nel resto la impugnata sentenza, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e compensava per la metà le spese del grado tra gli appellanti e le altre parti, ponendo a carico degli appellati l’altra metà.
Contro la decisione ricorrono i parenti di B.P. deducendo cinque motivi di censura e relativi quesiti; resistono le controparti con controricorso, T.D. ha prodotto memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso non merita accoglimento.

Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto.

7.1. Sintesi dei motivi.

Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. nella parte in cui la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta dei danni parentali biologico e morale terminale, trasmessi iure ereditario, essendo la sopravvivenza di Paolo protratta sino al momento della esplosione del fuoco sulla autovettura. Dal verbale di descrizione, ricognizione e sezione del cadavere del dr. D. risulta che la causa determinante della morte è costituita dalle ustioni estese su tutta la superficie corporea. Il quesito di diritto sostiene la tesi di una sopravvivenza rilevante ai fini della acquisizione del diritto al risarcimento in capo alla stessa vittima.

Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 32 della Costituzione nel punto in cui la Corte milanese ha ritenuto immediato il decesso, così escludendo la risarcibilità del danno biologico e morale terminali.

La tesi è che essendo identiche le situazioni di lesioni mortali con exitus immediato o quasi immediato, in relazione alla perdita del bene della vita, la discriminazione posta dalla Corte di appello appare alla evidenza incostituzionale.

Quesito di diritto in termini.

Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione, contraddittoria e illogica, in ordine alla quantificazione del danno morale parentale iure proprio, che si assume liquidato in melius ma sempre in misura riduttiva in relazione alla gravità e drammaticità dello evento.

Nel motivo si stigmatizza che nella applicazione delle tabelle milanesi, la forbice della variante tabellare è stata considerata sulla base del valore minimo.

Quesito, non richiesto, ma in termini.

Nel quarto motivo si deduce error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 189 e 345 c.p.c per avere la Corte ritenuto gli appellanti decaduti dalle prove la cui richiesta non era stata espressamente richiamata al momento della precisazione delle conclusioni. Quesito in termini a ff 19.

Nel quinto motivo si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 1226 e 2043 c.c. nella parte in cui la Corte milanese esclude la risarcibilità del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, senza tener conto di circostanze familiari e di criteri presuntivi. Quesito in termini a ff. 21.

7.2.Confutazione in diritto.

Dando un ordine logico ai motivi occorre considerare per primo il secondo motivo che pone la questione centrale, della mancanza di una adeguata tutela del bene della vita, costituzionalmente protetto, ma non in sede di risarcimento del danno, con riferimento alla posizione soggettiva della persona che lo subisce.

Viene posta la questione di costituzionalità per la violazione del combinato disposto degli articoli 3, come parità di trattamento e non discriminazione, e dello art. 32 della Costituzione nel senso che biologicamente, il danno massimo per lo essere vivente è quello che lo priva, definitivamente, della capacità di vivere, di esistere come persona. La lesione del bene della vita, si sostiene, è la stessa, vuoi nel caso di morte immediata o quasi immediata, vuoi nel caso di lesione mortale che consenta una breve sopravvivenza, ma senza speranza di sopravvivenza per la gravità ed irreparabilità delle lesioni. L’illecito civile, da cui deriva la pretesa risarcitoria, nella fattispecie in esame è connesso al fatto della circolazione ed ad una condotta di guida negligente e imprudente, da cui è derivato il gravissimo evento di danno per il giovane trasportato. Non viene in discussione la imputabilità soggettiva, non il nesso di causalità tra condotta ed evento, e neppure si discute sulla ingiustizia del danno, o sulla lesione del bene della vita, che rientra nella categoria dei diritti inviolabili nella clausola aperta di garanzia di cui allo art. 2 della Costituzione, ed il contenuto del bene, che non è chiaramente indicato in una precisa norma costituzionale nazionale, è invece chiaramente indicato, a livello Europeo, vuoi dallo art.2 della Carta dei diritti fondamentali della Unione, recepita dal Trattato di Lisbona nel quadro dei principi generali e dei valori fondanti al Unione vuoi dallo art. 2 della CEDU e dalla interpretazione giurisprudenziale della Corte Europea di Strasburgo che ha riscontrato la violazione da parte dello Stato italiano del diritto alla vita, ritenendo iniquo il sistema italiano di prescrizione del reato di omicidio colposo, con gli standards internazionali di tutela dei diritti fondamentali, e quindi considerando l’illecito penale e l’ostacolo della prescrizione iniqua in quanto impeditivi della condanna. La sentenza della Corte attiene al caso Alikay ed altri contro Italia ed è pubblicata il 29 marzo 2011.

Viene allora da chiedersi, se la medesima fattispecie, nel caso di omicidio colposo da illecito civile, con la morte immediata della vittima, arsa viva e quindi estinta per le lesioni costituite dalla bruciatura di un corpo vivo e sano, trovi una adeguata tutela nazionale al livello di responsabilità civile, consentendo un ristoro diretto alla vittima trasmissibile agli eredi ed aventi causa o se invece il giudice nazionale possa elevare il livello di protezione in ambito comunitario ed interno, ovvero porre questione di rinvio pregiudiziale in relazione all’art. 267 TFUE e dell’art. 6 par. 1 della CEDU.

Questa sezione semplice, ai sensi dell’art.374 terzo comma del codice di procedura civile ritiene di dover condividere i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite civili nelle sentenze gemelle del 11 novembre 2008 ed in particolare nella n.26973 nel punto 4.9 della parte motiva dove, riconosce nell’ambito della tutela del danno da morte, come danno non patrimoniale e morale. Le Sezioni unite, condividendo gli arresti di questa stessa sezione, sent. n. 1704 1997 e successive conformi, hanno precisato quanto segue:

a. nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dallo evento lesivo, non è predicabile la tutela risarcitoria del danno biologico e del danno morale in favore della vittima:

b. che nel caso in cui la vittima sopravviva per un tempo apprezzabile, come enunciato da Cass.6404/1998 e successive conformi, e la vittima abbia avuto consapevolezza della progressiva perdita delle speranze di vita, questa sofferenza psichica, di grande intensità rispetto alla stessa durata della infermità provocata dalle lesioni mortali, deve essere risarcita come danno morale nella sua amplia accezione, anche nel caso che lo illecito configuri reato, come è precisato nel punto 4.9.;

c. sempre le Sezioni Unite citate nel medesimo punto, con un breve inciso regolano il danno parentale sotto la specie di danno morale, escludendo che tale situazione possa essere chiesta due volte e come danno morale iure proprio, a titolo di sofferenza o dolore, e come danno non patrimoniale per la perdita parentale. Unica è la figura di danno deducibile, e da provare, e cioè la perdita percepita dal soggetto che viene a perdere il congiunto, anche se tale pregiudizio nelle sue componenti, può risultare complesso. Aggiunge infine la corte il principio secondo cui esso deve essere integralmente ed unitariamente ristorato.

Una recente ricognizione dello stato della giurisprudenza, pubblicata a ff.139 della Relazione del Presidente Lupo sullo stato della giustizia italiana del 2011, evidenzia alcune sentenze esplicative della cultura dei diritti fondamentali della persona.

In particolare:

a. la sentenza della III sez civile del 7 giugno 2011, che raccomanda ai giudici del merito di adottare un criterio unitario per la liquidazione del danno biologico e del danno morale, che trova nelle tabelle milanesi, ove prodotte in giudizio, un preciso referente di valutazione, restando il debito debito di valore; la violazione dei criteri equitativi configura un error in iudicando per violazione dello art.1226 del codice civile;

b. sul piano della risarcibilità, alcune recenti decisioni – Cass. sez. III sentenza del 13 maggio 2011 n.10257 e sez. III sent. n.13614 del 21 giugno 2011 – hanno argomentato lo abbandono della distinzione tra danno evento e danno conseguenza ed affermato che per pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale non basta provare ed allegare la lesione del diritto inviolabile se questa non determina di per sé la esistenza di un danno risarcibile, essendo piuttosto necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio.

c. sul piano della risarcibilità del danno patrimoniale da morte del congiunto, questa sezione con la sentenza 13 maggio 2011 n.10527 ha affermato che un pregiudizio ulteriore rispetto alla sofferenza morale e dunque una personalizzazione del risarcimento, non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti una perdita delle abitudini quotidiane ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti di stile di vita, che è onere dello attore allegare e provare – conforme la successiva III sez. 11 maggio 2012 n. 7272.

c. questa sezione, con sentenza del 24 marzo 2011 n. 6754 ha negato la esistenza del danno biologico nel caso di agonia non cosciente nel breve lasso di sopravvivenza, sostenendo la natura riparatoria o consolatoria del risarcimento, che deve essere percepita dalla vittima stessa; conforme la successiva Cass. 17 luglio 2012 n. 12336.

La ricognizione giurisprudenziale sembra essere condivisa da ampia dottrina, mentre una dottrina minoritaria ribadisce, alla luce dei principi espressi dalla CEDU e dalla Carta di Nizza, la primazia del diritto alla vita, come diritto esistenziale, ben distinto dal diritto alla salute, che ne è una componente, e di maggiori dimensioni perché attiene alla vita, alla libertà, al pensiero, alla integrità morale e psichica della persona stessa, di guisa che la lesione in sé reca il pregiudizio irreparabile, e non vi è limite di soglia, né dal punto di vista biologico, né dal punto di vista ontologico.

In questa complessa situazione, questa Corte ritiene che la questione di costituzionalità, formulata in via subordinata rispetto al primo motivo e senza la enunciazione di un preciso quesito, sia posta in termini di non rilevanza rispetto al tema decidendum, ed al sistema di tutela organizzato dalla giurisprudenza italiana in sede di merito e di legittimità, applicando, con una lettura costituzionalmente orientata, le norme del codice civile e delle altre leggi che regolano la circolazione dei veicoli e la fattispecie in esame di danno da morte del terzo trasportato, rivendicato dai suoi parenti iure proprio e iure successionis.

Neppure si ravvisa l’obbligo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Strasburgo per violazione dello art. 2 della CEDU, posto che la rete di tutela predisposta dallo ordinamento giuridico italiano codificato e dalle leggi speciali, consente un elevato standards di tutela anche per i parenti che subiscono il ed danno parentale, ferma restando la sanzione penale nel caso di fatti reato.

Tanto premesso, possono esaminarsi i restanti motivi del ricorso.

Nel primo motivo, il quesito di diritto, formulato ai sensi dello art. 366 bis recita:

‘stabilisca la Corte se in caso di breve periodo di sopravvivenza, minuti od ore, colui che deceda in conseguenza di fatto illecito altrui maturi il diritto al risarcimento dei pregiudizi di tipo biologico e morale nei confronti dello autore dello illecito’. Nelle pagine anteriori al quesito la sintesi descrittiva riguarda unicamente il referto necroscopico secondo il quale il giovane è arso vivo e la morte non è traumatica ma per ustioni. Non viene impugnata la diversa ratio decidendi espressa dalla Corte di appello, che considera non provata la cosciente percezione della perdita della vita, e che considera l’esito delle indagini tossicologiche, in base alle quali il giovane ebbe un brevissimo periodo di respirazione autonoma. Ne consegue che il motivo sul punto è inammissibile per il quesito astratto, oltre che infondato.

Nel terzo motivo si deduce come vizio di motivazione illogica la quantificazione del danno morale iure proprio concesso ai congiunti proprio in applicazione delle tabelle milanesi. In relazione alla terribile atrocità della morte anche il danno non patrimoniale dei genitori e del fratello andava liquidato al massimo e non nella misura intermedia liquidata dalla Corte di appello. Viene quindi formulato un quesito di diritto astratto, che peraltro contiene una denuncia di un error in iudicando non espressamente specificata. Il motivo è inammissibile.

Nel quarto motivo si deduce error in procedendo per la violazione degli artt.189 e 345 c.p.c. per avere la Corte milanese ritenuto le parti decadute dalle prove testimoniali non richieste espressamente al momento della precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado. Il quesito è in termini, ma manca di specificità, non essendo state riprodotte le prove richieste, né gli atti che le contenevano, né gli altri atti o difese da cui desumere che dette prove non venero rinunciate. Sul punto appare corretta la motivazione sulla decadenza data dal giudice del merito, motivazione che doveva essere espressamente contestata. Nel quinto motivo si denuncia error in iudicando per la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2043 c.c. nella parte in cui la Corte di appello di Milano esclude la risarcibilità del danno patrimoniale futuro, motivando in ordine alla decadenza delle prove e quindi in ordine alla prova di un eventuale inserimento nell’impresa dei genitori. Il quesito ‘stabilisca la Corte se la aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso debba essere riconosciuta anche in via presuntiva, in base ai criteri di normalità, fondati sulle circostanze del caso concreto’, appare inidoneo, mancando della specificazione della sintesi descrittiva del caso concreto e degli elementi indiziari da valutare. Vedi sul punto la recente Cass. Ili 11 maggio 2012 n.7272.

Il ricorso per le esposte ragioni viene rigettato.

La complessità delle questioni in esame, anche in relazione ai recenti arresti della giurisprudenza Europea sul tema della vita e della morte, evidenzia i giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti in lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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