Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 24 agosto 2012 n. 14633. Anche se il vialetto condominiale di accesso ai garage permetterebbe oltre al transito anche la sosta dei veicoli, è sufficiente che la sosta delle autovetture renda meno agevole la manovra degli altri condomini per decretarne il divieto

Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 agosto 2012 n. 14633[1]

Il parcheggio abituale sullo stradello priva gli altri condomini della possibilità di utilizzare pienamente tale spazio comune, rendendo meno agevoli le manovre di entrata e di uscita dai garage, come accertato dal giudice di primo grado durante un sopralluogo da cui era emerso che per passare era indispensabile mettere le macchine a filo per evitare problemi nell’affiancamento delle autovetture.

Pertanto, una simile utilizzazione viene e limitare l’uso del bene comune secondo la sua destinazione naturale ed a compromettere il pari diritto di godimento degli altri condomini.

Sorrento 27 agosto 2012.

Avv. Renato D’Isa

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