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Sentenza 9 gennaio 2018, n. 273
Data udienza 5 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di TRENTO in data 20/06/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Perelli S., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20.06.2017, depositata in pari data, il Tribunale del riesame di Trento, in parziale accoglimento della richiesta di riesame presentata dall’indagato (OMISSIS), anche n.q. di legale rappresentate delle societa’ (OMISSIS) (da qui in poi (OMISSIS)) e (OMISSIS), avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP/tribunale di Trento in data 30.03.2017, avente ad oggetto una somma di denaro (a titolo prima di profitto a carico dell’ente contribuente, nonche’, in subordine, di equivalente del profitto ex articolo 322 c.p.p.), facente parte del patrimonio del medesimo in quanto sottoposto ad indagini per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4 e 5, (omessa dichiarazione relativamente a diversi periodi di imposta per le due societa’; dichiarazione infedele per la sola SIOR relativamente all’anno 2012), annullava il predetto decreto nella parte in cui ordinava il sequestro diretto in capo all’indagato nonche’ nella parte in cui ordinava il sequestro per equivalente in capo alla (OMISSIS), rigettando nel resto la richiesta di riesame.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo dei difensori di fiducia, iscritti all’Albo speciale ex articolo 613 c.p.p., deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, L. n. 2444 del 2007, articolo 1, comma 143, articolo 322-ter c.p., articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 165 TUIR, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19, Decreto Legge n. 262 del 2006, articolo 1, Comma 9, conv. in L. n. 286 del 1006, e correlato vizio di nullita’ dell’ordinanza per motivazione apparente.
segue pagina successiva in calce all’articolo
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