Incorre nel reato di bancarotta semplice (articolo 224 legge fall.) l’imprenditore che non adotta con tempestività i provvedimenti previsti obbligatoriamente dal codice civile, quali la convocazione dell’assemblea dei soci in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e la richiesta di messa in liquidazione, nel tentativo di salvare l’azienda, aggravando in tal modo il dissesto societario seppur da altri provocato (causa o concausa).
Sentenza 26 ottobre 2017, n. 49212
Data udienza 13 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. SPINACI SANTE che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. (OMISSIS) che ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato e si e’ riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia in data 22.6.2015, in composizione monocratica, che dichiarava (OMISSIS) responsabile per il reato di cui all’articolo 224, n. 2), L. Fall., condannandolo alla pena di mesi 5 di reclusione perche’, in qualita’ di amministratore unico (dal 10.5.2007 al 26.8.2009) della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 22.12.2009, pur in presenza di perdite contabilmente occultate – che, a partire dall’esercizio 2007, avevano azzerato il capitale sociale, ometteva di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 2482-ter c.c., cosi’ concorrendo ad aggravare il dissesto della societa’.
2. Avverso tale sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputato, attraverso il suo difensore, articolando diversi motivi di ricorso (quattro enucleati) che lamentano carenza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, nonche’ erronea applicazione della legge penale in relazione alla disposizione di cui all’articolo 224, n. 2, L. Fall..
2.1. In sostanza, tutta l’impostazione del ricorso evidenzia che la sentenza della Corte d’Appello erra nel ricostruire la vicenda di decozione in termini di riferibilita’ anche al ricorrente, essendo invece essa totalmente imputabile alla precedente gestione, facente capo negli anni a soggetti diversi.
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