Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 settembre 2017, n. 22801. In tema di responsabilità civile e le cattive condizioni di manutenzione del guard rail

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile alla concomitanza di più fattori, ognuno di essi deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura lo stesso abbia contribuito al verificarsi dell’evento. Ciò posto, attesa la funzione del guard rail di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove è collocato, l’ente territoriale che lo predispone è tenuto a curarne la manutenzione anche al fine di evitare che diventi esso stesso elemento potenzialmente pericoloso e, come tale, fonte autonoma di danno risarcibile

Ordinanza 29 settembre 2017, n. 22801
Data udienza 17 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21610-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI POZZOLENGO nella persona del Sindaco pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1207/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
I FATTI DI CAUSA
Nel 2001 (OMISSIS) e i suoi genitori, (OMISSIS) e (OMISSIS), convenivano in giudizio il Comune di Pozzolengo (BS) per sentir accertare la responsabilita’ del Comune stesso, ex articolo 2051 c.c., nel grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il (OMISSIS), che, percorrendo una strada comunale alla guida della sua motocicletta, in corrispondenza di un solco nell’asfalto non segnalato, nonche’ di terriccio fangoso non rimosso, perdeva il controllo della moto, ne veniva sbalzato e scagliato contro il guard rail posizionato sul lato opposto della carreggiata, che, essendo non ben fissato, aveva assunto una anomala posizione obliqua in cui rimaneva esposto, girato dalla parte destinata al transito dei veicoli, un punto tagliente, che, a seguito dell’impatto violento con il corpo del giovane motociclista sbalzato dalla moto, gli provocava l’amputazione netta di un braccio.
Espletata un’ampia istruttoria, con acquisizione dei verbali dei pubblici ufficiali sopraggiunti, assunzione di prove testimoniali nonche’ di c.t.u. medica e cinematica, il Tribunale di Brescia riteneva il Comune convenuto esclusivo responsabile dell’incidente e lo condannava a risarcire i danni pari ad oltre un milione di Euro in favore del giovane e a circa 100.000 Euro ciascuno in favore dei genitori.
La sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1207/2013 del 4 novembre 2013, qui impugnata, sovverte del tutto l’esito del primo grado di giudizio, rigettando integralmente le domande risarcitorie. Essa in primo luogo esclude la responsabilita’ del Comune nel verificarsi dell’incidente, escludendo che sia stata fornita una prova sul rapporto causale tra la presenza di eventuali alterazioni sul manto stradale e la caduta del motociclista; esclude poi anche che l’esistenza di un tratto di guard rail difettoso abbia avuto una incidenza causale in ordine alla particolare gravita’ del danno subito dal ragazzo, in riferimento all’amputazione di netto dell’arto.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione articolato in sei motivi, cui resiste il Comune di Pozzolengo con controricorso.
La causa e’ stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
Il Pubblico Ministero non ha formulato conclusioni scritte.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE

[……..segue pag. successiva]

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