Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 settembre 2017, n. 22801. In tema di responsabilità civile e le cattive condizioni di manutenzione del guard rail

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In definitiva, la corte d’appello esclude che le alterazioni del fondo stradale, per la loro modesta rilevanza, possano aver determinato o concorso a determinare l’evento dannoso. Accerta per contro che il ragazzo andava forte, troppo forte in relazione allo stato dei luoghi, ai limiti del consentito. Ritiene quindi che l’incidente si sia verificato esclusivamente per la condotta imprudente e forse anche imperita del ragazzo: giusta o sbagliata che sia tale valutazione, essa costituisce un apprezzamento di merito, e come tale non e’ sindacabile in questa sede.
Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano una violazione di legge, sempre in riferimento agli articoli 2043 e 2051 c.c., nonche’ del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 laddove la corte d’appello ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’aggravamento del danno riportato dal ragazzo per l’urto contro il guard rail, il cattivo posizionamento di esso.
Sotto questo profilo, il ricorso appare meritevole di accoglimento.
La corte d’appello, in primo luogo, non esclude, per contro implicitamente ammette che parte delle conseguenze dell’incidente, ed in particolare una delle piu’ gravi, ovvero l’amputazione di netto del braccio destro riportata dalla vittima, sia stata causata dall’impatto contro la base tagliente del guard rail, in posizione anomala, ovvero girata verso l’interno della strada.
Tuttavia ritiene che, avendo escluso il nesso causale tra la condizione della strada e il verificarsi dell’incidente (con motivazione che complessivamente resiste alle critiche, come si e’ illustrato in riferimento ai motivi precedenti), diventa irrilevante sotto il profilo causale anche che il danneggiato abbia subito un aggravamento delle conseguenze ordinariamente verificabili a seguito di un sinistro stradale in condizioni analoghe per una causa esterna, ovvero a causa dell’impatto con il guard rail, che era in cattive condizioni di manutenzione e posizionato in maniera irregolare.
La motivazione della corte d’appello si fonda su due diverse linee argomentative, entrambe errate in diritto.
In primo luogo, essa ritiene che se il verificarsi dell’incidente rimane a carico del danneggiato (avendo escluso il nesso causale con le condizioni del fondo stradale), rimane a carico del danneggiato ogni sua conseguenza, anche anomala.
In secondo luogo, la corte d’appello esclude che le cattive condizioni di manutenzione del guard rail possano essere fonte di un obbligo risarcitorio in capo all’ente tenuto alla sua manutenzione qualora tale barriera laterale sia presente e posizionata in modo da essere in grado di svolgere la sua funzione, che e’ quella di contribuire ad impedire la fuoriuscita di veicoli, in tratti di strada contrassegnati da una certa pericolosita’, non potendo invece ritenersi prevedibile che un corpo umano scivolasse a terra venendo a contatto con lo stesso e in particolare con il suo paletto di sostegno, non nato per proteggere ma semplicemente per sostenere un manufatto di per se’ adibito a alla protezione di urti ben diversi.
Queste affermazioni sono errate, sia sotto il profilo della corretta applicazione dei principi in tema di accertamento del nesso causale per il verificarsi di un incidente, o di un particolare aggravamento di esso, sia sotto il profilo degli obblighi di manutenzione stradale gravanti sulla P.A..
Per quanto concerne il profilo degli obblighi di manutenzione gravanti sulla p.a., accertato che nel caso di specie il Comune aveva ritenuto di posizionare, sul tratto di strada ove si e’ verificato l’incidente, le barriere laterali, in adempimento degli obblighi posti a suo carico in particolare dal Decreto Ministeriale n. 223 del 1992, non e’ corretto affermare che tali barriere abbiano esclusivamente la funzione di evitare o contenere il rischio della fuoriuscita di strada delle vetture in tratti di strada di particolare pericolosita’ e quindi siano costruite al solo scopo di reggere l’impatto con gli autoveicoli.
La funzione della predisposizione della barriera laterale e’ quella di diminuire la pericolosita’ del tratto stradale ove essa e’ collocata: questa funzione si esplica delimitandone prima di tutto visivamente il bordo, offrendo una resistenza all’eventuale impatto dei veicoli ed offrendo anche una protezione ai corpi dei malcapitati utenti della strada che, siano essi pedoni, ciclisti, motociclisti o automobilisti, si trovino per i piu’ svariati accadimenti ad essere proiettati verso un bordo strada al di la’ del quale c’e’ il vuoto o una scarpata, proteggendoli dalle piu’ gravi conseguenze di una caduta. Quindi, in generale nella funzione protettiva delle barriere laterali e’ compresa anche quella di diminuire il rischio che un corpo umano possa venire sbalzato nel vuoto.
A cio’ si aggiunga che l’ente territoriale che predispone una barriera laterale, allo scopo di diminuire la pericolosita’ di quel tratto di strada, e’ poi tenuto alla sua manutenzione sia perche’ essa possa continuare ad assolvere efficacemente alla sua funzione, alla quale altrimenti verrebbe meno se a causa degli urti o dell’incuria fosse interrotto o scivolasse ad una altezza insufficiente a contenere efficacemente un eventuale impatto, sia perche’ essa non diventi, in se’, un elemento potenzialmente pericoloso per gli utenti della strada, ove sia interrotta o esposta dal lato tagliente. L’impatto o anche il contatto della barriera laterale con il corpo delle persone non e’ infatti circostanza assolutamente imprevedibile, ma anzi e’ una circostanza del tutto prevedibile ed i cui effetti la barriera ha proprio la funzione di contenere.
L’amministrazione che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento non curi di verificare che la stessa, per il passaggio del tempo o per l’azione degli agenti naturali o anche per l’impatto con veicoli, non abbia assunto una conformazione o non presenti delle asperita’ tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza (sul tema di recente Cass. n. 10916 del 2017), ma i principi generali in tema di responsabilita’ civile.
Per quanto concerne poi la valutazione della eventuale responsabilita’ del Comune non per la diretta causazione dell’incidente, ma per l’aggravamento delle conseguenze da esso derivanti, va detto che in tema di responsabilita’ civile, qualora la produzione di un evento dannoso nella complessita’ di tutte le sue conseguenze negative possa apparire riconducibile alla concomitanza dí piu’ fattori causali, sia che essi abbiano agito concorrentemente per produrre il fatto dannoso in se’, sia che uno di essi abbia inciso esclusivamente nell’aggravare le conseguenze che si sarebbero autonomamente prodotte (nel caso di specie, per colpa dello stesso danneggiato), ogni fattore causale deve essere autonomamente apprezzato per determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento, sia che esso abbia operato come concausa sia che, come nella specie, esso possa aver dato luogo ad un autonomo segmento causale provocando conseguenze piu’ gravi di quelle che si sarebbero verificate in mancanza di esso.
Nel caso di specie, la corte d’appello non ha opportunamente verificato se e in che misura le conseguenze dannose riportate dal (OMISSIS) siano imputabili alla eventuale responsabilita’ del Comune derivante dal non aver eliminato la fonte di pericolo consistente nel guard rail difettoso.
L’accoglimento del precedente motivo assorbe il motivo seguente, dedotto solo in via subordinata, con il quale si denunciava la violazione dell’articolo 1227 c.c..
La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, e rinviata alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il quinto motivo di ricorso, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione

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