In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lettera c), del Cpp, che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 9 agosto 2016, n. 34763
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere
Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/02/2014 della Corte d’appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo sardo, sezione distaccata di Sanluri, con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione e 18.000,00 Euro di multa, per coltivazione illegale di canapa indiana.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge processuale in relazione all’articolo 420 ter c.p.p., articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU, per avere la Corte disatteso la richiesta di rinvio del procedimento sebbene la difesa avesse fatto pervenire tempestiva comunicazione di adesione all’astensione proclamata dal consiglio dell’ordine per la data del 7 febbraio 2014;
2.2. Violazione di legge penale in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 per l’illegalita’ della pena a seguito della pronuncia di incostituzionalita’ con sentenza n. 32 del 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato in relazione ad entrambi i motivi, risultando ad ogni modo il primo motivo assorbente rispetto al secondo.
2. Con riguardo alla prima deduzione in rito, mette conto rammentare come questa Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite, abbia di recente risolto il conflitto ermeneutico creatosi in giurisprudenza in merito alla rilevanza della dichiarata partecipazione all’astensione dalle udienze proclamata dalla categoria forense nell’ambito delle procedure camerali, quali il giudizio d’appello avverso la sentenza pronunciata con rito abbreviato.
La doglianza difensiva si allinea al dictum di questa Corte regolatrice a composizione allargata la’ dove ha affermato che la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione di adesione del difensore all’iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullita’ per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014 – dep. 14/04/2015, P.O. in proc. Tibo e altro, Rv. 263021).
L’eccezione risulta pertanto ritualmente eccepita e dante luogo a nullita’ della sentenza impugnata.
3. Nel giudizio di rinvio, in caso di conferma del giudizio di penale responsabilita’, il Collegio di merito dovra’ tenere conto del trattamento sanzionatorio per le cd. droghe leggere, come ripristinato all’esito della declaratoria di incostituzionalita’ con sentenza n. 32 del 2014.
P.Q.M.
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