L’assegno divorzile deve essere riconosciuto e determinato con riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento della pronuncia del divorzio

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 17 giugno 2016, n. 12542

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) (fax (OMISSIS)), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 23/2014 della Corte di appello de L’Aquila, emessa il 3 dicembre 2013 e depositata il 10 gennaio 2014, n. R.G. 1434/2012;
Rilevato che in data 25 gennaio 2016 e’ stata depositata relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 904/2012, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24 aprile 1977 da (OMISSIS) e (OMISSIS) e ha riconosciuto il diritto di quest’ultima a un assegno divorzile di 400 Euro mensili.
2. La Corte di appello de L’Aquila, con sentenza n. 23/2014, ha confermato la decisione impugnata dal (OMISSIS) che ha condannato al pagamento delle spese processuali.
3. Ricorre per cassazione (OMISSIS) deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6. Il ricorrente rileva che le motivazioni e la decisione della Corte di appello sarebbero del tutto corrette se non fossero intercorsi ben 14 anni fra l’omologazione della separazione consensuale e la pubblicazione della sentenza di divorzio.
4. Non svolge difese (OMISSIS).
Ritenuto che:
5. Il ricorso e’ palesemente infondato. Se infatti e’ pacifico in giurisprudenza che l’assegno divorzile deve essere riconosciuto e determinato con riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento della pronuncia del divorzio (Cass. civ. sezione 1 n. 20582 del 4 ottobre 2010) e’ proprio a tale momento che i giudici di merito hanno fatto riferimento nella presente controversia per determinare l’ammontare dell’assegno. Ne’ puo’ dirsi irrilevante il raffronto con il tenore di vita goduto dai coniugi nel corso del matrimonio specificamente quando non vi e’ nessun elemento per ritenere che esso sia sostanzialmente mutato nel lungo periodo intercorso fra la separazione e il divorzio, come nel caso in esame.
6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.
La Corte, vista la memoria difensiva del ricorrente della quale non puo’ tenersi conto perche’ depositata fuori termine, condivide la relazione sopra riportata, specificamente laddove rileva che la Corte di appello e’ pervenuta alla quantificazione dell’assegno con riferimento alle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento della pronuncia del divorzio e pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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