Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 giugno 2016, n. 12687

I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 20 giugno 2016, n. 12687

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14155-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3122/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/05/2012 r.g.n. 5881/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.3122/2012, depositata il 21.5.2012, la Corte d’Appello di Napoli, accoglieva parzialmente l’appello principale proposto da (OMISSIS) e respingeva quello incidentale di (OMISSIS) Spa avverso la sentenza del tribunale di Napoli sez. di Ischia con la quale si dichiarava il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nell’Area Quadri Q1 dal 5.12.2000 e si condannava (OMISSIS) SPA a pagare al dipendente differenze retributive dal 5.6.2000, pari ad Euro 6119,88 ed inoltre Euro 7.343,46 per compensi da lavoro straordinario, Euro 825,69 per indennita’ ferie non godute, nonche’ al pagamento delle differenze di TFR conseguenti, oltre accessori e spese.
La Corte territoriale, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condannava (OMISSIS) al pagamento della complessiva somma di Euro 8025,41 per differenze da lavoro straordinario,oltre accessori; confermando per il resto la sentenza impugnata.
A fondamento della sentenza la Corte rilevava la mancanza di censure sulla attribuzione della qualifica superiore Q1 che risultava quindi coperta da giudicato interno; mentre per quanto atteneva al lavoro straordinario, la Corte sosteneva che il lavoratore avesse diritto al relativo compenso per le ore effettivamente lavorate nei mesi estivi (giugno-settembre del 2000 al 2001) sulla base di un orario giornaliero di ore 9 per sei giorni; e che le differenze da percepire, dedotta la somma di Euro 2971,24 gia’ percepita, ammontassero, sulla scorta dei conteggi prodotti in giudizio, ad Euro 8025,41. Inoltre, nel rigettare l’appello incidentale di (OMISSIS), la Corte osservava che non valesse ad escludere il diritto del dipendente al compenso per lavoro straordinario il pagamento dell’indennita’ di funzione di cui all’articolo 61 del CCNL, la quale secondo (OMISSIS) avrebbe dovuto assorbire la eventuale maggior prestazione resa al ricorrente. Aggiungeva che il lavoratore non avesse rivendicato l’indennita’ di funzione per il periodo da giugno agli inizi di settembre 2000 e nemmeno per il periodo successivo al novembre 2001. Rilevava dovesse ritenersi che detta indennita’ fosse stata percepita solo per i periodi in cui il lavoratore non aveva avanzato domanda; e che il pagamento dell’indennita’ non potesse escludere il compenso per straordinario perche’ l’articolo 12 all. 1 all’articolo 24 del Contratto ribadisce che comunque per i quadri non deve essere superato il limite settimanale previsto dall’articolo 28, vale a dire quello delle 36 ore settimanali. Inoltre, secondo la Corte, l’eccezionalita’ e gravosita’ della prestazione svolta dal dipendente poteva ritenersi tale da superare il limite della ragionevolezza dettato dalla giurisprudenza in relazione non solo alla quantita’ ma anche alla qualita’ della prestazione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre (OMISSIS) Spa, con due motivi di censura. Resiste l’intimato con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 61 CCNL dipendenti di (OMISSIS) SPA 1998/2001 (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). L’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in quanto la sentenza era frutto di un’errata applicazione della disciplina collettiva in materia di orario di lavoro e retribuzione del lavoro straordinario per i dipendenti dell’area quadri, ai quali veniva erogata un’indennita’ di funzione diretta a compensare anche l’attivita’ di lavoro straordinario. Mentre era pure sbagliato sostenere che per i quadri dovesse valere comunque il limite delle 36 ore settimanali e che l’indennita’ di funzione andasse erogata in aggiunta al compenso per lavoro straordinario.
2.-Con il secondo motivo il ricorso deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) laddove la Corte ha ritenuto di riconoscere gli emolumenti per lavoro straordinario trattandosi di prestazioni la cui eccezionalita’ e gravosita’ avesse superato il limite di ragionevolezza; senza prendere in considerazione la straordinarieta’ della prestazioni, posto che la sentenza si era limitata ad operare un riferimento alle mansioni descritte in ricorso, senza chiarire perche’ le mansioni svolte sebbene rientranti nell’area Quadri di 1 livello dovessero considerarsi eccezionali ed i motivi per cui dovesse ritenersi che avessero superato il limite della ragionevolezza.
3. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi devono essere disattesi.
3.1. In primo luogo deve essere rilevato che secondo la sentenza impugnata il pagamento dell’indennita’ di funzione, benche’ rivolta a compensare tra l’altro la necessita’ di una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell’orario prevista per le restanti categorie di lavoratori, non potesse escludere il compenso per straordinario perche’ l’articolo 12 all. 1 all’articolo 24 del CCNL ribadisce che comunque per i quadri non deve essere superato il limite settimanale previsto dall’articolo 28, vale a dire quello delle 36 ore settimanali. Torna quindi applicabile il principio stabilito da questa Corte di Cassazione con sentenza 7.8.2003 n. 11929 la quale afferma: I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrita’ fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori.
3.2. Inoltre, secondo la Corte territoriale, l’eccezionalita’ e gravosita’ della prestazione svolta dal dipendente poteva ritenersi tale da superare il limite della ragionevolezza dettato dalla giurisprudenza in relazione non solo alla quantita’, ma anche alla qualita’ della prestazione. Si tratta di un rilievo fondato, poiche’ la sentenza ha congruamente motivato sull’esistenza dei requisiti che rendevano la prestazione del (OMISSIS) assai gravosa e tale da superare il limite della ragionevolezza in senso quantitativo e qualitativo, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.
3.3. Anzitutto e’ stato messo in rilievo che la prestazione in oggetto durasse 9 ore al giorno per sei giorni, a fronte di una prestazione ordinaria commisurata in sei ore giornaliere per sei giorni. In secondo luogo e’ stato rilevato che l’Ufficio di Ischia dove operava il lavoratore fosse molto “lavorato e trafficato” ed in sofferenza, per come venne denunziato piu’ volte dallo stesso dipendente. La Corte, a proposito degli elementi da cui si evince il superamento dei limiti di ragionevolezza, ha richiamato le prove assunte nel procedimento osservando appunto che “tali elementi sono desumibili dalla prova documentale offerta e da quella testimoniale raccolta in quanto le attivita’ descritte nei punti da 17 a 21 del ricorso (ivi comprese quelle relativa all’intensissima attivita’ promozionale e produttiva) connotano in termini di particolare gravosita’ la prestazione anche se resa da un dipendente con qualifica di Quadro 1 livello mentre appare di particolare rilievo l’ammontare complessivo degli importi economici movimentati nel periodo estivo, nel corso del quale come esposto, si aggiungeva l’esigenza di fronteggiare anche la numerosa utenza turistica. Il teste Iacono ha precisato che il (OMISSIS) si occupava del collocamento dei prodotti finanziari ed a tale fine prendeva appuntamenti con la clientela nelle ore pomeridiane.”.
3.4. Va anche osservato che le differenze per lavoro straordinario maturate dal lavoratore, dedotta la somma di Euro 2971,24 gia’ percepita, ammontassero ad Euro 8025,41 ed anche tale elemento dimostra che il limite anzidetto risulti ampiamente superato.
3.5. Ne deriva che essendo stati superati i limiti di ragionevolezza, l’indennita’ di funzione, anche in ragione della sua polivalenza, non puo’ ritenersi comunque diretta ad assorbire il diritto al compenso per lavoro straordinario siccome sancito dalla giurisprudenza di questa Corte. Il quale spetta a prescindere dalla particolare disciplina della regolamentazione collettiva e dalla interpretazione datane dalla Corte territoriale.
3.6. Va soggiunto che in ogni caso non appare censurabile in sede di legittimita’ l’interpretazione dell’articolo 61 del CCNL, in ordine alla natura dell’indennita’ di funzione, siccome adeguatamente motivata e tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra riportati.
3.7. La giurisprudenza di questa Corte si e’ pure pronunciata sulla questione oltre che con la sentenza n. 11929 del 07/08/2003; con le sentenze n.10540/2010 e n. 3038 dell’08/02/2011 la quale ultima recita: “I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la prestazione, per la sua durata, superi – secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimita’, ove adeguatamente motivato – il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante”.
4. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 100 per esborsi ed in Euro 3500 per compensi professionali, oltre accessori. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

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