Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 18 aprile 2016, n. 15971
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/02/2015 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Venezia, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Padova, ha assolto (OMISSIS) dal reato, contestatole in forma continuata, di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del Tribunale di Padova (articolo 81 cpv c.p. e articolo 388 c.p., commi 1 e 2).
Secondo originaria imputazione, a fronte delle modalita’ di visita stabilite dal Tribunale, in sede di omologa della separazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), per le quali la figlia (OMISSIS) era stata affidata alla madre con il diritto del padre di tenerla con se’ per alcuni pomeriggi ed alcuni giorni a settimana, la prevenuta aveva rifiutato di dare al padre la minore.
Nell’apprezzato contesto in cui ebbero a maturare le attribuite condotte, i giudici di merito hanno ritenuto che la (OMISSIS) avesse rifiutato la consegna della figlia al padre, spinta dal timore che potesse derivare alla minore grave danno alla salute o alla vita.
Le sentenze di merito hanno escluso, con formula assolutoria non piena, l’elemento soggettivo del contestato reato per la ritenuta esistenza, in capo alla prevenuta, di un eccesso colposo determinato da stato di necessita’ (articolo 530 c.p.p., comma 2; articoli 54 e 55 c.p.).
Avrebbe in tal senso deposto: l’invalidita’ da cui risultava affetta fin dalla nascita la minore, incapace, per un grave ritardo mentale, di deambulare e di nutrirsi autonomamente per grosse difficolta’ nella deglutizione; la conseguente difficile condizione psichica in cui versava la madre; la scarsa disponibilita’ collaborativa manifestata dal padre.
2. La parte civile propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia ed articola due motivi con cui lamenta manifesta illogicita’ della motivazione e violazione di legge (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e b), in relazione agli articoli 388 c.p., comma 1 e 2 e articoli 54 e 55 c.p.).
2.1. La Corte territoriale, in tal modo incorrendo in manifesta illogicita’ della motivazione, avrebbe ritenuto la condotta della prevenuta determinata da circostanza sopravvenuta rispetto all’epoca di adozione del provvedimento del giudice civile: tale l’incapacita’ del padre di provvedere alla figlia menomata, nel convincimento, sostenuto da colpa, di sottrarre in tal modo la minore ad un pericolo attuale alla salute.
Deduce la difesa come la pretesa incapacita’ del genitore non affidatario di provvedere alla minore non potesse qualificarsi come evenienza sopravvenuta.
Il giudice civile aveva infatti disposto consulenza tecnica di ufficio in tal modo verificando la capacita’ del padre di provvedere alla minore.
Nella esposta situazione la condotta dell’imputata sarebbe stata quindi espressiva di un dissenso nei confronti di un provvedimento giudiziale, ingiustificatamente non condiviso dalla prima.
2.2. Sulle indicate premesse, erronea sarebbe inoltre stata l’applicazione degli articoli 54 e 55 c.p., per scriminare la condotta dell’imputata.
L’eccesso colposo in cui incorra l’agente nel ritenere sussistente lo stato di necessita’ scrimina infatti una condotta riconducibile al reato contestato (articolo 388 c.p., commi 1 e 2) solo quando si siano verificate circostanze nuove rispetto a quelle prese in considerazione dal giudice civile al fine di emettere il provvedimento, circostanze che potrebbero sostenere una modifica dello stesso, ma che in ragione della presunta attualita’ del pericolo non e’ possibile sottoporre all’attenzione del giudice competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto, ai soli effetti della responsabilita’ civile e’ per entrambi gli articolati motivi fondato.
Manifestamente illogica, e come tale censurabile in sede di legittimita’, e’ la motivazione della sentenza della Corte di appello di Venezia nella parte in cui apprezza come insussistente l’estremo soggettivo del contestato reato di’ mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile (articolo 388 c.p., commi 1 e 2).
In materia di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile relativo all’affidamento di un figlio minore, puo’ infatti costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, un motivo plausibile e giustificato che, pur senza configurare l’esimente dello stato di necessita’, deve comunque essere stato determinato dalla volonta’ di esercitare il diritto-dovere di tutela dell’interesse del minore, in situazioni che, connotate da transitorieta’ e sopravvenute, non siano state ancora devolute al giudice civile per l’eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma che tuttavia integrano i presupposti di fatto per ottenerla (Sez. 6, n. 7611 del 11/12/2014, dep. 2015, D.L., Rv. 262494; Sez. 6, n. 27613 del 19/06/2006, Del Duca, Rv. 235130).
La circostanza della incapacita’ del padre, non affidatario, di provvedere alla minore, affetta da grave handicap psico-motorio e non in grado di deambulare e nutrirsi se non debitamente assistita, non puo’ ritenersi, diversamente da quanto apprezzato dai giudici della Corte di appello, quale evenienza sopravvenuta rispetto alla disciplina dettata dal giudice civile.
Come dedotto dalla parte civile ricorrente ed esposto nella stessa impugnata sentenza, nel corso del procedimento civile venne disposta ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio sulla capacita’ del genitore non affidatario di far fronte all’esigenze della minore.
All’esito di detto accertamento, il giudice istruttore ha riconosciuto al padre il diritto di tenere con se’ la figlia secondo quelle modalita’ che sono state disconosciute, e rimaste inosservate, dalla prevenuta.
Quanto viene quindi dedotto nell’impugnata sentenza come situazione sopravvenuta alla disciplina dettata in materia di affido dal giudice della separazione dei coniugi non riveste, in realta’, siffatto carattere.
Nell’immutata natura del quadro di riferimento non e’ esclusa infatti in capo al genitore inadempiente la consapevolezza di violare un provvedimento giudiziale.
L’indicata circostanza segnala la manifesta illogicita’ della motivazione dell’impugnata sentenza ed integra la denunciata violazione di legge nella piena riconducibilita’ delle contestate condotte alla fattispecie normativa di riferimento (articolo 388 c.p., commi 1 e 2).
Incorre in errore di diritto la Corte di appello nella parte in cui riconduce il rifiuto frapposto dal genitore affidatario ad un eccesso colposo nello stato di necessita’ (articoli 54 e 55 c.p.).
L’indicata fattispecie postula invero che vi sia una situazione giustificata da uno stato di necessita’ i cui termini di definizione e contenimento siano stati colposamente superati dall’agente.
Cio’ posto, perche’ la condotta possa dirsi scriminata dall’indicata causa di giustificazione e’ necessario che l’imputato alleghi che l’erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessita’ si fondi non gia’ su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo dell’agente, bensi’ su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato (Sez. 6, n.18711 del 21/03/2012, Giusto, Rv. 252636).
La Corte di appello non ha individuato una evenienza di carattere obiettivo, tale da giustificare l’erroneo, ma scriminante, nel senso anzidetto, convincimento della prevenuta.
Come dedotto dal ricorrente, piuttosto ed invece, il giudice aveva accuratamente vagliato la capacita’ del genitore non affidatario di prendersi cura della minore all’esito di una disposta consulenza tecnica di ufficio sul punto.
2. Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell’impugnata sentenza ai soli effetti civili e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al competente giudice civile in grado di appello.
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