Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 19 aprile 2016, n. 16111

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. RICCIARELLI Massim – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/03/2015 del Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/3/2015 il Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di sequestro preventivo che – nell’ambito di procedimento a carico di (OMISSIS), sottoposto a fermo per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 74 e 73 e articolo 416-bis cod. pen. – e’ stato emesso dal G.I.P. di quel Tribunale in data 26/2/2015, riguardante la ditta individuale di (OMISSIS) e il relativo complesso dei beni aziendali, nonche’ i rapporti bancari facenti capo allo stesso (OMISSIS) e ai suoi familiari (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Hanno proposto ricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) tramite il loro difensore.
Denunciano violazione di legge in relazione alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies, nonche’ contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione e omessa motivazione in ordine ai redditi e alle entrate lecite prodotte dai ricorrenti.
In particolare censurano, quale violazione di legge, l’assunto del Tribunale secondo cui i ricorrenti non avrebbero assolto l’onere di documentare l’ammontare dei depositi nei conti bancari sequestrati, “in quanto dagli atti non risulta documentato l’ammontare dei depositi nei conti oggetto di sequestro, non potendo pertanto ritenersi dimostrata la proporzionalita’ rispetto al reddito del soggetto indagato del valore dei beni in sequestro, mancando il riferimento a questo secondo termine di paragone”.
Prospettano inoltre taluni vizi di motivazione per contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della stessa.
Deducono infine mancanza di motivazione in ordine ai redditi del nucleo familiare, che erano stati indicati in due memorie difensive, a fronte dei quali non era stata data alcuna risposta circa l’effettiva configurabilita’ della sproporzione rispetto ad essi dei beni sottoposti a sequestro.
3. I ricorrenti hanno poi presentato memoria con motivi nuovi, di passaggio segnalando anche che nelle more la Suprema Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui era stata applicata a (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere.
3.1. Denunciano violazione di legge in ordine alla mancata risposta alle puntuali deduzioni difensive tese a dimostrare che il giudizio di sproporzione tra redditi e beni acquistati non aveva tenuto in considerazione redditi lecitamente prodotti, all’uopo nuovamente elencati, tali da consentire l’accumulo di un consistente risparmio.
3.2. Deducono ancora omessa o apparente motivazione per la parte in cui il Tribunale non aveva valutato l’ammontare dei redditi del nucleo familiare e la stima del valore dei beni sequestrati in relazione all’epoca dei singoli acquisti.
3.3. Denunciano infine violazione di legge in relazione agli articoli 321, 260 e 261 cod. proc. pen. e L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies, in ragione del fatto che l’assunto del Tribunale che aveva posto a carico dei destinatari del sequestro l’onere di dimostrare il valore dei beni era in contrasto con i principi regolatori del sequestro, in quanto l’esecuzione dello stesso e la relativa apposizione del vincolo impediva ai ricorrenti di effettuare operazioni bancarie e postali finalizzate ad acquisire documentazione rappresentativa dell’ammontare delle somme di denaro disponibili alla data del sequestro.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che in questa sede non puo’ dedursi il vizio di motivazione, bensi’ solo la violazione di legge, peraltro se del caso derivante da assenza di motivazione o da motivazione solo apparente (Cass. Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Ferazzi, rv. 226710), deve ritenersi che il ricorso sia fondato.
2. Due sono sostanzialmente i rilievi formulati: l’aver il Tribunale addossato ai ricorrenti l’onere di dimostrare l’entita’ dei depositi bancari, quando in realta’ si trattava di presupposto genetico, in quanto influente sul rapporto di sproporzione che consente di applicare la L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies; l’aver il Tribunale omesso di considerare gli argomenti difensivi, dai quali sarebbe risultato il legittimo accumulo di risorse finanziarie e/o patrimoniali.
3. Entrambi gli argomenti colgono nel segno.
3.1. Quanto al primo, e’ d’uopo rilevare che la confisca allargata di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 356 del 1992, postula che vi siano beni, denaro o utilita’ di cui il condannato non puo’ giustificare la provenienza e di cui anche per interposta persona risulta essere titolare o avere la disponibilita’ a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.
In tale prospettiva si osserva che i presupposti sono costituiti da un lato dalla mancata giustificazione della provenienza e dall’altro dalla sproporzione.
Ma se la provenienza deve essere giustificata dalla parte che vi ha interesse, non altrettanto puo’ dirsi con riguardo alla sproporzione, che va valutata in quanto la stessa risulti positivamente, non potendosi dunque far gravare sulla parte nei cui confronti e’ emesso il provvedimento ablatorio l’onere di fornire preventivamente la prova contraria.
In altre parole la presunzione di illegittima provenienza, che fa scattare l’onere probatorio a carico della parte interessata, presuppone che sia accertata la sproporzione tra guadagni e patrimonio (si richiama sul punto Cass. Sez. 2, n. 29554 del 17/6/2015, Fedele, rv. 264147).
Ma in tale ottica risulta illegittima l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui “in mancanza di una precisa quantificazione dell’ammontare dei depositi nei conti sequestrati il sopra citato onere posto a carico dell’interessato non puo’ ritenersi assolto”.
In realta’ la sproporzione postula la precisa individuazione dei valori in gioco, non potendosi al riguardo formulare presunzioni, le quali invece discendono proprio dalla rilevata sproporzione associata alla condanna per determinati reati (o, nel caso del sequestro, al pertinente fumus delicti).
3.2. Quanto al secondo argomento, il Tribunale ha rilevato che il sequestro e’ stato disposto sulla base di una valutazione di congruita’ dei redditi, oltre che analitica, fondata su criteri di valutazione di carattere statistico, ed ha aggiunto che risultava fuorviante e indimostrato quanto dedotto dalla difesa in ordine alla circostanza che il nucleo familiare avrebbe risieduto sempre in Calabria.
Ma in realta’ il Tribunale non ha svolto alcun esame comparativo tra le valutazioni poste a base del sequestro e la ricostruzione operata dalla difesa e non ha in alcun modo sottoposto a vaglio critico tale ricostruzione, parimenti analitica e tale da rappresentare una teorica capacita’ di accumulo, essendosi limitata a stigmatizzare un solo aspetto di quella ricostruzione ma senza farsi carico del complesso degli argomenti difensivi.
La sinteticita’ dei rilievi formulati dal Tribunale si risolve in una mera apparenza di motivazione, giacche’ il provvedimento impugnato non consente, se non marginalmente, di comprendere le ragioni per cui la ricostruzione proposta dai ricorrenti sia stata reputata immeritevole di qualsivoglia considerazione.
4. Da cio’ discende che sotto due aspetti si profila una violazione di legge, che impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame.
5. Per contro e’ in questa sede inconferente, giacche’ nel ricorso principale non e’ stato dedotto alcunche’ in ordine al fumus delicti, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza con la quale in sede di riesame era stata confermata la misura cautelare personale emessa nei confronti di (OMISSIS).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

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