Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 4 dicembre 2014, n. 51010
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. PALLA Stefano – Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/06/2014 della Sezione impugnazioni cautelari del Tribunale dell’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso, depositando note d’udienza.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce illogicita’ della motivazione in ordine alla sussistenza del presupposto indiziario per il reato associativo, laddove nell’ordinanza impugnata si riconosceva implicitamente l’esistenza dei gravi indizi per i reati specifici senza valutarne la rilevanza ai fini della ravvisabilita’ del reato di cui all’articolo 416 c.p., e segnatamente la pertinenza a quest’ultimo anche delle condotte finalizzate ad impedire la prosecuzione delle indagini a carico degli associati, espressamente individuate nel provvedimento cautelare come reati-fine dell’ipotizzata associazione. Lamenta altresi’ violazione di legge nell’irrilevante riferimento al dato numerico dei reati-fine ascritti all’indagato.
Le conclusioni del Tribunale, in tema di insussistenza dei gravi indizi a carico del (OMISSIS) per il reato associativo, erano fondate esclusivamente sull’unicita’ del reato contro la pubblica amministrazione specificamente ipotizzato come posto in essere dall’indagato.
Orbene, tale assunto trova sostegno, in primo luogo, su una circostanza irrilevante ai fini della ravvisabilita’ della partecipazione ad un’associazione criminosa. Partecipazione che ben puo’ essere ravvisata in base al concorso in uno solo dei reati-fine dell’associazione, ove le modalita’ della condotta siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo (Sez. 1, n. 6308 del 20/01/2010, Ahmed, Rv. 246115; Sez. 3, n. 43822 del 16/10/2008, Romeo, Rv. 241628; Sez. 5, n. 2838 del 09/12/2002 (dep. 21/01/2003), Platania, Rv. 224916); aspetto, quest’ultimo, sul quale il provvedimento impugnato e’ assolutamente privo di motivazione.
Ma, a prescindere da queste pur decisive considerazioni, da quanto riportato in premessa risulta all’evidenza come al (OMISSIS) fosse attribuito si’ un solo reato specifico strettamente lesivo del bene giuridico dell’attivita’ della pubblica amministrazione, ossia l’illegittima riduzione della sanzione relativa alla contravvenzione stradale elevata nei confronti del (OMISSIS), ma fossero anche ipotizzati nei confronti dello stesso, oltre al reato di falso relativo alla stessa vicenda, piu’ reati di violenza e minaccia a pubblici ufficiali in danno degli incaricati delle investigatori (OMISSIS) e (OMISSIS); fatti che, per quanto pure detto, rientravano fra quelli indicati, nella formulazione dell’addebito provvisorio per il reato associativo, quali reati-fine dell’associazione. Lo stesso presupposto fattuale dell’argomentazione del Tribunale, ossia l’unicita’ del reato-fine oggetto dei gravi indizi ravvisati nei confronti del (OMISSIS), e’ pertanto insussistente.
Considerato che, nella pur sintetica struttura del provvedimento impugnato, l’esclusione dei gravi indizi per il reato associativo assumeva rilievo determinante ai fini della ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del (OMISSIS) e della conseguente revoca della misura cautelare applicata nei confronti del predetto, quanto precede impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dell’Aquila per un nuovo esame sulla indicate carenze motivazionali.
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