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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 ottobre 2015, n. 40370. In materia di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’attualità e concretezza del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio e dall’incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata. Il periculum in mora è in re ipsa per il solo fatto che è stata costruita un’opera abusiva senza autorizzazione in area protetta dal vincolo paesaggistico in quanto il danno all’ambiente è dato alla sola presenza e utilizzazione dell’opera, diversamente da quanto accade per il sequestro preventivo operato in relazione a reati edilizi per i quali, ai fini della valutazione del periculum in mora, occorre avere riguardo alla incidenza che l’opera ultimata ha sull’assetto del territorio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  8 ottobre 2015, n. 40370 Ritenuto in fatto G.G., a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 25.09.2014 con la quale il Tribunale del riesame di Palermo, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta dal G., ha confermato il decreto...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 maggio 2015, n. 21029. Illegittima “la casa su albero” per bird watching in tema di vincolo paesaggistico

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 maggio 2015, n. 21029 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 12 febbraio 2015, n. 769. Quando il giudizio amministrativo ha per oggetto una autorizzazione paesaggistica, la facoltà di proporre appello delle associazioni ambientaliste – pure nel caso di mancata partecipazione al giudizio di primo grado (art. 146, c. 12 d.lgs. n. 42/2004) – risulta giustificata (in tal senso l'Adunanza Plenaria n.1 del 2007) dal pericolo che, altrimenti, l'autorizzazione paesaggistica riconosciuta legittima dal giudice di primo grado possa diventare definitiva con conseguente concreta possibilità, per i proprietari degli immobili o delle aree interessate, di porre in essere immediatamente interventi anche irreversibili ed irrimediabilmente pregiudizievoli per i valori paesaggistici. Se tale è la ratio della speciale legittimazione, come eccezione che conferma la regola, una volta ammessa tale legittimazione ad appellare nei giudizi aventi ad oggetto le autorizzazioni paesaggistiche, non può distinguersi tra le diverse ipotesi di autorizzazione paesaggistica previste nel codice (tale è anche quella di cui all'art. 21), al fine di concluderne la diversità di disciplina al riguardo

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 12 febbraio 2015, n. 769 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4415 del 2014, proposto da: Onlus Associazione Ve., rappresentato e difeso dagli avv. Da.Gr., Fe.Te., con domicilio...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2015, n. 3953. ha La tipologia di attività edilizia, introdotte dal c.d. decreto "Sblocca Italia", rientra nella ristrutturazione edilizia e non realizzabile mediante semplice denuncia di inizio attività (oggi, SCIA), atteso il mutamento di destinazione d'uso (da qualificarsi come "rilevante" ai sensi del nuovo art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla legge di conversione del predetto decreto, ossia dalla L. 11 novembre 2014, n. 164), che l'intervento è finalizzato ad attuare

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 gennaio 2015, n. 3953 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 gennaio 2015, n. 12. Ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "fuori dai casi di cui all' articolo 167 , commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi". A sua volta, l'art. 167 consente l'accertamento postumo "a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Questi sono gli unici interventi dei quali è possibile l'accertamento postumo di conformità paesaggistica, a sua volta presupposto del rilascio della sanatoria edilizia: quelli che non hanno determinato creazione di superfici utili o di volumi, e quelli configurabili in termini di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 gennaio 2015, n. 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2014, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo in...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 15 dicembre 2014, n. 6149. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica il parere vincolante della Soprintendenza deve essere puntualmente e congruamente motivato e, in caso esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento progettato ed i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo. Il parere deve inoltre indicare quale tipo di accorgimento tecnico o, al limite, di modifica progettuale potrebbe fare conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica, in quanto la tutela del preminente valore del paesaggio non deve necessariamente coincidere con la sua statica salvaguardia, ma richiede interventi improntati a fattiva collaborazione delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, funzionali a conformare le iniziative edilizie al rispetto dei valori estetici e naturalistici insiti nel bene paesaggio (così, tra varie, Cons. Stato, VI, 24 marzo 2014, n.1418).Nella ipotesi in cui la sicurezza dei luoghi renda inevitabile, per la stessa Sovrintendenza, interventi costosi di contenimento, ai quali normalmente non può un comune proprietario farsi carico, tale attività collaborativa è maggiormente doverosa, al fine di perseguire l'obiettivo di un progetto che, nel rispetto dei valori estetici e storici, consenta al proprietario di intervenire realizzando un progetto che consenta la utilizzazione migliore e più fruttuosa del bene vincolato

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 15 dicembre 2014, n. 6149   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2014, proposto da: Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 ottobre 2014, n. 5173. E' legittimo il diniego di condono di manufatti realizzati su zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sul rilievo non di una mera apodittica affermazione di incompatibilità sotto il profilo paesaggistico dei manufatti de quibus, bensì di ragioni logico-giuridiche idonee a dare sufficiente contezza del disvalore paesaggistico dei manufatti in questione, come tali pienamente giustificative del diniego opposto. La circostanza ricorre nell'ipotesi in cui, sia pure in maniera stringata, l'organo preposto alla valutazione della compatibilità in questione, pone bene in evidenza come i manufatti per loro natura, consistenza e caratteristiche tipologiche, sono tali da arrecare una trasformazione dell'area sotto il profilo paesaggistico-ambientale che viceversa, proprio per voluntas del legislatore, deve essere preservata da alterazioni di sorta, laddove dette esigenze di tutela ambientale precedono addirittura l'aspetto urbanistico-edilizio

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 ottobre 2014, n. 5173 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7911 del 2011, proposto da: Lu.Ra., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Ve., Wa.Ma., con domicilio eletto presso...