cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 3 dicembre 2014, n. 50624

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pesaro;

nei confronti di:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/05/2013 del Tribunale di Pesaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pesaro ha giudicato, con il rito abbreviato condizionato, (OMISSIS) per il reato (capo a) previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, comma 1, lettera c), (c.d. testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, d’ora in poi T.U.E..) perche’, in qualita’ di proprietaria committente, realizzava in localita’ (OMISSIS) – zona sottoposta a vincolo paesaggistico Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ex articolo 136, – una nuova opera ai sensi dell’articolo 3 lettera e.1) T.U.E. consistita in un muro di confine costituito da blocchi in cemento aventi altezza variabile tra cm. 100 e cm. 240; del reato (capo b) previsto dagli articoli 93 e 95 T.U.E. perche’ eseguiva l’opera sopra descritta senza avere preventivamente depositato il progetto; del reato (capo c) previsto dagli articoli 94 e 95 T.U.E. perche’ eseguiva l’opera innanzi descritta senza avere preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta; del reato (capo d) previsto dall’articolo 64, comma 2, e articolo 71, comma 1, T.U.E. perche’ faceva eseguire le opere descritte al capo a) in assenza di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato; del reato (capo e) previsto dall’articolo 64, comma 3, e articolo 71, comma 2, T.U.E. perche’ faceva eseguire l’opera di cui al capo a) senza che i lavori venissero diretti da tecnico abilitato; ed infine del reato (capo f) previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, e articolo 44, lettera c), T.U.E. perche’ eseguiva i lavori edilizi di cui al capo a) in zona sottoposta a tutela Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 136, senza avere preventivamente richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione ambientale. In (OMISSIS), condotta in corso alla data del (OMISSIS).
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale ha assolto l’imputata dal reato sub f) perche’ trattasi di fatto non punibile Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 181, comma 1 ter, e dai reati sub b), c), d) ed e), perche’ il fatto non sussiste, dichiarando altresi’ non doversi procedere in relazione al reato sub a) perche’ estinto per sanatoria ai sensi dell’articolo 45, comma 3, T.U.E..
Nel pervenire a tale conclusione il tribunale ha osservato, per quanto qui interessa, che il processo si e’ svolto con il rito abbreviato condizionato all’escussione del geometra responsabile dell’ufficio sismico, il quale ha escluso che la recinzione della proprieta’ con blocchi di conglomerato cementizio costituisse manufatto sottoposto alla normativa sismica, rientrando nelle opere minori come individuate dalla Giunta regionale delle Marche (n. 836 del 25 maggio 2009) e come tali ritenute, per caratteristiche costruttive, come strutture non comportanti pericolo per la pubblica incolumita’, conseguendo da cio’ l’assoluzione dai reati sub b) e c), pervenendosi ad analoga conclusione quanto ai capi d) ed e) sulla base della relazione del tecnico progettista della proprieta’ che aveva rilevato come i blocchi utilizzati per realizzare la recinzione fossero in conglomerato cementizio privo di armatura e quindi non utilizzabili come strutture portanti con conseguente non applicabilita’ della normativa contestata; giudizio condiviso dal teste escusso il quale, pur riferendo di non avere eseguito un sopralluogo, ha aggiunto che la predisposizione di un’armatura oltre a rendere piu’ costoso il blocco avrebbe senso solo nel caso in cui la struttura avesse avuto la funzione di contenere o supportare altri oggetti (terreno o manufatti), ma non viene richiesta quando la funzione del conglomerato e’ quella di creare un muro di recinzione come nel caso di specie.
2. Per la cassazione dell’impugnata sentenza, limitatamente ai capi b), c), d) ed e), ricorre il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pesaro che affida il gravame a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione agli articoli 93 e 94 T.U.E.) per avere il Giudice erroneamente ritenuto che l’opera edilizia realizzata (muro di confine costituito da blocchi in cemento avanti altezza variabile tra cm 100 e cm. 240) non fosse soggetta alla normativa sismica.
Assume il ricorrente come l’approdo cui e’ giunto il tribunale sia manifestamente errato non potendosi ipotizzare che per costruire un muro alto oltre due metri da terra non occorresse verificare la rilevanza sismica dello stesso posto che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, qualunque intervento che per dimensioni, modalita’ di collocazione, morfologia, caratteristiche del terreno, pendenza, etc. possa esporre a pericolo la pubblica incolumita’ necessita di preventivo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 93 e 94 T.U.E..
Sono pertanto soggetti, secondo il ricorrente, al rispetto delle prescrizioni formali (articoli 93 e 94 T.U.E.) e sostanziali (articolo 83 T.U.E.) anche quegli interventi che non riguardino un’abitazione, essendo poi assolutamente irrilevante il fatto che la regione Marche consideri un muro alto oltre due metri un’opera “minore”.
2.2. Con il secondo motivo lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge penale (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all’articolo 64, T.U.E.) nonche’ vizio di motivazione sul rilievo che sono soggette agli adempimenti di cui all’articolo 64 T.U.E. le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso. Nel caso di specie il muro era stato realizzato in conglomerato cementizio normale con la conseguenza che il tribunale non poteva dare credito alle valutazioni del teste escusso in udienza ed avrebbe dovuto applicare sic et simpliciter la norma come pacificamente interpretata dalla giurisprudenza di legittimita’.
3. L’imputata ha prodotto, tramite il difensore, memoria con la quale ha dedotto come non fosse irrilevante nel caso di specie la normativa regionale in quanto emanata con riferimento alle strutture di piccole dimensioni non comportanti pericolo per la pubblica incolumita’ e come fosse apodittico il ragionamento svolto con il secondo motivo di gravame quanto alla circostanza che il tribunale non avrebbe dovuto dare credito alla prova dichiarativa dalla quale sarebbe emerso che la recinzione fosse priva di armatura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Quanto al primo motivo, occorre premettere che l’articolo 93 T.U.E. prescrive, tra l’altro, che nelle zone sismiche, di cui all’articolo 83 T.U.E., chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni e’ tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere al competente ufficio tecnico della regione copia della domanda e del progetto che ad esso deve essere allegato.
L’articolo 94 T.U.E. prescrive poi che nelle localita’ sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
L’inosservanza delle predette disposizioni e’ sanzionata dall’articolo 95 T.U.E. e costituisce l’addebito ascritto dell’imputata ai capi b) e c) della rubrica con l’unica sottolineatura che competera’ al giudice del rinvio accertare se vi sia sovrapposizione tra l’addebito di cui al capo b) e quello di cui al capo d) per essere stata elevata o meno la contestazione dell’omesso preavviso dei lavori allo sportello unico.
2.1. Il preavviso allo sportello unico (cui va depositato il progetto) adempie, infatti, ad una funzione informativa, in relazione all’attivita’ da intraprendere, in modo da assicurare la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e garantire la cooperazione fra le amministrazioni coinvolte nel procedimento e gli interessati.
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che, nelle zone sismiche, l’obbligo di informativa e di produzione degli atti progettuali non e’ limitato in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell’opera, ma riguarda tutte le opere indicate dalla disposizione normativa, nessuna esclusa e dunque anche le opere c.d. “minori”, perche’ diversamente verrebbe frustrato il fine di rendere possibile il controllo preventivo e documentale dell’attivita’ edilizia nelle zone sismiche (Sez. 3, n. 8140 del 06/07/1992, Di Scala, Rv. 191390).
Sul punto, e’ stato anche affermato che le prescrizioni per le costruzioni in zona sismica si applicano a qualsiasi manufatto indipendentemente dai materiali impiegati e dalle relative strutture in quanto nelle zone dichiarate sismiche ricorre l’esigenza di maggiore rigore e proprio l’eventuale impiego di materiali strutturali meno solidi rende ancor piu’ necessari i controlli e le cautele prescritte (Sez. 3, n. 38142 del 26/09/2001, Tucci R., Rv. 220269) sicche’ ricorre il reato antisismico nel caso di opere realizzate nelle zone sismiche senza adempimento dell’obbligo di denuncia e di presentazione dei progetti allo sportello unico (articolo 94 T.U.E.) e senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (articolo 94 T.U.E.), a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture (Sez. 3, n. 30224 del 21/06/2011, Floridia, Rv. 251284).
2.2. Siccome gli obblighi previsti dagli articoli 93 e 94 T.U.E. sono finalizzati a consentire il controllo preventivo della pubblica amministrazione, non rileva, ai fini della sussistenza del reato, l’effettiva pericolosita’ o meno della costruzione realizzata, in violazione degli adempimenti e in assenza delle prescritte autorizzazioni, perche’ le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, rientrando nel novero dei reati di pericolo presunto, puniscono inosservanze formali, con la conseguenza che neppure la verifica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo incidono sulla illiceita’ della condotta, in quanto gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attivita’ (Sez. 3, n. 5738 del 13/05/1997, Petroni, Rv. 208299).
Va ricordato che la normativa antisismica e’ ispirata a preservare la pubblica incolumita’ in zone particolarmente soggette al verificarsi di movimenti tellurici, prescrivendo, da un lato, necessari obblighi burocratici e particolari prescrizioni tecniche costruttive e costituendo, dall’altro, un’anticipazione della tutela dell’interesse cui appresta protezione (pubblica incolumita’).
Ne consegue che, in materia urbanistica ed edilizia, le disposizioni legislative regionali, espressione del potere concorrente con quello dello Stato in materia, devono non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti in materia edilizia-urbanistica dalla legislazione statale, ma devono anche essere interpretate in modo da non collidere con i medesimi (Sez. 3, n. 28560 del 26/03/2014, Alonzo, Rv. 259938).
2.3. La sentenza impugnata, come fondatamente lamenta il ricorrente, non si e’ uniformata ai richiamati principi di diritto e neppure ha spiegato se il deliberato della Giunta regionale delle Marche (n. 836 del 25 maggio 2009) – che sembrerebbe, contrariamente ai principi fissati dalla legislazione statale e contenuti nel testo unico dell’edilizia, distinguere gli interventi non sulla base della natura dell’intervento stesso (costruzioni, riparazioni, sopraelevazioni ex articolo 93 T.U.E.) ma solo sulla base delle caratteristiche costruttive – rispetti i principi fondamentali stabiliti in materia edilizia – urbanistica dalla legislazione statale ovvero se collida con essi, come in sostanza ritenuto dal ricorrente, posto che, in ogni caso, l’intervento si e’ risolto nella realizzazione di una “costruzione”, dovendosi anche ricordare che la disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, rientra come tale nella competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, comma secondo, Cost. (Sez. 3, n. 16182 del 28/02/2013, Crisafulli ed altro, Rv. 255254).
3. Quanto al secondo motivo, e’ sufficiente osservare che le costruzioni nelle zone sismiche sono disciplinate dal capo 4 del T.U.E. e, per quanto qui interessa, le disposizioni, ai fini dell’osservanza delle prescrizioni contenute in detto capo, non distinguono tra opere in conglomerato cementizio armato o non armato o a struttura metallica, richiedendo l’adempimento delle prescrizioni prescritte dalla legge e cio’ indipendentemente dal materiale utilizzato per la realizzazione dell’opera perche’, come e’ stato in precedenza precisato, e’ richiesto un maggiore rigore nel controllo delle costruzioni realizzate nelle zone esposte al rischio sismico.
L’articolo 93 T.U.E. stabilisce, al comma 2, che (quanto alle costruzioni, riparazioni, sopraelevazioni nelle zone sismiche) va allegato, alla comunicazione allo sportello unico, il progetto debitamente firmato da un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito edile) iscritto all’albo mentre l’articolo 94, comma 4, T.U.E. dispone che i lavori devono essere diretti da uno dei professionisti sopra indicati.
Ne deriva che, ad eccezione dei soli interventi di semplice manutenzione ordinaria, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, deve essere (a) previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli, (b) necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, (c) il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato ed allegato alla denuncia di esecuzione dei lavori, (d) questi ultimi devono essere parimenti diretti da un professionista abilitato conseguendone, in difetto, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 95, (Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010, Todaro, Rv. 248330) e ciascuna violazione, risolvendosi nell’inosservanza di specifiche prescrizioni, costituisce un titolo autonomo di reato.
Anche se errata la qualificazione giuridica data ai fatti contestati ai capi d) ed e) della rubrica (ai quali fatti non si applicano le norme contenute nel capo 2 del T.U.E. bensi’ quelle di cui al capo IV, ricadendo la costruzione del muro in zona sismica), e’, per il resto, fondata la doglianza sollevata dal ricorrente circa l’inidoneo affidamento che il giudice ha fatto sul contenuto della deposizione del testimone per inferire che, essendo le opere di conglomerato cementizio sprovviste di armatura, l’imputata fosse esonerata dagli obblighi indicati nei capi d) ed e) della rubrica.
Al tribunale competeva dunque di qualificare correttamente in iure i fatti e non di decretarne l’insussistenza.
4. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Il giudice di rinvio si atterra’ ai suesposti principi di diritto (punti 2 e 3 del considerato in diritto) anche accertando se la contestazione di cui al capo b) sia autonoma (essendosi contestato in fatto l’omesso preavviso allo sportello unico e sempre che risulti dagli atti, non accessibili alla Corte, che l’imputata si sia difesa sul punto) o sovrapponile alla contestazione di cui al capo d), nel quale ultimo caso l’una non potra’ che assorbire l’altra.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pesaro.

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