Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 21 ottobre 2015, n. 42235

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. ROSI Elisabett – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) n. a (OMISSIS);

avverso la ordinanza del Tribunale di Roma in data 06/02/2015;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia, che ha chiesto l’accoglimento.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso nei confronti dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un fabbricato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181.

2. Con un primo motivo ha lamentato la falsa applicazione dell’articolo 321 c.p.p. in relazione all’articolo 817 c.c. e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, lettera e) nonche’ carente motivazione avendo il Tribunale ignorato le puntuali e articolate ragioni esposte dalla difesa dell’indagata in particolare con riguardo alla invocata qualificazione del manufatto come pertinenza dell’immobile principale, negata dal Tribunale ma chiaramente evincibile dal contratto di acquisto del notaio (OMISSIS) e alla luce della definizione di pertinenza dell’articolo 817 c.c.; lamenta poi l’omessa considerazione di quanto disposto dall’articolo 3, lettera e) cit. secondo cui gli interventi pertinenziali possono considerarsi nuove costruzioni solo laddove comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale. Contesta inoltre la sussistenza del requisito del pericolo essendo il manufatto totalmente edificato in tutta la sua struttura mancando unicamente gli intonaci, gli impianti tecnologici e le finiture.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 321 c.p.p. in relazione all’articolo 44 del p.t.p.r. Laghi di Bracciano e di Vico integrativo della Legge Regionale n. 94 del 1998 per omessa motivazione su punto specifico del gravame. In particolare lamenta come la contestata carenza dello studio di inserimento paesistico fosse assolutamente inapplicabile al caso di specie essendo lo stesso prescritto come documento essenziale solo per la ricezione di opere tipizzate in quelle indicate dagli articoli 44 e 45 del p.t.p.r., ovvero in relazione a grandi opere ovvero opere di forte impatto ambientale; ed in tale casistica non puo’ rientrare il piccolissimo manufatto in oggetto regolarmente denunciato con d.i.a. senza considerare essere stata l’autorizzazione paesaggistica, richiesta in data 19/01/2012, ottenuta in data 10/09/2012.

4. Con un terzo motivo lamenta la violazione dell’articolo 321 c.p.p. in relazione all’articolo 42 c.p. per l’errata e contraddittoria valutazione del fumus.

In particolare il Tribunale si e’ limitato a sostenere, a fronte delle rimostranze del ricorrente, sufficiente la semplice colpa, a nulla rilevando le motivazioni di carattere familiare illustrate dalla difesa. Dopo avere riepilogato le necessarie caratteristiche della colpa generica rileva come la ricorrente si sia affidata alla competenza e affidabilita’ di soggetti qualificati per dare corso alla pratica di ristrutturazione resasi peraltro necessaria essendo fatiscente il manufatto e per assecondare le esigenze anche riabilitative del figlio Riccardo. Di qui l’assoluta inesistenza dell’elemento psicologico richiesto almeno sotto il profilo dell’ignoranza scusabile.

5. Con un quarto motivo lamenta la violazione dell’articolo 321 c.p.p., comma 3 ter, per omessa pronuncia su specifico e assorbente motivo di gravame, non risultando osservato dal G.i.p. il termine perentorio di dieci giorni prescritto dalla norma quale termine entro il quale convalidare la richiesta di sequestro proposta dal P.M. Come risultante dalla documentazione, il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia con decreto motivato, su richiesta del 23/12/2014 del P.M., ha disposto il sequestro preventivo in data 08/01/2014.

6. Con memoria del 24/06/2015 ha insistito nella doglianza di inefficacia del provvedimento cautelare, sulla quale il Tribunale non ha per nulla motivato, per non essere stato osservato il termine di dieci giorni quale termine per la convalida del sequestro, e di mancanza dell’elemento psicologico del reato.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

7. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile; a fronte infatti della motivazione del provvedimento impugnato, suscettibile di ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge, che ha fatto riferimento, quanto alla non configurabilita’ del carattere pertinenziale del manufatto in oggetto, alle risultanze dei sopralluoghi e degli accertamenti svolti dalla Polizia Provinciale, la ricorrente si e’ limitata a valorizzare, in senso contrario, la qualificazione di pertinenza attribuita al manufatto dalle parti in sede di contratto di compravendita senza tenere pero’ conto dei plurimi requisiti richiesti affinche’ possa configurarsi la pertinenza urbanistica e del tutto distinti dalla nozione civilistica evocata dallo stesso ricorrente; infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che, affinche’ un manufatto presenti il carattere della pertinenza si richiede che esso abbia una propria individualita’, che sia oggettivamente preordinato a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornito di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (tra le tante, Sez. 3, n. 25669 del 30/05/2012, Zeno e altro, Rv. 253064; Sez. 3, n. 37257 del 11/06/2008, Alexander, Rv. 241278; Sez. 3, n. 5465 del 09/12/2004, Bufano, Rv. 230846); ne consegue che, non solo e’ improprio il riferimento del ricorso all’articolo 817 c.c. ma che, proprio la situazione di fatto emergente dal provvedimento impugnato quanto in particolare alle dimensioni del manufatto (di m. 6,5 x 7,46) e al valore di mercato dello stesso appare contrastare con gli assunti difensivi.

A cio’ consegue la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, logicamente condizionato alla natura di pertinenza del manufatto; correttamente, quindi, l’ordinanza impugnata ha ritenuto, configurandosi in ogni caso l’intervento edilizio come di nuova costruzione in zona vincolata, illegittima l’autorizzazione rilasciata e sussistente il fumus dei reati addebitati.

Quanto al periculum, la cui sussistenza e’ stata contestata sempre con il primo motivo di ricorso, deve essere ricordato che, con riguardo al sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’attualita’ del pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio e all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio e dall’incremento del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata (tra le tante, Sez. 3, n. 42363 del 18/09/2013, Colicchio, Rv. 257526; Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013, Chiantone, Rv. 255560); ed anche con riguardo al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) si e’ affermato che la natura permanente dello stesso legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie eseguite in zona sottoposta a vincolo anche nel caso di ultimazione dei lavori, in quanto l’esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno all’ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare (Sez. 3, n. 30932 del 19/05/2009, Tortora, Rv. 245207).

8. Il terzo motivo e’ infondato; il Tribunale ha correttamente richiamato il principio secondo cui, in relazione ai provvedimenti che dispongono misure di cautela reale, nella valutazione del fumus commissi delicti ben puo’ rilevare anche l’eventuale difetto dell’elemento soggettivo del reato, purche’ lo stesso sia pero’ di immediata evidenza (tra le altre, Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337; Sez. 2, n. 2808/09 del 02/10/2008, Bedino e altri, Rv. 242650); e, nella specie, la ricorrente ha in effetti evocato situazioni, come la necessita’ di far fronte alle esigenze riabilitative del figlio nonche’ l’affidamento nell’operato degli esperti incaricati e nelle autorizzazioni provenienti dall’ente competente, che tale carattere di immediata evidenza non hanno.

9. E’ infine manifestamente infondato l’ultimo motivo di ricorso; infatti la disposizione richiamata dalla ricorrente, ovvero l’articolo 321 c.p.p., comma 3 ter, che prevede che, in caso di sequestro disposto con urgenza dal P.M. con decreto motivato lo stesso perda efficacia ove non venga emessa l’ordinanza di convalida del G.i.p. nei dieci giorni dalla richiesta, non appare pertinente alla fattispecie in oggetto nella quale, come emergente dallo stesso incipit del ricorso, versandosi in ipotesi di provvedimento di sequestro direttamente disposto dal giudice su richiesta del P.M. ex articolo 321 c.p.p., comma 1, nessuna ordinanza di convalida doveva essere pronunciata.

10. In definitiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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