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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 luglio 2015, n. 16222. Il padre che disconosce il figlio dopo tanto tempo è tenuto a risarcirlo per l’enorme disagio personale e sociale che il soggetto è stato costretto a subire

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 luglio 2015, n. 16222 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. NAZZICONE...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 gennaio 2015, n. 2324. Quando sia stata indicata la data dell'udienza per l'esame dei testi, la loro omessa citazione ad opera della parte che li ha introdotti o ha interesse al loro esame comporta la decadenza dalla relativa prova. Il potere organizzativo della gestione delle udienze, quando la complessità del processo renda già dal suo inizio prevedibile l'impossibilità di concluderne la trattazione in giornata, non solo trova specifica fonte normativa negli artt. 468.2, 495 e 496 cod.proc.pen. ma risulta, sul piano sistematico, del tutto coerente sia al principio costituzionale della ragionevole durata del processo sia alle caratteristiche strutturali essenziali del processo di merito di primo grado (oralità ed immediatezza dell'assunzione delle prove), che sarebbero del tutto vanificate se la concreta gestione di tale assunzione venisse lasciata al sostanziale ed insindacabile arbitrio delle parti del processo. Né l'attribuire conseguenze specifiche, e sistematicamente coerenti, all'omessa citazione per un'udienza tempestivamente indicata e concordata dei testi introdotti dalla parte potrebbe configurare alcuna incompatibilità con esigenze di tutela riconducibili ai principi del processo giusto (ex art. Ili Cost.) o equo (art. 6 Cedu)

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 gennaio 2015, n. 2324 Considerato in fatto 1. Con sentenza del 5.7.2013 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna di Z.L. e C.M. per reato continuato ex artt. 336 e 337 cod. pen. e 4 legge 110/1975 (entrambi), nonché 56, 582, 583, 61 n. 2...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 novembre 2014, n. 48645. In un procedimento per maltrattamenti in famiglia, il tribunale non può negare l'ascolto del minore, richiesto a discarico dai parenti imputati, motivandolo con la sua presunta inattendibilità. Quando una parte, a seguito dell'esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria, chieda la prova contraria essa non può essere rifiutata salvo che sia contraria alla legge o manifestamente superflua o irrilevante

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 novembre 2014, n. 48645 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MILO Nicola – Presidente Dott. CONTI Giovanni – Consigliere Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere Dott. BASSI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2014, n. 18120. Inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese da chi, pur dovendo essere sentito come imputato o persona sottoposta alle indagini, ha reso tali dichiarazioni senza garanzie difensive, afferma che la portata di tale principio va estesa anche al caso in cui tali dichiarazioni confessorie siano riportate da un altro soggetto ascoltato in qualità di testimone

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2014, n. 18120 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. CASSANO Margherita – rel. Consigliere Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 17 giugno 2014, n. 26016. Le persone imputate di reato reciproco possono assumere l’ufficio di testimone nel procedimento connesso o collegato purché vengano rispettate le garanzie previste per la testimonianza assistita ex art. 210 c.p.p..

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 17 giugno 2014, n. 26016 Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione B.F. , avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, in data 26 marzo 2013 – recante motivazione contestuale al dispositivo – con la quale, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, appellata agli effetti...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza del 21 maggio 2014, n. 11204. L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Nè l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni. E, comunque, la capacità a testimoniare (che, dunque, permane nonostante la disposta riunione, che lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni) differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende, come detto, dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro ordinanza del 21 maggio 2014, n. 11204 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente – Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere – Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia...