cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 31 luglio 2015, n. 16222

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) (fax (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) (fax (OMISSIS); p.e.c. (OMISSIS)) per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende, con gli avv. ti (OMISSIS) ((OMISSIS)) e (OMISSIS) ((OMISSIS)) per mandato a margine del controricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax n. (OMISSIS), e gli indirizzi p.e.c.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3408/13 della Corte d’appello di Milano emessa in data 22 maggio 2013 e depositata il 10 settembre 2013, R.6. n. 4375/11;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale cons. Francesca Ceroni che ha concluso per l’inammissibilita’ o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. (OMISSIS) ha impugnato, ex articolo 263 c.c., per difetto di veridicita’, l’atto di riconoscimento, effettuato, in data 21 settembre 1943, nell’atto di matrimonio contratto con (OMISSIS), di (OMISSIS), nato il (OMISSIS), con conseguente legittimazione del figlio che aveva pertanto assunto il nome di (OMISSIS).

2. (OMISSIS) si e’ costituito e non si e’ opposto alla richiesta di verificazione del rapporto di filiazione ma ha proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno provocatogli dal padre legittimo a prescindere dall’esito del giudizio. Identica azione risareitoria e’ stata proposta dalle figlie di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) intervenute nel giudizio.

3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 10049/2011, ha dichiarato il difetto di veridicita’ del riconoscimento e l’inammissibilita’ delle domande risarcitorie proposte dal convenuto e dalle intervenute in causa. Tali decisioni sono state motivate sulla base della C.T.U. che ha accertato l’incompatibilita’ dei profili genetici di (OMISSIS) e (OMISSIS) e in relazione all’insussistenza della condizione necessaria per la proposizione dell’azione risarcitoria costituita dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status filiationis.

4. Hanno proposto appello (OMISSIS) e le figlie, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), contestando che il passaggio in giudicato della pronuncia sullo status (peraltro non impugnata) costituisse una condizione necessaria per la proposizione delle azioni risarcitorie.

5. Ha resistito all’appello (OMISSIS) ribadendo l’eccezione di inammissibilita’ accolta in primo grado e quella di prescrizione ritenuta assorbita dal Tribunale.

6. La Corte di appello di Milano – con sentenza n. 3408/13 – ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilita’ e altresi’ quella di prescrizione perche’ il termine di decorrenza, in relazione alla natura del danno lamentato, non puo’, secondo la Corte distrettuale, decorrere che dal momento della proposizione dell’impugnazione per difetto di veridicita’ del riconoscimento di paternita’. La Corte milanese ha quindi accolto le domande risarcitorie ritenendo configurabile un danno non patrimoniale provocato dalla condotta di (OMISSIS) che ha condannato al pagamento della somma di 75.000 euro in favore di (OMISSIS) e di 25.000 euro per ciascuna delle figlia intervenute in causa.

7. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a sette motivi di ricorso.

8. Si difendono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

9. Le parti depositano memorie difensive.

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

10. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., nella parte in cui la Corte distrettuale ha affermato che il ricorrente non ha assolto l’onere di provare la fondatezza della eccezione di prescrizione e’ infondato. Il motivo prescinde sostanzialmente dalla ratio decidendi pregiudiziale della sentenza impugnata. La Corte di appello ha infatti escluso la prescrizione del diritto al risarcimento come conseguenza della identificazione del termine iniziale della decorrenza della prescrizione con la proposizione stessa dell’azione di impugnazione del riconoscimento di paternita’. E ha anche rilevato che, “per quanto attiene alle figlie di (OMISSIS), la conoscenza del fatto di non essere nipoti di (OMISSIS), secondo lo stesso capitolato istruttorie di quest’ultimo, viene fatta risalire ad anno non antecedente il 2006”.

11. Va anche rilevato che il motivo verte sulla valutazione delle prove operata dalla Corte distrettuale, traducendosi in una richiesta di riesame nel merito della controversia che si fonda su una lettura della norma invocata (articolo 2697 c.c.) non conforme alla giurisprudenza di legittimita’. La Corte d’Appello ha infatti ammesso la testimonianza di (OMISSIS) ma ne ha escluso ex post l’attendibilita’, in quanto proveniente da soggetto che ha un interesse alla definizione della lite (cfr. Cass. sezione lavoro, n. 17630 del 28 luglio 2010). Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto non rilevante la testimonianza de relato di (OMISSIS), conformemente alla giurisprudenza di legittimita’. E’, infatti, pacifico che la testimonianza indiretta ha rilevanza attenuata e puo’ assumere importanza ai fini del convincimento del giudice solo in concorso con altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilita’ (cfr. Cass. civ., sez. 2, 26 aprile 2012, n. 6519).

12. Il secondo motivo con il quale si deduce la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e articoli 2934, 2935 e 2947 c.c. nella parte in cui la Corte milanese, pronunciando extra petitum, ha modificato la domanda risarcitoria e ha ancorato la prescrizione alla nuova fattispecie cosi’ tratteggiata e’ infondato perche’ la Corte distrettuale ha correttamente esercitato il potere di interpretare e qualificare la domanda senza incorrere in extrapetizione.

13. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex articolo 112 cod. proc. civ., riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, ma non riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati, quali causa petendi dell’esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, avendo egli il potere – dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione, sempre che sia rispettato l’ambito delle questioni proposte e siano stati lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (si vedano tra le molte pronunce di questa Corte, Cass. civ., sezione 2, n. 8479 del 13 giugno 2002 e Cass. civ. sez. 1 n. 27285 del 20 dicembre 2006).

14. Il ricorrente pretende in realta’ di sovrapporre la propria interpretazione della domanda avversaria alla prospettazione del danno effettuata dai convenuti e significativamente riportata dalla Corte di appello nella sua motivazione a dimostrazione del fatto che “la fattispecie generatrice del danno, posta a base della domanda risarcitoria e’ piu’ ampia di quella cui fa riferimento l’appellante, riconnettendo gli appellanti i lamentati effetti lesivi ad una complessa condotta di (OMISSIS) e cioe’ al consapevole non veridico riconoscimento e alla promozione nel 2008 della relativa impugnazione”. Il predetto carattere dell’impugnazione, che smentisce il dedotto conflitto fra chiesto e pronunciato, la rende inammissibile perche’ e’ intrinsecamente attinente all’interpretazione della domanda riconvenzionale proposta da (OMISSIS) e dalle sue figlie interpretazione che rimane di competenza del giudice di merito (cfr. Cass. civ. sezione 3 n. 21421 del 10 ottobre 2014).

15.11 terzo motivo con il quale si deduce violazione degli articoli 132 e 113 c.p.c. per motivazione solo apparente fondata sul richiamo a precedenti non conferenti e contraddittori tra loro e sulla discrezionale “selezione degli interessi meritevoli di tutela” anziche’ secondo le vigenti norme di diritto positivo e’ infondato.

16. Lo stesso ricorrente riconosce che la domanda avversaria “aveva una precisa delimitazione di contenuto: essa verteva attorno alla pretesa lesione, originaria, di diritti personalissimi di rilevanza costituzionale (il nome, la dignita’ e l’identita’ personale dei convenuti) asseritamente violati dall’originario atto con il quale (OMISSIS) riconobbe come proprio figlio (OMISSIS)”. E’ evidente una palese contraddizione e incongruenza logica in tale riconoscimento e in tale simultanea pretesa di circoscrivere il verificarsi di tali lesioni per effetto e al momento del non veridico riconoscimento.

17. L’identita’, come tutti i diritti della personalita’, si rafforza e si consolida con il passare del tempo. Pertanto, maggiore e’ il lasso di tempo intercorso tra il riconoscimento e l’impugnazione per difetto di veridicita’, maggiore sara’ la lesione che ne discende al diritto all’identita’ personale. Proprio di questa potenzialita’ lesiva la Legge n. 219 del 2012 ha finalmente preso atto, limitando l’imprescrittibilita’ dell’azione di riconoscimento alla sola ipotesi in cui l’azione venga proposta dallo stesso soggetto nella cui sfera giuridica si produrra’ il danno, in ossequio al principio di autodeterminazione della persona. L’introduzione di un termine di decadenza per la proposizione dell’azione da parte di altri soggetti costituisce quindi applicazione del principio del neminem laedere. In questo senso la giurisprudenza di merito citata dalla Corte di appello appare pertinente perche’ segna un percorso interpretativo innovativo che il legislatore ha successivamente recepito non solo con riferimento al riconoscimento di paternita’ ma anche alla procreazione medicalmente assistita che si fonda su un progetto di genitorialita’ che non puo’ essere revocato quando e’ gia’ stato messo in atto dai futuri genitori. Si tratta di un’applicazione del principio generale di responsabilita’ che appare tanto piu’ necessaria nel caso in cui il lasso di tempo trascorso dal riconoscimento sia maggiore. Un’applicazione che risulta conforme al dettato costituzionale e che riserva il massimo livello di tutela ai diritti della persona in ossequio al principio fondamentale della loro centralita’ nell’ordinamento giuridico, introdotto dall’articolo 2 della Carta costituzionale.

18. Dunque, la Corte distrettuale ha fornito una motivazione nient’affatto apparente, ha preso in esame precedenti giurisprudenziali rilevanti e ha orientato la propria decisione con riferimento ai valori costituzionali che tutelano la persona umana, la sua identita’ e i suoi rapporti fondamentali in particolare quelli familiari.

19. Il quarto motivo con il quale si deduce la violazione degli articoli 2043 e 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c. per aver riconosciuto il diritto alla tutela risarcitoria in assenza di prova in merito all’esistenza del danno e alla sua eventuale ampiezza e’ palesemente infondato perche’ la Corte d’Appello ha riconosciuto correttamente la prova del danno all’identita’ personale, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte. Danno all’identita’ ricostruibile con riferimento a due componenti fondamentali inerenti all’identita’ personale e sociale. Il disconoscimento si ripercuote infatti sull’interessato privandolo della coscienza di se’ e recidendo i legami affettivi consolidati durante una vita senza la possibilita’ di recuperarne altri. Il cognome (OMISSIS), laddove fosse mantenuto, non sarebbe comunque espressivo dell’appartenenza a un gruppo familiare ne’ sarebbe idoneo a ricostruire una nuova identita’ per (OMISSIS) e le sue figlie. E’, pertanto, incensurabile che la Corte di appello abbia riconosciuto, ai fini risareitori, adeguato rilievo alle sofferenze morali di chi e’ oggetto di un disconoscimento della propria identita’ personale, profondamente lesiva della propria dignita’ e ablativa dell’appartenenza al contesto familiare in cui ha vissuto. Cosi come non puo’ essere messo in discussione che un disconoscimento di identita’ avvenuto dopo un cosi grande lasso di tempo incida negativamente nelle relazioni sociali di chi tale disconoscimento abbia subito danneggiando profondamente il risvolto sociale della sua dignita’ personale. Ci si trova in sostanza di fronte a un ripudio perpetrato dopo decenni di vita familiare e di attribuzione di identita’ personale, reso possibile solo dalla consapevolezza della non veridicita’ del riconoscimento di paternita’ attuato in un’epoca ormai remota e non si vede pertanto come la Corte di appello avrebbe potuto negare il diritto ad essere risarciti per un tale comportamento manifestamente lesivo senza emanare una decisione in palese contrasto con i valori della nostra Costituzione e con la giurisprudenza in tema di danno non patrimoniale. 20.11 danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059 cod. civ. costituisce infatti una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioe’ della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’articolo 185 cod. pen. (Cass. civ. sezione 3 n. 4053 del 19 febbraio 2009). All’interno di tale categoria il senso della dignita’ personale in conformita’ all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituisce un diritto della persona costituzionalmente garantito e, pertanto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 2043 e 2059 cod. civ., la sua lesione e’ suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato (Cass. civ. sezione 3, n. 22190 del 20 ottobre 2009).

21. In materia di liquidazione del danno non patrimoniale assume precipuo rilievo il ricorso alla prova presuntiva, che facilita l’assolvimento dell’onere della prova a carico del danneggiato, il quale dovra’ allegare fatti tali da cui il giudice di merito possa desumere la prova, alla stregua di un canone di ragionevole probabilita’. La Corte d’Appello ha applicato correttamente tali principi nel caso di specie.

22. Per altro verso la giurisprudenza costante di questa Corte ha chiarito che spetta al giudice di merito valutare l’opportunita’ di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimita’, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non puo’ limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicita’ e contraddittorieta’ del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. civ. sezione 2, n. 21961 del 21 ottobre 2010).

23. Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’articolo 1226 c.c., per avere la Corte di appello liquidato il danno in modo iniquo, e la violazione dell’articolo 132 c.p.c., per aver rassegnato una motivazione solo apparente sul punto, e’ infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimita’, purche’ la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si e’ pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Cass. civ. sezione 3 n. 23053 del 30 ottobre 2009). Il giudice, pur non essendo tenuto a supportare la sua decisione con una motivazione minuziosa e particolareggiata, e’ tuttavia tenuto, in sede di valutazione equitativa, ai sensi degli articoli 1226 e 2059 cod. civ., ad individuare dei validi criteri di giudizio parametrati alla specificita’ del caso da esaminare in funzione di una personalizzazione del danno non conseguibile, invece, attraverso il ricorso a criteri predeterminati e standardizzati (Cass. sezione lavoro n. 26590 del 27 dicembre 2014). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha precisato che i parametri sono stati desunti dai precedenti in materia di danno da perdita del rapporto parentale e di pregiudizi intrafamiliari, rendendo una motivazione esaustiva sull’applicazione di tali principi e che non e’ stata contestata specificamente dal ricorrente.

24. Il sesto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c. e dell’articolo 1223 c.c. per aver quantificato il danno senza pronunciare sulla sollevata eccezione di compensatio lucri cum damno e per omessa motivazione sul punto e’ infondato. Il rigetto di tale eccezione trova spiegazione nel complesso della motivazione della Corte di appello che fa discendere, in numerosi passaggi, dal riconoscimento di paternita’, da parte di (OMISSIS), il normale corollario dell’assunzione della responsabilita’ genitoriale con tutti gli obblighi ad essa connessi. Di qui l’inconcepibilita’ giuridica di un effetto lucrativo corrispondente all’aver beneficiato dell’adempimento di tali obblighi gravanti su (OMISSIS) in quanto padre autoriconosciutosi di (OMISSIS). Se e’ vero infatti che l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (articoli 147 e 148 cod. civ.) e’ eziologicamente connesso alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternita’ (Cass. civ. sezione 1 n. 26205 del 22 novembre 2013) non puo’ negarsi, per altro verso, che al riconoscimento consegua necessariamente l’attribuzione, a carico di chi con tale riconoscimento ha acquisito lo status genitoriale, degli obblighi derivanti dallo status e dell’irripetibilita’ delle prestazioni che a tali obblighi hanno fatto riferimento.

25. Il settimo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell’articolo 92 c.p.c. per non aver applicato correttamente le norme in materia di ripartizione delle spese processuali e’ infondato perche’ la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione del criterio di soccombenza ritenendo sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese solo in primo grado, in relazione all’esito di tale giudizio. Non e’ sindacabile in questa sede la decisione del giudice di appello di non compensare anche parzialmente le spese di tale giudizio in relazione al ridimensionamento quantitativo della domanda, peraltro formulata in termini meramente indicativi dagli appellanti, dato che non sussiste un obbligo alla compensazione ma solo un potere per il giudice dell’appello di procedere a una compensazione parziale delle spese in caso di accoglimento parziale del gravame (cfr. Cass. civ. sezione 6, ord. n. 20894 del 3 ottobre 2014). Ne’ sussiste alcuna violazione di legge in relazione agli altri criteri indicati dal ricorrente.

26. Va pertanto respinto il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.200 euro di cui 200 per spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 bis.

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