SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 24 marzo 2015, n. 5891 Ritenuto che con ricorso depositato il 29, agosto 2005 presso il Giudice di pace di Nocera Terinese, C. F. chiedeva l’annullamento dei verbali di contestazione n. 02326 e 21/2005; n. 224 e n. 19/05 e n. 225 e n. 20/05 emessi dal Corpo...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 novembre 2014, n. 24707. Non è illegittimo adibire l'abitazione privata condominiale ad attività commerciale di “affitta camere”, purché non si dimostri l'effettivo pregiudizio in danno ai vicini di casa. Le disposizioni contenute nel regolamento condominiale che si risolvano nella compressione delle facoltà e dei poteri inerenti al diritto di proprietà dei singoli partecipanti, devono essere espressamente e chiaramente manifestate dal testo o, comunque, devono risultare da una volontà desumibile in modo non equivoco da esso. L'interpretazione del giudice di merito del regolamento condominiale è insindacabile dalla Cassazione salvo vizi logici. E il giudice di appello, nel caso di specie, con ragionamento «coerente» e «logico» ha ritenuto che il regolamento non vietasse l'attività ricettiva «tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast». Una affermazione coerente anche con il regolamento regionale del Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che l'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 novembre 2014, n. 24707 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23 settembre 2003. il condominio di via (omissis) – via (OMISSIS) , sito in XXXX, evocava dinanzi al Tribunale di Roma B.M.A. e M.M.L. dolendosi che le convenute, esercitando negli appartamenti di loro proprietà...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 novembre 2014, n. 24111. In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza – ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. L'avvenuta abrogazione di divieti già tipizzati nel codice deontologico, non può elidere l’antigiuridicità delle condotte pregresse, secondo la regola penalistica della retroattività degli effetti derivanti dalla abolitio criminis ai procedimenti in corso, poiché l'illecito deontologico è riconducibile al genus degli illeciti amministrativi, per i quali – in difetto della eadem ratio – non trova applicazione, in via analogica, il principio del favor rei sancito dall'art. 2 cod. pen., bensì quello del tempus regit actum
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 novembre 2014, n. 24111 Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 5 marzo 2008 dinnanzi al giudice di pace di Lucca, N.L. proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 5001/2009 emessa dal prefetto di Lucca, con la quale era stata disposta la sospensione della patente di guida per...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21849. Il termine per determinare l'irragionevole durata di una procedura fallimentare parte dalla insinuazione al passivo e oscilla, a seconda della complessità, tra i 5 ed i 7 anni. Così anche per l'indennizzo che può scendere al di sotto dei 750 euro, per il primo triennio, e 1.000, per gli anni successivi, stabiliti dalla Cedu, sino a 500 e 600 euro senza violare la giurisprudenza comunitaria
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21849 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Paquale – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 settembre 2014, n. 20249. Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilita' conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, e' qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un'intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall'articolo 1141 c.c.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 settembre 2014, n. 20249 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GOLDONI Umberto – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CORRENTI...