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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 23 ottobre 2014, n. 44095. L'ordinanza del Ministro della Salute del 13\1\2007, n. 10, avente per oggetto la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", è previsto l'obbligo per i detentori di cani di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; inoltre di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone. Spetta pertanto al detentore dell'animale scegliere il mezzo più adeguato (museruola o guinzaglio) idoneo a garantire la sicurezza dei terzi presenti in luoghi pubblici. Nel caso che in esame il giudice di merito ha rinvenuto nella omessa vigilanza del cane il profilo di colpa dell'imputata la quale, in presenza di più persone nell'ambito di una mostra, avrebbe dovuto tenere una condotta di particolare attenzione ed idonea ad evitare l'evento poi verificatosi (lesioni colpose in danno del minore che pativa un morso da un cane condotto dall'imputata in una villa in cui era in corso una mostra canina).

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 23 ottobre 2014, n. 44095 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4\4\2013 il Tribunale di Lecce, sez. dist. di Maglie, confermava la condanna di R.D. per il reato di cui all’art. 590 c.p. per lesioni colpose in danno del minore G.N. che pativa un morso da un...