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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 31 agosto 2015, n. 17350. In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delibera 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delibera 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  31 agosto 2015, n. 17350 Svolgimento del processo La sentenza attualmente impugnata accoglie l’appello principale dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 680/2005 e respinge l’appello incidentale di G.L., per l’effetto: 1) in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta tutte le domande proposte originariamente da G.L.;...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3844. Demansionamento escluso se il rallentamento dell'attività è dovuto alla nuova organizzazione Affinché possa invocarsi una dequalificazione del lavoratore, l'eventuale minore inattività deve perdurare per un periodo di tempo apprezzabile in quanto potenzialmente produttivo di quelle conseguenze negative che la legge vuole scongiurare, ovvero la mortificazione anche personale del dipendente ed il mancato esercizio delle competenze in precedenza acquisite

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 25 febbraio 2015, n. 3844 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. TRIA Lucia...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 gennaio 2015, n. 15. Illegittimo il licenziamento del lavoratore che non comunichi al datore di essere proprietario di due immobili e continui a soggiornare in affitto presso un'abitazione dell'imprenditore stesso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 7 gennaio 2015, n. 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 2. Deve sussistere un vincolo di "necessita' diretta", anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo e nello specifico programma, cosi' che non possa essere considerata sufficiente a legittimare la stipulazione del contratto a tempo determinato la semplice qualifica tecnica o artistica del personale, correlata alla produzione di spettacoli o programmi televisivi o radiofonici. In tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo (Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, comma 2, lettera e), come modificato dalla Legge 23 maggio 1977, n. 266), ha ribadito che non solo e' necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneita' e della specificita', ma e' indispensabile, altresi', che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessita' diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicche' non puo' considerarsi sufficiente ad integrare l'ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell'azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY Paola...