Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza  31 agosto 2015, n. 17350

Svolgimento del processo

La sentenza attualmente impugnata accoglie l’appello principale dell’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 680/2005 e respinge l’appello incidentale di G.L., per l’effetto: 1) in parziale riforma della sentenza appellata, rigetta tutte le domande proposte originariamente da G.L.; 2) conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l’illegittimità della avvenuta applicazione, nei confronti del G.L., a partire da ottobre 1999, del contributo di solidarietà, di cui all’art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Dichiara, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 64, comma 5, della legge n. 144 del 1999, prospettata dal G.L. in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost..
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) l’INPS ha proposto appello avverso la suindicata sentenza, chiedendone la riforma nella parte in cui aveva ordinato all’Istituto di rideterminare la retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di previdenza e di quiescenza del G.L., includendovi sia tutte le voci retributive previste dall’art. 5 del “Regolamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego” dell’INPS in data 18 marzo 1971, dall’art. 28 del CCNL per il personale degli Enti pubblici non economici 1998-2001, dall’art. 19 del contratto collettivo integrativo INPS 1998-2001 sia il salario di professionalità e ogni indennità avente carattere fisso e continuativo;
b) anche dopo l’eliminazione dell’ultimo periodo dell’art. 5 del menzionato Regolamento in esito della decisione del Consiglio di Stato n. 120 del 1980 – secondo cui non è necessaria una delibera espressa per la utilità, ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, delle suddette voci retributive – tuttavia i compensi diversi dallo stipendio, ancorché fissi e continuativi, sarebbero computabili ai fini previdenziali e della buonuscita, solo in presenza di una esplicita previsione normativa espressa in favore della relativa “pensionabilità”, come già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione a proposito di analoghe prestazioni di previdenza integrativa, nella sentenza Cass. SU 13 dicembre 2005, n. 27394;
c) del resto, una ulteriore conferma dell’esattezza di tale assunto si rinviene della sua conformità al generale principio della simmetria fra base imponibile ed emolumento computabile, nel senso che intanto un compenso può entrare a far parte della retribuzione-parametro sulla cui base viene liquidato il trattamento di previdenza e quello di quiescenza in quanto sia preventivamente incluso nel coacervo su cui devono essere versati i contributi (vedi, per tutte: Cass. 29 aprile SU 1997, n. 3673), mentre non sussiste alcuna norma in base alla quale per le voci retributive in oggetto, con riguardo al settore del parastato, fosse previsto l’obbligo del versamento dei contributi;
d) d’altra parte, è del tutto irrilevante, nella specie, il regime privatistico di cui all’art. 2120 cod. civ., perché, secondo quanto persuasivamente affermato da Cass. 14 luglio 2006, n. 15998, nei confronti dei dipendenti dell’INPS in servizio alla data del 31 dicembre 1995 – come la il G.L. – trovano applicazione le regole specifiche del trattamento di fine servizio vigenti al momento della cessazione del rapporto e non è, invece, applicabile l’art. 2120 cod. civ.;
e) in sintesi, poiché ciò che conta ai fini che qui interessano non è tanto il carattere fisso e continuativo dei compensi erogati ai dipendenti in servizio, ma è l’esistenza del riconoscimento legislativo della loro “pensionabilità”, le voci retributive di cui si discute non possono essere computate né nel trattamento integrativo di previdenza né nel trattamento di quiescenza del G.L.;
f) di qui l’accoglimento dell’appello principale dell’INPS;
g) l’appello incidentale del G.L. va, invece, respinto in quanto è da condividere la decisione del primo giudice secondo cui tutti gli iscritti al Fondo di previdenza integrativa hanno acquisito lo stesso diritto al relativo trattamento pensionistico, pertanto anche i dipendenti ancora in servizio alla data dell’1 ottobre 1999, avendo acquisito tale diritto pur potendo riscuotere la pensione integrativa solo al momento della cessazione del servizio, comunque devono considerarsi assoggettati alla corresponsione del contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 64, commi 3 e 5, della legge n. 144 del 1999, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di cui all’art. 3 Cost..
2- Il ricorso di G.L. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, l’INPS.
In sede di discussione, il difensore del G.L. che ha partecipato all’udienza si è ritualmente avvalso della facoltà di presentare, ai sensi dell’art. 379, quarto comma, cod. proc. civ., brevi osservazioni per iscritto, per replicare alle conclusioni assunte dal PM in udienza.

Motivi della decisione

I – Sintesi dei motivi di ricorso.
1.- Il ricorso è articolato in tre motivi.
1.2.— Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 334, 346, 434 e 342 cod. proc. civ., sull’assunto secondo cui l’atto di appello dell’INPS era diretto a censurare soltanto la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla computabilità, ai fini della buonuscita, del “salario di professionalità” e delle altre voci retributive di cui all’art. 5 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’INPS in data 18 marzo 1971 e alla successiva contrattazione collettiva. Pertanto, la Corte d’appello esaminando anche la questione della computabilità ai fini del trattamento previdenziale (pensione integrativa) delle suddette voci retributive avrebbe violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni: artt. 5 e 34 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’INPS in data 18 marzo 1971; legge n. 70 del 1975; art. 64 della legge n. 144 del 1999; art. 2120 cod. civ.; art. 28 CCNL per il personale degli Enti pubblici non economici 1998-2001; art. 19 contratto collettivo integrativo INPS 1998-2001.
Si contesta la statuizione nella quale la Corte romana, con motivazione asseritamente viziata e carente, ha escluso – oltretutto superando il giudicato formatosi sul capo della sentenza di primo grado relativo al trattamento previdenziale, di cui al primo motivo – che tutte le componenti fisse e continuative della retribuzione, ai fini della indennità di buonuscita e del trattamento di quiescenza, sulla premessa della imprescindibile simmetria che deve esistere in materia previdenziale tra contribuzioni e prestazioni.
1.3.— Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed errata interpretazione dell’art. 64, comma 3, della legge n. 144 del 1999 e dell’art. 22 del Regolamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’INPS in data 18 marzo 1971.
Si impugna il capo nella sentenza in oggetto nel quale la Corte territoriale ha affermato che in base al combinato disposto del comma 5 e del comma 3 dell’art. 64 della legge n. 144 del 1999 si devono considerare tenuti al versamento del contributo di solidarietà ivi previsto tutti gli iscritti al Fondo di previdenza integrativa, quindi non soltanto i pensionati che già godevano del trattamento integrativo al giorno 1 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 144 cit.) ma anche i dipendenti a quella data ancora in servizio i quali, al momento del pensionamento, avrebbero avuto diritto a percepire la pensione integrativa.
III — Esame delle censure.
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1.- Sia dal testo della narrativa dei fatti contenuta nella sentenza impugnata sia dalle conclusioni dell’appellante INPS, come riportate nella sentenza stessa, risulta che l’Istituto aveva proposto appello con riferimento a tutta la parte della sentenza di primo grado favorevole al G.L., chiedendo, per l’effetto, alla Corte d’appello di “rigettare la domanda attorca, mandando assolto l’INPS da ogni istanza” e, quindi impugnando la sentenza di primo grado con riguardo alla disposta inclusione del salario di professionalità e di tutte le somme aventi carattere fisso e continuativo sia in relazione alla pensione integrativa, sia in relazione all’indennità di buonuscita.
2.2.- A fronte di una simile situazione l’attuale ricorrente nel prospettare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. si limita ad affermare che l’appello dell’INPS aveva ad oggetto solo la parte della sentenza riguardante il calcolo della indennità di buonuscita – con conseguente passaggio in giudicato della statuizione di primo grado riguardante il proprio diritto al maggior computo della pensione integrativa – ma lo fa apoditticamente e senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del ricorso), previsti al fine di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).
3.- Il secondo motivo è fondato per la parte in cui si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso dalla pensione integrativa le voci retributive in oggetto senza accertare se si trattava di compensi fissi e continuativi.
3.1.- Infatti, a composizione di un contrasto di giurisprudenza le SU di questa Corte (sentenza 25 marzo 2010, n. 7154) hanno affermato il seguente principio: “in tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con Delibera 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delibera 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto”.
La fattispecie ivi decisa era analoga alla presente e relativa all’indennità mensile della L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, e al salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione.
Il suindicato indirizzo nel tempo si è consolidato (vedi, fra le altre: Cass. 4 ottobre 2012, n. 16920; Cass. 10 dicembre 2014, n. 25950).
3.2.- La Corte romana ove ha escluso la computabilità delle voci retributive di cui si discute nel trattamento integrativo di previdenza, in considerazione della mancanza del riconoscimento legislativo della loro “pensionabilità” non si è attenuta al suddetto orientamento.
E, quindi, per questa parte, il secondo motivo è da accogliere.
3.3.- Corretta si deve, invece, considerare la disposta esclusione delle suindicate voci retributive dalla base di calcolo del trattamento di quiescenza.
Infatti, per consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, formatisi con riguardo a fattispecie analoghe alla presente:
a) in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio;
b) il riferimento, quale base di calcolo, allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (quali l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, e il compenso incentivante erogati ai dipendenti dell’INAIL) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell’INAIL, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo (vedi, per tutte: Cass. SU 25 marzo 2010, n. 7158).
4.- Il terzo motivo non è fondato.
4.1.- Le censure riguardano la questione della restituzione delle somme trattenute dall’INPS sulle retribuzioni del dipendente, in costanza del rapporto di lavoro, a titolo di contributo di solidarietà ai sensi della L. 17 maggio 1999, n. 144, citato art. 64, comma 5, che è stato poi interpretato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. III, a tenore del quale le disposizioni di cui del richiamato art. 64, comma 5, della L. n. 144 del 1999 “si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio” e “in questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa”.
Le norme suindicate hanno, successivamente, superato anche il vaglio di legittimità della Corte costituzionale che, con sentenza n. 156 del 2014 (nonché con la recente ordinanza n. 174 del 2015) ha escluso il contrasto della disposizione, e relativa interpretazione autentica, fonte normativa del credito azionato per l’illegittima trattenuta del contributo di solidarietà sulle retribuzioni, con i parametri evocati dai giudici rimettenti: la lesione del principio dell’affidamento, del diritto di difesa, della sfera di funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, del principio del giusto processo.
4.2.- Nella suddetta sentenza il Giudice delle leggi ha, fra l’altro, sottolineato che:
a) la norma oggetto di interpretazione autentica da parte della disposizione censurata si inserisce nel quadro di un intervento di riordino degli enti previdenziali, attuato, appunto, con la L. n. 144 del 1999, art. 64, il cui punto centrale è rappresentato dalla soppressione (da parte del citato art. 64, sub comma 2) dei fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 – ossia degli enti pubblici come INPS ed INAIL, facenti parte del cosiddetto Parastato – a decorrere dal 1 ottobre 1999, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi;
b) a tutti gli iscritti a detti fondi è stato, comunque, riconosciuto (del medesimo art. 64, sub comma 3) il diritto all’importo della pensione integrativa “maturata” alla data suindicata, con la previsione, altresì, di un meccanismo di rivalutazione annuale (sulla base degli indici ISTAT) dell’importo stesso a favore dei dipendenti (in servizio) che quella pensione integrativa avrebbero conseguito solo in prosieguo, al momento dell’acquisizione della pensione obbligatoria;
c) inoltre, al fine di attivare un meccanismo utile a garantire un sistema tendenzialmente autosufficiente, così da non gravare sulla generalità degli assicurati, la stessa L. n. 144 del 1999 ha, quindi, introdotto un “contributo di solidarietà”: dovuto – per testuale disposto dal predetto art. 64, comma 5 – “sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi…”;
d) la questione esegetica relativa alla determinazione della platea dei soggetti tenuti a corrispondere il contributo in questione è stata, in prevalenza, risolta dai giudici di merito nel senso della riferibilità di tale obbligo contributivo non solo ai trattamenti integrativi in atto, ma anche alle somme maturate (sempre a titolo di trattamento pensionistico integrativo), da dipendenti in servizio, sulla base degli accantonamenti effettuati fino al 30 settembre 1999;
e) da qui la conclusione — secondo i giudici rimettenti — che il contributo di solidarietà dovesse essere, appunto, versato anche da tali dipendenti, attraverso trattenute sulla retribuzione, in considerazione, oltre che del riferimento fatto dalla legge al “maturato”, anche della peculiarità del sistema per cui anche le pensioni “maturate” al giorno 1 ottobre 1999 dai dipendenti in servizio, ma non liquidate, si rivalutavano, come detto, annualmente in base agli indici ISTAT (in deroga al principio generale per cui si rivaluta solo la pensione liquidata;
f) la giurisprudenza di legittimità – che, sia pure ad altri fini, ma sempre a proposito della portata precettiva della L. n. 144 del 1999, art. 64, aveva affermato che, con questa norma, il legislatore aveva inteso riconoscere indistintamente a tutti gli iscritti ai fondi integrativi, compresi quindi i dipendenti in servizio, il diritto alla corresponsione del trattamento integrativo nell’importo “maturato” al giorno 1 ottobre 1999, solo posticipando, per essi, il momento in cui l’importo così determinato divenisse esigibile (Corte di cassazione, sentenza 9 settembre 2008, n. 23094) – si è poi orientata nel senso di ritenere che il contributo di che trattasi non dovesse, invece, gravare sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio;
g) ciò sulla base della considerazione secondo cui il diritto alla prestazione integrativa – sulla quale la legge impone il contributo – si perfeziona non soltanto per effetto delle anzianità contributive maturate alla data del giorno 1 ottobre 1999, ma anche nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti costitutivi, contemplati dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, tra cui l’intervenuta cessazione dal servizio (sentenza della Sezione lavoro della Corte di cassazione n. 12735 del 2009 e successive conformi, della stessa Sezione);
h) a questo punto è intervenuto il legislatore con la norma di (dichiarata) interpretazione autentica (della L. n. 144 del 1999, riferito art. 64, comma 5), di cui, appunto, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 19, convertito dalla L. n. 111 del 2011, di cui si è prospettato – per il profilo della sua retroattività – il contrasto con artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali (CEDU);
i) con più specifico riguardo alle norme di interpretazione autentica, si è pure già puntualizzato come l’intervento, in tal senso, del legislatore possa trovare giustificazione quando questo — risolvendosi nella enucleazione di una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo – sia volto a superare una situazione di oggettiva incertezza di tale testo, evidenziata, appunto dai suoi diversi indirizzi interpretativi, e non incida su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, non ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza dei giudici nazionali (sentenza n. 257 del 2011);
l) orbene è indubbio che la disposizione contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, censurato art. 18, comma 19, sia una disposizione non solo dichiaratamente di interpretazione autentica, ma anche effettivamente tale, una volta che – come riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione – nella norma interpretata, (d’espressione “prestazioni integrative maturate” può legittimamente essere letta, ai fini della imposizione del contributo di solidarietà, anche come alternativa a “prestazioni integrative erogate”, ove si consideri sia la disgiuntiva “o” posta tra di esse, come pure la circostanza che quando il legislatore ha voluto limitare la contribuzione di solidarietà ai soli trattamenti pensionistici già in godimento lo ha precisato in modo chiaro, usando il termine corrisposti (equivalente di erogati) e senza alcun richiamo a quelli semplicemente maturati” (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze, 3 luglio del 2012, n. 11092 e n. 11087 e 12 gennaio 2012 n. 237; Sezione sesta, Sottosezione lavoro, ordinanze, 2 febbraio 2012, n. 1497 e 4 novembre 2011, n. 22973);
m) è altresì innegabile – ed anche su tal punto concorda la Corte di legittimità – che esistesse, nella specie, in ordine all’applicazione della norma interpretata, “una situazione di oggettiva incertezza, tradottasi in un conclamato contrasto di giurisprudenza destinato, peraltro, a riproporsi in un gran numero di giudizi” (Cass. 26 marzo 2014, n. 7099), stante l’assenza di un intervento risolutore delle Sezioni unite, che potesse consolidare una delle due opzioni interpretative in termini di diritto vivente;
n) pertanto, lo jus superveniens non è suscettibile, in questo caso, di incidere su posizioni giuridiche acquisite, né su un affidamento che non poteva essere riposto su una disciplina di così controversa esegesi ed applicazione;
o) per contro, va riconosciuta la rispondenza della disposizione interpretativa in oggetto ad obiettivi d’indubbio interesse generale, e di rilievo costituzionale, quali, in primo luogo, quello della certezza del diritto e, parallelamente, quelli del ripristino dell’uguaglianza e della solidarietà, all’interno di un sistema di previdenza nel quale l’incremento del “maturato”, per effetto della rivalutazione, sarebbe stato, altrimenti, conseguito dai dipendenti in servizio senza contribuzione alcuna, mentre la rivalutazione delle prestazioni erogate ai pensionati trovava copertura nel contributo in questione, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento (tra iscritti ai fondi soppressi) e squilibrio finanziario nella gestione della previdenza integrativa” (in tal senso Corte cost. n. 156 del 2014 e n. 174 del 2015 citate);
p) in base alle suddette considerazioni è da escludere anche la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’evocato parametro Europeo sul giusto processo, atteso che, come già precisato, è consentita al legislatore l’adozione di norme retroattive (sia innovative che, come sulla specie, di interpretazione autentica) “purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU” (vedi Corte cost., sentenza n. 264 del 2012).
4.3.- La successiva giurisprudenza unanime di questa Corte ha dato seguito all’orientamento espresso dalla Corte costituzionale, affermando il principio secondo cui: ai sensi dell’art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come autenticamente interpretato dall’art. 18, comma 19, del di. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, il contributo di solidarietà ivi previsto deve essere versato sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento sia ai lavoratori ancora in servizio, per i quali è calcolato sul “maturato” della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione, rispondendo la disciplina, come affermato dalla Corte costituzionale, ad obiettivi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali quelli della certezza del diritto e del ripristino della uguaglianza e della solidarietà all’interno del sistema previdenziale (vedi, per tutte: Cass. 4 settembre 2014, n. 18666; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1174; Cass. 19 marzo 2015, n. 5553).
A tale consolidato indirizzo – cui risulta conforme la sentenza impugnata – il Collegio intende dare continuità.
IV – Conclusioni.
5.- In sintesi il primo motivo va dichiarato inammissibile, il terzo motivo va respinto, il secondo motivo va respinto per la parte riguardante l’impugnazione della esclusione delle voci retributive in oggetto dalla base di calcolo del trattamento di quiescenza mentre va accolto con riguardo alla impugnazione dell’esclusione delle suindicate voci dalla base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo.
La sentenza impugnata va cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche a quello indicato sub 3.1., secondo cui – come affermato da Cass. SU n. 7154 del 2010 – ai fini della computabilità nella pensione integrativa erogata dal Fondo istituito dall’INPS (in base all’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’INPS, adottato con delibera n. 54 del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione n. 99 del 30 aprile 1982), è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa “pensionabilità”, diversamente da quanto affermato nella sentenza attualmente impugnata.
Ciò comporta la necessità di accertare se i compensi de quibus erogati ai dipendenti in servizio – e, in particolare, all’attuale ricorrente – nel periodo considerato, fossero dotati del carattere fisso e continuativo. Tale accertamento, dalla sentenza impugnata, non risulta essere stato effettuato visto che la Corte d’appello è partita dal presupposto – non condiviso dalla successiva citata decisione delle Sezioni Unite, in linea con quanto già affermato da Cass. 9 maggio 2008, n. 11604 – secondo cui, ai fini suddetti ciò che conta non è tanto il carattere fisso e continuativo dei compensi erogati ai dipendenti in servizio, ma è l’esistenza del riconoscimento della loro “pensionabilità”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, nei sensi di cui in motivazione, e rigetta il terzo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

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