CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 7 gennaio 2015, n. 15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21070/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 776/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/09/2010 r.g.n. 1391/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Milano che venisse accertata l’illegittimita’ del licenziamento intimatogli l’8.2.2006 a seguito della lettera del 20 gennaio nella quale gli era stato contestato di avere taciuto, anche a seguito dell’espressa richiesta scritta del 15.4.2005, che non esistevano i presupposti per abitare la casa messagli a disposizione dall’inizio del rapporto dai datori di lavoro succedutisi nel tempo e da ultimo dalla (OMISSIS) srl. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte di appello con sentenza del 1.9.2010 accoglieva l’appello del (OMISSIS) e dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento, condannando parte appellata alle reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro con risarcimento del danno liquidato come in sentenza, detratto l’aliunde perceptum.
La Corte territoriale, premesso che il lavoratore dal 1981 aveva alloggiato in abitazioni di proprieta’ del datore di lavoro e, in particolare, dal 2001 in Via (OMISSIS) corrispondendo un corrispettivo di euro 500,00 mensili ricordava la contestazione mossa a lavoratore nella quale si addebitava allo stesso di avere celato la sua reale situazione abitativa onde continuare a usufruire di un alloggio del datore di lavoro, senza averne bisogno in quanto nella disponibilita’ di altri alloggi. La Corte di appello osservava che la sanzione era illegittima se non altro per palese sproporzione e che, comunque, nel contratto di assunzione il lavoratore non aveva assunto alcun impegno di comunicare la propria situazione abitativa e quindi, anche ai sensi del CCNL, non era obbligato ad alcuna informazione in merito.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la srl (OMISSIS) con quattro motivi;
resiste il (OMISSIS) con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sul corrispettivo mensile pagato dal lavoratore per l’alloggio). Il lavoratore non corrispondeva euro 500,00 mensili come affermato nella sentenza impugnata, ma soli 18 euro.
Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sulla consapevolezza del lavoratore in ordine al presupposto dell’esigenza abitativa posta a fondamento dell’assegnazione e successivo mantenimento dell’alloggio). Il lavoratore non aveva riposto alla lettera del datore di lavoro in quanto consapevole che la concessione dell’alloggio era subordinata all’indisponibilita’ di una abitazione propria.
Con il terzo motivo si allega l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sulla consapevolezza del lavoratore dell’irrisorieta’ del contributo economico corrisposto al datore di lavoro per l’alloggio); nonche’ la violazione degli articoli 1175, 2105 e 2119 c.c.. Il lavoratore sapeva che rispondendo la verita’ al datore di lavoro non avrebbe piu’ avuto la disponibilita’ dell’alloggio ove abitava e quindi vi era stata una violazione del dovere di correttezza e buona fede.
Con il quarto motivo si allega l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sulla necessita’ di un requisito causale per l’assegnazione dell’alloggio), nonche’ la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1325 c.c., e delle norme del CCNL pubblici esercizi.
I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto nel loro complesso censurano la sentenza impugnata in relazione alla valutazione della gravita’ del fatto addebitato al (OMISSIS) (il primo ed il terzo motivo peraltro appaiono molto simili). Ora la Corte di appello ha ritenuto ingiustificato il recesso in quanto sproporzionato rispetto al fatto commesso. Sebbene la Corte di appello abbia menzionata una circostanza non veritiera e cioe’ l’avvenuta corresponsione di un canone di euro 500,00 per l’alloggio occupato dal (OMISSIS) invece dei 18 euro effettivamente corrisposti (come la parte intimata non ha negato in questa sede) questa Corte ritiene che il giudizio di sproporziona sia da confermare. Infatti non vi e’ alcun dubbio che – omettendo in sostanza di rispondere alla lettera del datore di lavoro – il (OMISSIS) si sia reso responsabile di un atto scorretto e sanzionabile dal punto di vista disciplinare posto che occupava, in pratica a titolo gratuito, un alloggio di proprieta’ aziendale in virtu’ del rapporto di lavoro benche’ possedeva due alloggi di proprieta’. La risposta omissiva era, quindi, consapevolmente preordinata a nascondere quest’ultima circostanza. Sebbene parte ricorrente non abbia dimostrato con precisione quale fosse la fonte contrattuale a monte della fornitura dell’alloggio visto che ha richiamato il CCNL senza indicare ed esaminare specificamente quali sarebbero le clausole contrattuali pertinenti e, comunque, senza produrre il CCNL in versione integrale, ma solo per stralcio, appare evidente che la fornitura dell’alloggio non poteva che essere correlata all’indisponibilita’ da parte del lavoratore di un’abitazione propria (come indirettamente confermato dallo stesso comportamento omissivo del (OMISSIS)). Anche volendo ammettere che questa correlazione non sussistesse, il (OMISSIS) doveva comunque rispondere con lealta’ collaborativa alla lettera datoriale posto che occupava quasi – gratuitamente un alloggio della societa’. Quindi, omettendo di rispondere alla richiesta di parte datoriale il (OMISSIS), ha violato le norme di correttezza e buona fede e poteva essere senz’altro sanzionato. Tuttavia il comportamento posto in essere non appare di tale gravita’ da dover essere sanzionato con un provvedimento espulsivo, anche perche’ il (OMISSIS) non ha risposto il falso ma ha reso solo informazioni elusive e la societa’ e’ stata comunque in grado di fare prontamente delle verifiche sulla situazione. Peraltro non e’ neppure emerso con certezza che le abitazioni, che sono risultate di proprieta’ dell’intimato, fossero effettivamente libere e quindi disponibili. Una sanzione non espulsiva certamente era idonea a sanzionare adeguatamente il comportamento del (OMISSIS), scorretto ed elusivo, ma non mendace.
Si deve quindi confermare la sentenza impugnata (pur corretta ed integrata nei punti prima richiamati).
Le spese di lite del giudizio di legittimita’ – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, oltre euro 3.000,00 per compensi, oltre accesso di legge.

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