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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18235. Alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l’uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione, essendo solo ammesso, ma a partire dal 15/12/2014, l’uso della PEC per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall’imputato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18235 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. BONITO Francesco M.S. – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 aprile 2015, n. 16991. Al fine della qualificazione del fatto quale lesione personale o quale tentato omicidio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 23 aprile 2015, n. 16991 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 novembre 2012 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato P.A.C. responsabile del reato di tentato omicidio in danno di D.M. , che aveva attinto più volte all’addome e al torace con un coltello, provocandogli ferite multiple...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 aprile 2015, n. 17014. La richiesta del detenuto di essere spostato in una cella non fumatori è pienamente legittima in quanto attinente alla tutela della salute. La domanda, infatti, non può essere dichiarata inammissibile perché investe un aspetto strettamente correlato alla tutela del diritto alla salute

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 aprile 2015, n. 17014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere Dott. BONI Monica – Consigliere Dott. MAGI...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18250. Il differimento facoltativo della pena per motivi di salute può essere concesso solo se sia stata diagnosticata una “grave infermità fisica” e ricorra un serio e conclamato pericolo quoad vitam” “anche in presenza di una patologia sicuramente grave del condannato (nel caso di specie, affetto da esiti di interventi per adenocarcinoma), il giudice non è tenuto automaticamente a concedere il rinvio dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, ovvero la misura alternativa della detenzione domiciliare in casa di cura, dovendo invece verificare se la situazione patologica sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario, senza che ciò contrasti con il basilare senso di umanità ed impedisca il normale regime trattamentale”. L’indagine demandata alla magistratura di sorveglianza impone anche di verificare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative proprie della pena e con le concrete possibilità di reinserimento sociale, conseguenti all’attività rieducativa svolta, cosicché l’espiazione va legittimamente differita solo se, per la natura particolarmente grave dell’infermità del condannato, essa possa ritenersi come avvenuta in aperta violazione del diritto fondamentale alla salute e del senso d’umanità, al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario, per le eccessive ed ingiustificate sofferenze che essa possa arrecare al condannato e le cure necessarie non siano praticabili in istituto, considerando peraltro che le eventuali situazioni acute e di crisi ben possono essere fronteggiate con il ricovero esterno ai sensi dell’art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18250   Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 9 ottobre 2014 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari rigettava l’istanza, avanzata dal condannato B.T., di differimento dell’esecuzione della pena in quanto le sue condizioni di salute, seppur compromesse da plurime patologie, erano stabilizzate e...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 aprile 2015, n. 18235. L’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis, stabilisce che l’istanza di restituzione nel termine deve essere “presentata” all’ufficio giudiziario competente nel termine di decadenza di trenta giorni, e non contiene alcun richiamo alla facoltà di spedizione dell’atto a mezzo di raccomandata, riservata dall’art. 583 cod. proc. pen. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche norme processuali ad altri mezzi di gravame, quali la richiesta di riesame contro le misure cautelari personali (art. 309 cod. proc. pen., comma 4 che richiama gli artt. 582 e 583) o le misure cautelari reali; né può affermarsi l’applicabilità dell’art. 583 cod. proc. pen. comprendendo nella categoria degli atti di impugnazione anche la richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell’impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Ai fini di verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 cod. proc. pen., comma 2 bis, non è applicabile la disposizione prevista dall’art. 583 cod. proc. pen., comma 2, che individua la data di proposizione dell’impugnazione in quella di spedizione della raccomandata.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 18235 Rilevato in fatto 1. Con ordinanza del 11/6/2014 la Corte di assise di appello di Milano rigettava le richieste presentata da L.M. di dichiarare non esecutiva la sentenza emessa in data 30/11/2011, irrevocabile il 21/1/2014, di condanna della ricorrente alla pena di anni...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 marzo 2015, n. 13062. In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’associazione attenuata, prevista dal sesto comma dell’articolo 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, costituisce una ipotesi autonoma di reato, per il quale è possibile applicare l’indulto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 marzo 2015, n. 13062 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. CAIAZZO Luigi Piet – rel. Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere...