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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48298. Le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena individualizzazione della coercizione cautelare. Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l'intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni "bidirezionali", nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo. L'ordinanza impugnata, nel caso di specie, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Infatti, richiamando le esigenze cautelari in precedenza descritte, le ha apoditticamente definite di eccezionale rilevanza sulla base degli stessi elementi (la falsa versione dei fatti concordata da riferire agli inquirenti, la predisposizione del piano di fuga in Albania, il precedente tentativo di aborto realizzato in occasione della prima gravidanza) utilizzati per ritenerle configurabili i parametri descritti dall'art. 274, lett. a), b), e), c.p.p.. Muovendo da tale impropria sovrapposizione il Tribunale, con automatismo argomentativo, ha ritenuto unica misura adeguata la custodia cautelare in carcere senza preventivamente porre in correlazione logica fra loro le regole generali poste dal codice a presidio della coercizione cautelare e le peculiarità del caso concreto.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  20 novembre 2014, n. 48298 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 giugno 2014 il Tribunale di Milano, costituito ex art. 309 c.p.p., respingeva l’istanza di riesame avanzata da N.K. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti il 9 maggio...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 19 novembre 2014, n. 47897. In tema di evasione dagli arresti domiciliari in una fattispecie in tutto sovrapponibile a quella di specie, agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante; e ciò al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non alcatorietà (fattispecie in cui l'imputato, all'atto del controllo, si trovava in uno spazio condominiale esterno alla sua abitazione e proveniva da un altro appartamento). E' stato chiarito che il concetto di abitazione comprende sia il luogo in cui il soggetto conduce la propria vita domestica che le sue pertinenze esclusive. Se ne inferisce che, nel concetto di domicilio, si devono comprendere i terrazzi ed i giardini di pertinenza esclusiva dell'abitazione, ma non gli ambienti condominiali, quali i pianerottoli, le scale ed i cortili interni, in quanto di libero accesso ed in uso da parte di altri, come i condomini e coloro i quali siano legittimati da essi ad accedervi. L'allontanamento dal luogo di restrizione (in regime di arresti domiciliari così come di detenzione domiciliare) può dunque essere legittimamente sanzionato solo ed in quanto il soggetto si allontani dall'abitazione propriamente detta, ovvero dai luoghi che, in quanto in uso esclusivo delle persone che dispongano dell'alloggio, debbano considerarsi a tutti gli effetti parti di essa, in quanto – giusta il delineato carattere di esclusività -precluse all'accesso dei terzi estranei (salvo, ovviamente, il consenso dell'avente diritto)

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 19 novembre 2014, n. 47897 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 maggio 2013, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza dell’11 novembre 2010, con la quale il Tribunale di Gela condannava P.C.O. alla pena di mesi sei di reclusione, in relazione al reato di...

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Corte di Cassazione, sezione III, 8 ottobre 2014, n. 41936. Reato di maltrattamento contro la moglie (art. 572 c.p.). Il GIP aveva disposto la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall’art. 282 bis c.p.p., e disposto inoltre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie con la prescrizione di mantenersi ad una distanza non inferiore a 500 metri da quest'ultima. L’uomo, chiedendo il riesame e la revoca della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, si era difeso raccontando una versione dei fatti diversa. Il loro matrimonio non sarebbe stato in crisi, come potevano dimostrare i post che la donna pubblicava su facebook dai quali emergeva una situazione familiare serena e diametralmente opposta da quella narrata dalla moglie. Quanto ai post di facebook, il giudicante osserva che essi non provassero che la situazione coniugale fosse serena, essendo ben possibile che la persona offesa li avesse inseriti dopo temporanee rappacificazioni.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE sentenza 8 ottobre 2014, n. 41936     Ritenuto in fatto   Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2013 il GIP presso il Tribunale di Ravenna applicava a V.A. la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da L.T. e con...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 ottobre 2014, n. 43394. Non sussiste la condizione di cosiddetta quasi-flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della P.G. sia stato iniziato” non già a seguito e a causa della “diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria”, bensì “per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 16 ottobre 2014, n. 43394 Rileva in fatto e diritto 1. – Con ordinanza, deliberata e depositata il 17 agosto 2013, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro – per quanto qui rileva – non ha convalidato l’arresto di Q.R. , eseguito dai Carabinieri...